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[AZA 7] 
I 179/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 30 giugno 2000 
 
nella causa 
T.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'avv. 
A.________, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- La cittadina italiana T.________, nata nel 1941, ha lavorato in Svizzera dal 1961 al 1985 solvendo i regolari contributi di legge. Per le conseguenze di un infortunio sul lavoro subito all'arto inferiore destro nel 1980, l'assicurata è stata posta al beneficio di diverse prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, da ultimo di un quarto di rendita per un grado d'inabilità del 40 % dal 1° gennaio 1988. Quest'ultima prestazione è stata soppressa a far tempo dal 1° luglio 1990 a seguito del rimpatrio della beneficiaria, con provvedimento 22 maggio 1992 cresciuto in giudicato, in quanto le rendite per un grado inferiore al 50 % sono versate unicamente ad assicurati domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera. 
Il 26 febbraio 1998 T.________ ha presentato agli organi dell'assicurazione svizzera una nuova domanda volta ad ottenere una rendita d'invalidità. 
Mediante decisione 1° febbraio 1999 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la richiesta per inadempienza del requisito assicurativo. 
 
B.- Assistita dal Patronato Z.________, l'interessata è insorta alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale ne ha rigettato il gravame per pronunzia 21 gennaio 2000 rilevando, a sua volta, l'assenza del presupposto assicurativo. 
 
C.- Rappresentata dall'avv. A.________, T.________ propone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni con il quale, sulla scorta di ulteriore documentazione, ribadisce la sua domanda di prestazioni e chiede che si riveda il grado d'invalidità riconosciutole dall'INSAI. 
Mentre l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nell'evenienza concreta la controversia verte unicamente sul tema di sapere se alla ricorrente debba essere riconosciuto il diritto a una rendita d'invalidità da parte dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 
L'altra richiesta formulata nel ricorso di diritto amministrativo, segnatamente quella tendente ad un riesame del grado d'invalidità riconosciutole dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), non è ricevibile, non essendo la questione stata oggetto di una decisione da parte dell'amministrazione per cui questa Corte non può pronunciarsi al riguardo (DTF 122 V 36 consid. 2a, 119 Ib 36 consid. 1b e riferimenti). 
 
2.- a) Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per aver diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
 
b) È comunque opportuno ribadire che per aver diritto alla rendita medesima il cittadino italiano deve adempiere cumulativamente tre presupposti, ossia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera (art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale). 
Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969). 
Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa. Questa prassi intende impedire la costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicurativo quando già si è realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr. 
DTF 112 V 94 consid. 5, 109 V 180 consid. 2a). 
 
3.- Anche per quanto attiene all'applicazione della normativa citata alla fattispecie questa Corte può confermare quanto esposto dai giudici commissionali. Essi hanno in particolare pertinentemente rilevato che dagli atti all'inserto emerge chiaramente che successivamente al giugno 1990, quando l'interessata lasciò definitivamente la Svizzera, il presupposto assicurativo richiesto in regime convenzionale non è più stato adempiuto. In effetti, con il rimpatrio e la conseguente soppressione, a far tempo dal 30 giugno 1990, della rendita d'invalidità di cui beneficiava in precedenza, l'insorgente ha cessato di essere affiliata obbligatoriamente in Svizzera. In Italia, come risulta dalla documentazione in atti relativa alla sua posizione assicurativa, T.________ non ha mai compiuto periodi di contribuzione effettiva o figurativa. Inoltre, sino al momento decisivo della resa del provvedimento impugnato (DTF 121 V 366 consid. 1b), ella nemmeno era al beneficio di pensione d'invalidità italiana. 
Né consegue che, indipendentemente dalla realizzazione delle condizioni materiali che danno diritto a una rendita, a decorrere dal 1° luglio 1990 la clausola assicurativa prevista dalla normativa convenzionale applicabile è rimasta inadempiuta per cui nessuna prestazione dell'assicurazione svizzera può essere concessa per un'eventuale invalidità insorta posteriormente a tale data. 
A giusta ragione pertanto i primi giudici hanno confermato l'atto di diniego lasciando insoluta la tematica dell'esistenza o meno di un'inabilità di grado pensionabile. 
 
4.- T.________ non fa valere elementi di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia querelata. Come rettamente considerato dalla precedente istanza, ai fini del soddisfacimento del requisito assicurativo richiesto in regime convenzionale italo-svizzero non è di rilievo il fatto che l'interessata sia tuttora titolare di una rendita erogatale dall'INSAI a dipendenza degli esiti dell'infortunio occorsole in Svizzera nel 1980. Detta circostanza non è in effetti atta a conferire la qualità di assicurato ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LAI esatta dal medesimo ordinamento convenzionale. 
 
5.- In esito a quanto precede, il gravame risulta manifestamente infondato, mentre devono essere tutelati il giudizio commissionale e la decisione da esso protetta. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo 
è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 30 giugno 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
La Cancelliera: