Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_627/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 agosto 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giovanni Molo, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.B.________, 
2. C.B.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
componenti la comunione ereditaria fu G.________ e patrocinati dall'avv. Battista Ghiggia, 
opponenti. 
 
Oggetto 
azione creditoria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2016 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel 1998 A.________ ha stipulato con una banca di Lugano un contratto di credito in conto corrente, garantito da un pegno mobiliare costituito da G.________. Quest'ultima è deceduta nel febbraio 2007. Il 2 ottobre 2008 B.B.________ e C.B.________, D.________, E.________ e F.________, eredi della defunta, hanno estinto il debito di fr. 107'284.61 di A.________ nei confronti della banca allo scopo di riscattare il diritto di pegno gravante sui loro beni. 
 
B.   
Con petizione 4 marzo 2010 i componenti della predetta comunione ereditaria hanno chiesto di condannare A.________ a pagare loro fr. 107'284.61, oltre interessi. Con ordinanza 28 giugno 2010 il Pretore di Lugano, sezione 2, ha fissato al convenuto il termine di grazia di 10 giorni ex art. 169 CPC/TI per presentare la risposta con l'avvertenza che in caso di omissione egli non avrebbe più potuto contestare i fatti di petizione e che l'istruttoria sarebbe avvenuta solo in base alle prove addotte dalla parte attrice. Il 6 agosto 2010 il predetto Pretore ha comunicato alle parti di astenersi dal suo ufficio, perché sua figlia aveva iniziato la pratica legale presso il patrocinatore del convenuto. Il procedimento è stato formalmente sospeso con ordinanza 18 agosto 2010 " a far tempo dal 6 agosto 2010 e sino a decisione sull'esclusione ", a richiesta di tale avvocato. Con decisione 21 ottobre 2010 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato l'esclusione del menzionato Pretore e ha disposto la trasmissione della causa al Pretore della sezione 3 della medesima Pretura. Il 23 gennaio 2012 A.________ ha inoltrato la propria risposta alla petizione, in cui ha fra l'altro invocato la compensazione del credito. Le parti hanno poi replicato e duplicato. 
L'11 novembre 2014 il Pretore ha integralmente accolto la petizione e ha condannato il convenuto a versare agli attori fr. 107'284.61, oltre interessi. 
 
C.   
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 30 settembre 2016, respinto nella misura in cui era ricevibile l'appello presentato da A.________ e ha confermato la sentenza pretorile. La Corte cantonale ha ritenuto che, nella sua pronunzia, il Pretore aveva rettamente reputato precluso il convenuto in seguito all'inoltro tardivo della risposta. Essa ha poi considerato che gli attori erano subentrati, in virtù dell'art. 110 n. 1 CO, nei diritti vantati dalla banca nei confronti del convenuto. Infine, dopo aver ricordato che, in ragione della predetta preclusione, il Pretore aveva unicamente esaminato a titolo abbondanziale la compensazione invocata dal convenuto, ha considerato la reiezione dell'eccezione giustificata anche nel merito. 
 
D.   
Con ricorso in materia civile del 3 novembre 2016 A.________ chiede al Tribunale federale di riformare la sentenza di appello nel senso di respingere la petizione. Contesta la preclusione, lamenta un'errata applicazione dell'art. 110 CO e afferma che la compensazione è stata negata a torto. 
Con risposta 16 gennaio 2017 gli attori propongono l'integrale reiezione del ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
2.   
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale ha considerato che, dopo aver soddisfatto la banca, gli attori sono diventati titolari giusta l'art. 110 n. 1 CO del credito concesso da quest'ultima al convenuto. L'autorità inferiore ha infatti ritenuto che, dagli incontestati fatti accertati dal Pretore sulla base dei documenti prodotti dagli attori, emerge segnatamente che quest'ultimi sono titolari dei conti posti in garanzia della linea di credito concessa al convenuto, che essi hanno chiesto alla banca di annullare la garanzia di cui all'atto di pegno e che il 2 ottobre 2008 la banca ha addebitato al loro conto bancario fr. 107'284.61, somma corrispondente al saldo negativo del conto del convenuto.  
 
3.2. Il ricorrente afferma invece che nella fattispecie non sono adempiute le condizioni che permettono di applicare l'art. 110 CO e di ritenere gli opponenti surrogati nei diritti del creditore originario, perché questi avrebbero effettuato il 2 ottobre 2008 un bonifico in suo favore e non in favore della banca.  
Ora, tale censura si rivela inammissibile perché apoditticamente fondata su una fattispecie in contraddizione con quella accertata nella sentenza impugnata, senza che siano dati i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsene (sopra, consid. 2). La Corte cantonale ha infatti constatato che il 2 ottobre 2008 la somma oggetto di questa causa è stata addebitata dalla banca a un conto bancario intestato agli opponenti, mentre nella pronunzia di appello non vi è traccia del preteso bonifico in favore del ricorrente. 
 
