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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_655/2010 
 
Decreto del 30 settembre 2010 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Favre, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Disobbedienza a decisioni dell'autorità, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 9 agosto 2010 A.________ ha inoltrato un ricorso in materia penale al Tribunale federale impugnando la sentenza emanata il 30 giugno 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
che con scritto del 25 settembre 2010 A.________ ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo gravame; 
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF); 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare le spese processuali; 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
La causa 6B_655/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte di cassazione e di revisione penale Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 30 settembre 2010 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Favre Ortolano Ribordy