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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_819/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 settembre 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Mathys, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 luglio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza del 21 luglio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), dopo aver concesso la facoltà di emendare il gravame, ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.A.________ e B.A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato l'11 giugno 2014 dal Procuratore pubblico, in quanto non rispettava le esigenze di motivazione di cui all'art. 385 CPP
 
Contro tale giudizio A.A.________ e B.A.________ hanno inoltrato ricorso al Tribunale penale federale, da questo trasmesso d'ufficio per competenza al Tribunale federale. Essi postulano, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza della CRP. Chiedono inoltre di essere posti a beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
2.   
Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. 
 
Nella misura in cui gli insorgenti si richiamano ad altre procedure, contestano l'operato del procuratore pubblico, si dilungano nell'esporre la cronistoria dei fatti denunciati e nel ribadire le proprie accuse l'impugnativa risulta d'acchito inammissibile, perché esula dall'oggetto della presente procedura costituito dalla sentenza di irricevibilità della CRP (art. 80 cpv. 1 LTF). Sul tema tuttavia non lamentano alcuna violazione del diritto, limitandosi a dichiarare di opporsi alla decisione cantonale, che definiscono "sproporzionata" e incomprensibile atteso che i loro precedenti reclami alla CRP erano stati esaminati nel merito. Tali asserzioni sono lungi dall'adempiere le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF poste per spiegare come e in che misura l'autorità cantonale avrebbe disatteso il diritto nel ritenere non dati i presupposti formali per un esame di merito del reclamo. 
 
3.   
Manifestamente non motivato in modo sufficiente e pertinente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
 La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte, sono pertanto poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
 Con l'evasione del gravame la domanda di concessione di effetto sospensivo è divenuta caduca. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 settembre 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy