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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_909/2008 {T 0/2} 
 
Decreto del 30 giugno 2009 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
B._________, ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Bolla, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente, 
 
M.________, patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, 
A.________, patrocinato dall'avv. Gian Paolo Grassi. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 settembre 2008. 
 
Considerando: 
che per decisione su opposizione del 9 marzo 2007 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha chiesto nei confronti di B._________, vicepresidente del consiglio d'amministrazione della fallita S.________, il risarcimento - ai sensi dell'art. 52 LAVS - di fr. 137'236.85 per il mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della società per gli anni 2001 - 2004 (fino ad agosto), in via solidale con A.________ e P.________, membri del consiglio d'amministrazione, nonché con M.________, direttore sostituto, 
che, per pronuncia del 29 settembre 2008, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha da un lato accolto il ricorso di M.________, mentre dall'altro ha respinto quelli di B._________ e di A.________, 
che B._________, patrocinato dall'avv. Stefano Bolla, ha interposto ricorso al Tribunale federale, 
che il 29 gennaio 2009 la Cassa ha comunicato l'avvenuto versamento, in data 20 gennaio 2009, di fr. 137'236.85 - pari all'importo del danno subito -, precisando e documentando più tardi, su richiesta della Corte giudicante, la provenienza (A.________) del pagamento, 
che le parti interessate hanno avuto modo di determinarsi anche sull'avvenuto pagamento da parte di A.________, 
che, per consolidata prassi, un processo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LAVS diventa privo di oggetto se un debitore solidale paga interamente l'importo di cui è chiesto il risarcimento (art. 72 PCF in relazione con gli art. 32 e 71 LTF; con riferimento alla situazione valida sotto l'imperio della vOG, v. decreti del Tribunale federale delle assicurazioni H 215/04 del 17 dicembre 2004, H 155/94 del 22 agosto 1994, H 83/86 del 12 dicembre 1988 con riferimenti; v. inoltre Matthias Härri, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 21 all'art. 32 LTF), 
che in effetti, ai sensi dell'art. 147 cpv. 1 CO, in quanto uno dei debitori solidali ha soddisfatto il creditore mediante pagamento o compensazione, anche gli altri sono liberati, 
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF), 
che a prescindere da quelli che sono i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili (questione, questa, che esula dalla presente procedura: v. ad esempio sentenza H 10/07 del 7 marzo 2008, consid. 6.2, e sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 195/95 del 5 marzo 1996, in VSI 1996 pag. 306, consid. 6), la causa va pertanto stralciata dai ruoli, 
che infatti, benché l'insorgente auspichi l'esame del merito, è pacifico che il versamento di cui sopra ha integralmente estinto proprio quel credito risarcitorio avversato nel ricorso e che costituisce l'oggetto della lite, 
che in tali circostanze non si realizzano le condizioni per eccezionalmente derogare al principio dello stralcio della causa (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 232/04 del 2 gennaio 2006, consid. 3.1, in REAS 2006 pag. 160), 
che in questo modo il giudizio cantonale del 29 settembre 2008 e la decisione su opposizione del 9 marzo 2007 non acquistano autorità di cosa giudicata (decreto 9C_680/2007 dell'8 gennaio 2008 con riferimenti), 
che giusta il menzionato disposto di cui all'art. 72 PCF, quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, oltre a dichiarare terminato il processo, statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite, 
che in tal caso le spese e le ripetibili vengono stabilite in funzione dell'esito presumibile del processo, sulla base di una rapida valutazione degli atti e senza inutile dispendio (DTF 125 V 373 consid. 2a pag. 374; cfr. pure sentenza 2C_201/2008 del 14 luglio 2008, consid. 2.3), 
che se l'esito presumibile del processo non si lascia facilmente determinare, tornano applicabili i criteri generali della procedura civile, in virtù dei quali le spese e le ripetibili vanno in primo luogo accollate alla parte che ha provocato la procedura o alla quale sono comunque imputabili i motivi che l'hanno resa priva di oggetto (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 197/96 del 3 settembre 1997, in SVR 1998 UV n. 11 pag. 29, consid. 6; cfr. pure sentenza citata 2C_201/2008, consid. 2.3), 
che nel caso di specie, l'esito del processo non può essere facilmente stabilito senza un esame approfondito, 
che in tali condizioni, il giudizio sulle spese andrebbe pronunciato in applicazione dei criteri generali sopra menzionati, con la conseguenza che queste andrebbero addossate al ricorrente (cfr. sentenza citata 2C_201/2008, consid. 2.5), 
che tuttavia, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si può prescindere dal prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; cfr. pure decreti citati 9C_680/2007 e H 215/04 con riferimenti), 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 30 giugno 2009 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti