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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_100/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Gabriela Tank Weber, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
patrocinati dall'avv. Milo Caroni, 
opponenti. 
 
Oggetto 
azione di manutenzione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. C.________ e il di lei marito D.________ sono proprietari della particella xxx di Z.________, donata alla figlia dalla madre B.________. La particella confina a nord-est con la soprastante particella yyy, proprietà di A.________. I due fondi sono gravati da una servitù reciproca, iscritta a registro fondiario come "limitazione altezza costruzioni e piantagioni".  
 
A.b. B.________, C.________ e D.________ hanno ottenuto in data 15 maggio 2008 una licenza edilizia per costruire una casa d'abitazione unifamiliare sulla particella xxx. Impugnata da A.________ fino al Tribunale federale, la licenza è stata confermata in ogni ordine di giudizio.  
 
A.c. Il 2 giugno 2008, A.________ ha promosso avanti al competente Pretore di Locarno Città un'azione possessoria, chiedendo che fosse pronunciato il divieto di erigere la costruzione contestata. Il Pretore ha respinto l'azione con sentenza 14 dicembre 2010.  
 
B.   
Adito da A.________, con la qui impugnata sentenza 11 dicembre 2013 il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello, nella misura della sua ricevibilità, con tassa e spese giudiziarie poste a carico della parte soccombente. 
 
C.   
Con allegato 3 febbraio 2014 redatto in lingua tedesca, A.________ (qui di seguito: ricorrente) impugna la menzionata sentenza del Tribunale di appello, chiedendone l'annullamento, in subordine l'annullamento ed il rinvio all'autorità precedente. 
Non sono state chieste determinazioni né a B.________, C.________ e D.________ (qui di seguito: opponenti) né al Tribunale di appello. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La sentenza impugnata è redatta in italiano, la lingua ufficiale del Cantone Ticino. Conformemente all'art. 54 cpv. 1 prima frase LTF pure il presente giudizio sarà in lingua italiana, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente. 
 
2.   
La ricorrente ha introdotto simultaneamente un ricorso in materia civile ed un ricorso sussidiario in materia costituzionale nell'errata convinzione che la via del rimedio ordinario (il ricorso in materia civile) sia aperta solo per censurare la violazione del diritto privato federale, e che l'applicazione del diritto costituzionale possa essere criticata unicamente con il ricorso sussidiario in materia costituzionale. Non è così. Con il ricorso in materia civile può infatti essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Solo se il ricorso in materia civile non è ammissibile entra in linea di conto il ricorso - sussidiario, appunto - in materia costituzionale (art. 113 LTF) per violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). 
In concreto la via del ricorso in materia civile è aperta: impugnata è infatti una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una vertenza civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere pecuniario (implicitamente, sentenza 5A_8/2010 del 10 marzo 2010 consid. 1.1) il cui valore di lite raggiunge il minimo prescritto dal diritto federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il gravame emana inoltre dalla parte che ha viste respinte le proprie conclusioni d'appello ed è pertanto legittimata (art. 76 cpv. 1 LTF). 
 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è pertanto inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5). 
 
3.   
Si pone però la questione della tempestività del ricorso in materia civile. La ricorrente afferma, come peraltro confermato dall'autorità inferiore, di aver ricevuto la sentenza impugnata il 20 dicembre 2013 e ritiene che il suo rimedio, consegnato alla posta svizzera il 3 febbraio 2014, sia tempestivo in seguito alla sospensione dei termini prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF fra il 18 dicembre e il 2 gennaio incluso. 
 
3.1. A propria difesa, il beneficiario di una servitù dispone di due generi d'azione: l'azione a protezione del possesso (art. 926-929 CC) e l'azione a protezione del diritto scaturente dalla servitù medesima (art. 737 cpv. 1 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, volume II, 4a ed. 2012, n. 2301 pag. 454). Si tratta di due categorie di azioni ben distinte.  
Il beneficiario di una servitù che intende ottenere conferma dell'esistenza e della portata del proprio diritto agirà mediante azione in constatazione del medesimo: in una fattispecie come la presente, egli si difenderà da chi dovesse avvalersi di un diritto incompatibile con la servitù mediante un'  actio confessoria, simile all'  actio negatoria che spetta al proprietario (Steinauer, op. cit., n. 2304 e 2306 pag. 455-456). Se intende avvalersi di un'azione a tutela del proprio diritto, l'istante dovrà ovviamente dimostrarne l'esistenza.  
 
Caratteristica comune delle azioni a protezione del possesso è, per contro, la dispensa, per l'attore, dall'obbligo di provare il proprio miglior diritto. Il loro scopo non è dunque quello di creare una situazione conforme al diritto, né di adattarvi il possesso di fatto, bensì di ripristinare lo stato di fatto che sussisteva prima della turbativa: il diritto materiale non può essere tenuto in considerazione (Wolfgang Ernst, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4a ed. 2011, n. 32 e 33 prima degli art. 926-929 CC; Emil W. Stark, Berner Kommentar, 3a ed. 2001, n. 92 prima degli art. 926-929 CC), se non per quanto indispensabile al fine di definire il possesso quale condizione preliminare dell'atto di illecita violenza (DTF 135 III 633 consid. 3.1). Il prevalere in un'azione possessoria non conferisce alcuna presunzione di miglior diritto nell'azione di merito, mentre inversamente l'esito di un'azione possessoria non può essere fatto dipendere dal merito (Stark, op. cit., n. 93 e 97 prima degli art. 926-929 CC). 
In ciò si distinguono radicalmente  possessorium (tutela del possesso) e  petitorium (azione di merito).  
 
3.2. Le azioni a protezione del possesso (art. 926-929 CC) sono azioni di difesa del possessore: lo autorizzano a difendersi (art. 926 CC), ad esigere la restituzione della cosa (art. 927 CC), rispettivamente a chiedere che la turbativa venga fatta cessare o che, se sussiste la minaccia di turbative ulteriori, venga pronunciato un corrispondente divieto (art. 928 CC). Riferite ai beni immobili, le azioni a protezione del possesso in generale tornano utili, fra l'altro, al titolare di una servitù, ad esempio nei confronti del proprietario del fondo gravato che gli impedisce l'esercizio del suo diritto di passo (Stark, op. cit., n. 72 segg. prima degli art. 926-929 CC). Possono inoltre essere proceduralmente interessanti se il codice di rito ne prevede lo svolgimento in procedura sommaria o altrimenti abbreviata (Stark, op. cit., n. 104 prima degli art. 926-929 CC), come era il caso nell'abrogata procedura civile ticinese (procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio, art. 361 segg. CPC/TI, su rinvio dell'art. 374 CPC/TI).  
 
3.3. A giudizio tanto del Pretore che del Tribunale di appello, l'azione introdotta dalla ricorrente è un'azione di manutenzione ex art. 928 CC, forma particolare dell'  actio possessoria. La ricorrente richiama (peraltro soltanto in termini generici) anche gli art. 641, 737 e 738 CC, ma non contesta questa promessa.  
L'azione possessoria è considerata dalla giurisprudenza una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 638 consid. 2). In virtù dell'art. 46 cpv. 2 LTF le ferie giudiziarie non sono applicabili ai procedimenti concernenti l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali; la nozione di misure provvisionali ai sensi di tale disposto di legge corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (DTF 134 III 667 consid. 1.3). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine ricorsuale per impugnare la sentenza di appello non era pertanto sospeso dalle ferie giudiziarie natalizie. Il ricorso in materia civile, consegnato alla posta svizzera ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF, si appalesa tardivo e quindi inammissibile. 
 
4.   
Discende da quanto precede che il ricorso è integralmente inammissibile. Esso va pertanto respinto in ordine, con conseguenza di spese giudiziarie a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili agli opponenti, i quali non sono stati invitati a presentare una risposta e non sono pertanto incorsi in oneri della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini