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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_361/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Oggetto 
ricusa, 
 
ricorso contro le sentenze emanate il 3 settembre 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 15 luglio 2013, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), composta dai giudici B.________, presidente, C.________ e D.________, ha respinto in quanto ammissibile un'istanza di ricusa presentata il 19 aprile 2013 da A.________ nei confronti dei giudici della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, E.________ e F.________. Un ricorso presentato dall'istante contro questo giudizio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1B_283/2013 del 14 ottobre 2013. 
 
B.   
Il 5 agosto 2013 A.________ ha inoltrato alla CARP un'istanza di ricusa nei confronti della Presidente e del giudice C.________, membri della CARP che hanno partecipato alla sentenza del 16 luglio 2013 (incarto. n. 17.2013.16), con la quale è stato respinto un appello dell'istante e confermata la sua condanna. Con sentenze distinte del 3 settembre 2013, la CARP ha respinto in quanto ammissibili le istanze di ricusazione della Presidente (incarto n. 17.2013.175) e del giudice C.________ (incarto n. 17.2013.176). 
 
C.   
Avverso queste due decisioni, il 14 ottobre 2013 A.________ presenta, con un unico allegato, un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarle. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. Come noto al ricorrente (vedi sentenza 1C_467/2011 del 7 novembre 2011 che già lo riguardava), il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4, 225 consid. 3.2). L'atto di ricorso in esame disattende completamente queste esigenze di motivazione.  
 
1.2.1. In effetti, esso non si confronta del tutto con le differenti motivazioni poste a fondamento dei giudizi impugnati, segnatamente la conclusione che l'istanza di ricusa contro la decisione della CARP del 16 luglio 2013 (incarto. n. 17.2013.16) avrebbe dovuto essere presentata nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale e che la trasmissione della domanda all'alta Corte costituzionale era vana, poiché l'inammissibilità della stessa, fondata su asseriti comportamenti pregressi adottati dai giudici ricusati, costituiva, a prescindere dalla dubbia tempestività della domanda di ricusa, un fatto nuovo. La CARP ha poi stabilito che l'istanza di ricusa, tardiva poiché gli asseriti motivi di ricusazione erano noti al ricorrente già prima della chiusura del procedimento, non poteva essere trattata quale domanda di revisione secondo i combinati art. 60 cpv. 3 e 410 e segg. CPP.  
Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). 
 
1.2.2. Per di più, in sostanza, il ricorrente si limita a riproporre le medesime censure sollevate nell'ambito delle cause 1B_299/2013 e 1B_301/2013, decise il 14 ottobre 2013, alle quali si rimanda. Le censure inerenti alla decisione della CARP del 16 luglio 2013 (incarto n. 17.2013.16) esulano poi dall'oggetto del litigio (al riguardo vedi causa 6B_855/2013).  
 
1.3. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), visto che la richiesta di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, le conclusioni del ricorso essendo di primo acchito prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Eusebio 
 
Il Cancelliere: Crameri