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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_119/2009 
 
Sentenza del 29 settembre 2009 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 agosto 2009 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Considerando: 
che il 12 maggio 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A._________ a un precetto esecutivo fattole notificare dalla B.________ per l'incasso di fr. 10'333.--; 
che con sentenza 6 agosto 2009 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un appello dell'escussa; 
che la Corte cantonale ha innanzi tutto considerato irricevibili una serie di documenti prodotti per la prima volta in appello e ha rilevato l'assenza di domande di giudizio, presupposto indispensabile per la validità dell'impugnativa; 
che secondo i giudici di appello il credito della procedente è fondato su sentenze passate in giudicato, come attestato dalla relativa stampiglia, costituenti titoli di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre l'escussa non ha dimostrato il sussistere di una delle eccezioni di cui all'art. 81 LEF (prova dell'estinzione o della prescrizione del debito o prova di una proroga del termine per il pagamento); 
che con ricorso in materia civile del 26 agosto 2009 A._________ postula l'annullamento della decisione di appello, critica l'operato del Pretore, dell'avvocato della procedente e cita una serie di norme del Codice di procedura civile ticinese, con le massime contenute in un commento di tale legge processuale; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che non essendo raggiunto il valore di lite minimo di fr. 30'000.-- previsto per l'inoltro di un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF), il gravame può solo essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF); 
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, a cui rinvia l'art. 117 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
 
che la ricorrente non invoca la violazione di alcun diritto costituzionale, motivo per cui la prolissa impugnativa non soddisfa i predetti severi requisiti di motivazione; 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del cantone Ticino. 
 
Losanna, 29 settembre 2009 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Hohl Piatti