4.  
 
4.1. Con riferimento alla preclusione del convenuto, la Corte cantonale ha dapprima constatato che, dopo aver assegnato il 28 giugno 2010 il termine di grazia di 10 giorni per presentare la risposta, il Pretore di Lugano della sezione 2 si era autoescluso e che il segretario assessore aveva confermato, con ordinanza 18 agosto 2010 su richiesta del patrocinatore del convenuto, la sospensione della causa a partire dal 6 agosto 2010 fino alla decisione sull'esclusione. Questa è stata emanata dalla Corte cantonale il 21 ottobre 2010. L'autorità inferiore ha poi indicato che nei casi di esclusione del giudice la sospensione avveniva obbligatoriamente per legge (art. 31 CPC/TI) e cessava automaticamente dopo la scadenza del termine di impugnazione della decisione sull'esclusione, ragione per cui la risposta presentata solo il 23 gennaio 2012 era manifestamente tardiva e che il mancato rispetto del termine di grazia comportava ex lege (art. 169 cpv. 1 CPC/TI) la preclusione del convenuto. Essa ha pure soggiunto che la tempestività di un atto di causa è un presupposto processuale verificabile d'ufficio in ogni stadio della causa (art. 97 n. 5 CPC/TI), ragione per cui il Pretore doveva tenere conto della tardività della risposta in sede di sentenza, sebbene avesse assegnato al convenuto un termine per presentare la duplica.  
 
4.2. Il ricorrente sostiene di non essere stato precluso nella procedura di prima istanza, perché dopo la sospensione della causa non vi è stato alcun atto formale di riattivazione della procedura, preceduto da un preavviso. Afferma poi che in ogni caso un'eventuale preclusione sarebbe stata sanata, atteso che il Pretore non aveva emanato alcun decreto che constatava l'inammissibilità della risposta, come invece previsto dal Codice di procedura civile ticinese. Non sarebbe poi neppure vero, contrariamente a quanto indicato dalla Corte cantonale, che un tempestivo accertamento della tardività della risposta non avrebbe migliorato la sua situazione, perché un corretto modo di procedere del primo giudice gli avrebbe permesso di risparmiare tasse di giustizia e ripetibili, nonché di fermare il decorso degli interessi. Sostiene poi che la sentenza pretorile era contraddittoria e insufficientemente motivata.  
 
4.3. Nella fattispecie giova innanzi tutto ricordare che con un ricorso in materia civile al Tribunale federale non può essere impugnata la decisione di un tribunale cantonale inferiore (art. 75 cpv. 1 LTF), ragione per cui il ricorrente, con il rimedio all'esame, non può validamente lamentarsi degli asseriti vizi della sentenza pretorile. Non può nemmeno essere fatta valere innanzi al Tribunale federale la violazione del diritto cantonale, con l'eccezione dei casi previsti all'art. 95 lett. c, d ed e LTF. Il ricorrente può unicamente prevalersi del fatto che la cattiva applicazione del diritto cantonale viola il diritto federale, in particolare il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. Questa censura esige però una motivazione specifica nel senso dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Non basta criticare la decisione cantonale come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo la propria tesi a quella dell'autorità inferiore; occorre spiegare almeno succintamente qual è il diritto costituzionale leso e in cosa consiste la violazione, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata poggia su di un'applicazione della legge manifestamente insostenibile (DTF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2; 134 II 349 consid. 3). Ora, ciò non si verifica in concreto, il ricorrente limitandosi ad apoditticamente affermare, dimenticando peraltro anche il tenore del decreto di sospensione, che un'interpretazione delle norme del codice di procedura civile ticinese diversa da quella da lui proposta sarebbe in contrasto con gli art. 29 Cost. e 6 CEDU.  
 
5.   
Poiché il ricorrente non è riuscito a far apparire contraria al diritto federale la sentenza impugnata con riferimento alla sua preclusione, non occorre verificare se l'esame da parte della Corte cantonale delle censure dirette contro la motivazione abbondanziale con cui il Pretore aveva negato la compensazione del credito degli attori, invocata nella risposta e nella duplica, sia conforme al diritto. 
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà agli opponenti complessivi. fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 agosto 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti