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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_1177/2012 
 
Sentenza del 29 novembre 2012 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Ricongiungimento familiare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 9 ottobre 2012 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato su ricorso il rifiuto del rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare a favore di B.________ e C.________, figli di A.A.________, cittadina brasiliana sposata dal 5 gennaio 2010 con D.A.________, cittadino svizzero, con cui ella ha avuto un terzo figlio, E.________. La Corte cantonale ha constatato in sintesi che, contrariamente a quanto richiesto dal diritto determinante (art. 8 CEDU in relazione con l'art. 44 LStr), non era stato prodotto alcun documento ufficiale attestante che la madre aveva la custodia e/o l'autorità parentale sui figli, una semplice dichiarazione dell'altro genitore non essendo sufficiente. Inoltre la famiglia non disponeva di mezzi finanziari sufficienti al suo sostentamento, dato che viveva integralmente grazie agli assegni di prima infanzia e familiari, prestazioni queste ultime destinate a famiglie indigenti. Senza dimenticare che a carico dei coniugi vi erano attestati di carenza beni (6 per lei, 79 per lui) nonché, per quanto riguarda il marito, esecuzioni in corso (19). 
 
B. 
Il 15 novembre 2012 A.A.________ si è rivolta al Tribunale federale richiedendo "l'effetto sospensivo alla decisione emessa dal tribunale cantonale amministrativo dello scorso 9 ottobre". Fa valere che il suo legale in Brasile sta intraprendendo le pratiche necessarie per ottenere il documento richiesto, che ha iniziato a cercare lavoro e che pure suo marito sta per riprendere un'attività indipendente. Infine, adduce che, d'intesa con l'autorità competente, ha concordato un rimborso rateale dei propri debiti. 
Il 28 novembre 2012 la ricorrente, come richiestole, ha fatto pervenire a questa Corte una copia della pronuncia impugnata, che non aveva allegato al proprio gravame. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). 
 
2. 
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400). 
 
2.2 In concreto, l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione della ricorrente e della sua famiglia. Non si confronta invece con l'esauriente argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo cantonale (cfr. sentenza impugnata consid. 4 pag. 6 a 8), segnatamente non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
3. 
Nel caso concreto, visto la situazione finanziaria della ricorrente e del marito, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione). 
 
Losanna, 29 novembre 2012 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud