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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_401/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 maggio 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 10sede di Locarno, piazza Grande 18, 6601 Locarno. 
 
Oggetto 
curatela, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 maggio 2016 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che con decisione 14 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) nei confronti di A.________, nominando quale curatore la persona da egli proposta; 
che con sentenza 10 maggio 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso la predetta decisione; 
che secondo tale Presidente la precaria situazione finanziaria e la grave patologia psichiatrica del reclamante giustificano l'adozione della misura di protezione nei suoi confronti; 
che con " reclamo " 25 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente si limita infatti ad affermare, in modo apodittico, di trovarsi in condizioni di salute migliori e di poter gestire i suoi affari in modo autonomo; 
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 maggio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini