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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_971/2018  
 
 
Sentenza del 29 novembre 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dei fallimenti di Mendrisio. 
 
Oggetto 
fallimento, stato di ripartizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 novembre 2018 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.76). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 14 agosto 2018 l'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio ha depositato lo stato di ripartizione nel fallimento di B.________ e ha fatto pervenire ad A.________, creditore di III. classe per fr. 122'171.70, un avviso secondo cui non avrebbe ricevuto alcun dividendo (l'attivo netto dovendo infatti essere devoluto interamente alla I. classe). 
Con ricorso 27 agosto 2018 A.________ ha impugnato tale provvedimento, chiedendo l'ammissione dei propri crediti nei confronti di B.________ (pari a suo parere a fr. 122'171.70 e fr. 252'000.-- oltre interessi) e della ditta C.________ (pari a suo avviso a fr. 70'930.--, fr. 82'550.-- e fr. 46'851.40 oltre interessi), l'assegnazione a suo favore della sostanza della ditta " in virtù del contratto del mandato fiduciario del 30.11.2012 " ed il trasferimento a suo favore della ditta " in virtù della Sentenza del TCA xxx del 05.10.2016 ". 
 
Con sentenza 9 novembre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso. L'autorità di vigilanza ha in sostanza osservato che le conclusioni del ricorrente non avevano alcuna attinenza con lo stato di ripartizione. 
 
2.   
Il 23 novembre 2018 A.________ ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia civile, chiedendo di ammettere i suoi crediti nei confronti di B.________ e della ditta C.________, di assegnargli la sostanza della ditta e di trasferirgli tale ditta. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.2. Il ricorrente rimprovera all'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio e all'autorità di vigilanza una violazione degli art. 8, 9 e 29 Cost., della LEF e degli art. 7 e 9 della legge del Cantone Ticino del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 280.200).  
Nella misura in cui censura l'operato dell'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio il ricorso si appalesa tuttavia di primo acchito inammissibile, poiché non è rivolto contro una sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF). 
Il gravame inoltre non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF siccome omette di misurarsi con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di irricevibilità: il ricorrente, infatti, nemmeno sostiene e tantomeno dimostra che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto ritenere il suo ricorso ammissibile, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti. 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio dei fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 29 novembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini