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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_968/2022  
 
 
Sentenza del 29 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Decreto esecutivo del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la tariffa provvisionale applicabile dal 1° luglio 2022 agli psicologi psicoterapeuti per il rimborso della psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica; 
 
ricorso contro la decisione incidentale emanata il 1° settembre 2022 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III (C-3655/2022). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nell'ambito dell'istruttoria del ricorso datato 15 agosto 2022 presentato da A.________ contro il decreto esecutivo del 13 luglio 2022 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino concernente la tariffa provvisionale applicabile dal 1° luglio 2022 agli psicologi psicoterapeuti per il rimborso della psicoterapia psicologica eseguita in ambito ambulatoriale su prescrizione medica, il Tribunale amministrativo federale, con decreto incidentale del 1° settembre 2022, ha trasmesso all'avv. Pascal Cattaneo, curatore dell'insorgente, copia del ricorso e dei documenti ivi allegati e l'ha contemporaneamente invitato ad indicargli se intendeva ratificarlo o meno. 
 
B.  
Con scritto del 17 novembre 2022 A.________ si è rivolto al Tribunale federale contestando, tra l'altro, la precitata decisione incidentale, di cui chiede l'annullamento. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami).  
 
1.2. Nella misura in cui nel presente ricorso A.________ ha ugualmente contestato una lettera con cui la Commissione di ricorso della Federazione Svizzera delle Psicologhe e dei Psicologi (FSP) ha decretato l'abbandono del gravame da questi esperito il 5 ottobre 2022 contro una decisione della Commissione di deontologia della FSP (in seguito al non versamento dell'anticipo delle spese chiesto), detto quesito è stato trattato separatamente (vedasi causa 2C_908/2022).  
 
2.  
 
2.1. Il giudizio impugnato, emanato dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF) il 1° settembre 2022 non pone fine alla vertenza ma costituisce solo un atto d'istruttoria. Con lo stesso infatti l'autorità federale citata si limita a invitare il curatore del ricorrente a ratificare l'impugnativa da questi esperita e non pone fine alla vertenza. Esso configura quindi una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, impugnabile davanti al Tribunale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
 
2.2. In concreto, si tratta però di condizioni il cui adempimento non è dato rispettivamente dimostrato. L'ipotesi della lett. a va difatti scartata perché, oltre al fatto che il ricorrente nulla adduce al riguardo (art. 42 cpv. 2 LTF), non si vede quale danno giuridico non ulteriormente riparabile possa essere causato dalla contestata decisione incidentale (DTF 141 III 80 consid. 1.2). D'altra parte, il ricorrente non ha nemmeno indicato (art. 42 cpv. 2 LTF) perché la decisione contestata provocherebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). L'esistenza di una simile procedura - che si deve scartare notevolmente da un processo normale sia per i costi che per la durata - non è nemmeno manifesta, ovvero evidente a tal punto da saltare immediatamente all'occhio (DTF 142 V 26 consid. 1.2; sentenza 4A_364/2021 del 30 agosto 2021 consid. 4.5.1).  
In queste condizioni il ricorso, inammissibile, non dev'essere esaminato oltre e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF
 
3.  
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e, per conoscenza, al curatore, avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 29 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud