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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1072/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 novembre 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (diffamazione, ecc.), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 
7 ottobre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 27 luglio 2012 A.________ ha sporto querela contro B.________ per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria, avendolo questi paragonato ad Adolf Hitler alla presenza di altre persone; 
che con decreto del 1° febbraio 2013 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha abbandonato il procedimento a carico del querelato, ritenendo tale paragone non lesivo dell'onore, in quanto non riferito a particolari ideologie politiche, ma piuttosto alla caratteristica di "voler comandare"; 
che con sentenza del 7 ottobre 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo presentato dal querelante, il paragone non realizzando gli estremi dei reati ipotizzati, giacché si inseriva in un contesto di pluriennale continua litigiosità tra le parti, noto ai presenti, e non aveva manifestamente alcun nesso, tenuto conto delle circostanze, con posizioni ideologiche o politiche; 
che avverso questo giudizio A.________ ha interposto un ricorso in materia penale al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 139 III 249 consid. 1 pag. 250); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è legittimato a ricorrere al Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, ciò che gli spetta dimostrare conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (v. DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 88); 
che in particolare l'accusatore privato, che non ha la possibilità di presentare pretese civili, deve indicare quali conclusioni intenderebbe fare valere ed esporre in che misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza negativa sul giudizio delle stesse, a meno che lo si possa dedurre d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 219 consid. 2.4 pag. 223); 
che a questo proposito il ricorrente adduce che la sentenza impugnata gli impedirebbe di recuperare le sue spese di difesa, superiori a fr. 2'000.--, oltre a una non meglio precisata riparazione del torto morale ; 
che le pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF sono quelle desumibili direttamente dal reato (v. art. 115 cpv. 1 CPP relativo alla nozione di danneggiato), fondate sul diritto civile e conseguentemente dedotte ordinariamente innanzi ai tribunali civili, ossia principalmente le pretese in riparazione del danno e del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 138 IV 86 consid. 3); 
che il semplice accenno a un eventuale torto morale non è sufficiente a motivare e fondare la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, ricordato che, in materia di delitti contro l'onore, il torto morale deve assumere una certa importanza oggettiva per giustificare un indennizzo (sentenza 1B_119/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1.2.2); 
che le spese di difesa nell'ambito del procedimento penale addotte nel ricorso non costituiscono delle pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, essendo il loro indennizzo disciplinato dal diritto di procedura (segnatamente dall'art. 433 CPP concernente l'accusatore privato); 
che riconoscere il diritto di ricorrere sulla base di tali spese permetterebbe di eludere sistematicamente l'esigenza posta dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, a prescindere dalle pretese di merito che l'accusatore privato intende formulare (sentenza 1B_712/2011 del 3 aprile 2012 consid. 1.3); 
che l'insorgente non può fondare la sua legittimazione neppure sulla sua veste di querelante, in quanto le sue censure non vertono sul diritto di querela come tale (v. art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF); 
che, conseguentemente, il ricorrente difetta della necessaria legittimazione per contestare nel merito la sentenza della CRP e le sue censure di arbitrio risultano d'acchito inammissibili, in quanto indissociabili dal merito della causa; 
che, indipendentemente dalla carenza di questa legittimazione, l'interessato può censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto cantonale, federale o internazionale gli conferiscono quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9); 
che, in questo caso, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (v. DTF 136 IV 41 consid. 1.4; sentenza 1B_250/2011 del 14 luglio 2011 consid. 1.2); 
 
che il Tribunale federale esamina tuttavia soltanto le censure sollevate e sostanziate e che pertanto il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1); 
che l'implicita critica alle spese giudiziarie poste a carico del ricorrente in sede cantonale si rivela inammissibile, perché priva di motivazione, limitandosi a definire indecente la decisione al riguardo; 
che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 novembre 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy