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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_686/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Commisurazione della pena; arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 10 aprile 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 7 giugno 2013 la Corte delle assise criminali ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuta pornografia e lo ha condannato alla pena detentiva di nove anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Ha inoltre ordinato la continuazione durante l'espiazione della pena del trattamento psichiatrico ambulatoriale intrapreso dall'imputato. 
 
B.   
Con sentenza del 10 aprile 2014 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello dell'imputato contro il giudizio di primo grado. Ha in particolare accertato la prescrizione dell'azione penale per un episodio di pornografia e ha ridotto la pena detentiva a otto anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Ha per il resto sostanzialmente confermato la decisione della prima istanza. 
 
C.   
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale che la pena detentiva sia ridotta a sei anni, tenuto conto di una scemata imputabilità di grado medio. In via subordinata, chiede che il dispositivo sulla pena sia annullato e che gli atti siano rinviati alla Corte cantonale per una nuova commisurazione della pena sulla base delle considerazioni del Tribunale federale. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente richiama la perizia psichiatrica di parte del dott. B.________ del 1° aprile 2014, prodotta al dibattimento di appello, e sostiene che la CARP avrebbe negato a torto una scemata imputabilità di grado medio. Rileva che il perito di parte avrebbe esaminato in maniera completa gli atti dell'incarto, confrontandosi anche con le conclusioni del perito giudiziario. Secondo il ricorrente, la perizia psichiatrica giudiziaria sarebbe inaffidabile e priva di valore probatorio, siccome basata solo su una parte degli atti istruttori. Rimprovera alla Corte cantonale di essere incorsa nell'arbitrio ritenendo  "molto più convincente la valutazione del perito giudiziario".  
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente accenna alla mancanza di informazioni sull'esperienza del perito giudiziario e sulle sue specializzazioni, che non ritiene equiparabili a quelle del perito di parte, egli disattende che avrebbe potuto sollevare eventuali obiezioni sulla scelta dell'esperto nel contesto della nomina (cfr. art. 184 cpv. 3 CPP). Lamentando poi lacune ed incompletezze della perizia giudiziaria, il ricorrente omette di considerare che il suo patrocinatore ha partecipato all'interrogatorio del perito giudiziario dinanzi al Procuratore pubblico, ove poteva esigere delucidazioni (cfr. art. 188 CPP), ch'egli aveva la possibilità di domandare un completamento della perizia (cfr. art. 189 CPP) e formulare istanze probatorie (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. e ed art. 318 cpv. 1 CPP). Ora, al riguardo, si è limitato a chiedere un complemento peritale con riferimento al rischio di recidiva.  
 
2.3. Nel suo gravame, il ricorrente riprende in sostanza le critiche sollevate dal proprio esperto all'indirizzo della perizia giudiziaria, in particolare per quanto concerne la mancanza di un'analisi dei motivi che avrebbero determinato il suo agire. Adduce che al referto del perito giudiziario non potrebbe essere attribuita alcuna rilevanza. Sollevando queste argomentazioni, il ricorrente travisa tuttavia la portata del giudizio impugnato riguardo al rilievo attribuito alla perizia psichiatrica giudiziaria. In effetti, pur osservando che la valutazione del perito giudiziario appariva d'acchito maggiormente convincente di quella dell'esperto incaricato dalla difesa, la Corte cantonale non le ha dato un peso determinante per l'esame dell'imputabilità. La CARP ha infatti ritenuto che, quand'anche si dovesse ammettere, conformemente alla tesi del perito di parte, che il ricorrente abbia realmente sofferto di depressione, non si potrebbe comunque ammettere una sua scemata imputabilità ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 CP. Ha precisato che tale depressione non lo aveva comunque posto in una situazione di anormalità in senso giuridico, considerato come nei dodici anni durante i quali ha commesso i reati, egli aveva sempre lavorato senza problemi, anche viaggiando intensamente e non aveva mai fatto capo a cure mediche. La precedente istanza ha quindi riconosciuto una possibile depressione del ricorrente, conformemente a quanto prospettato dal perito di parte, e non si è basata solo su un disturbo della personalità ansioso, associato ad elementi ossessivi, come ritenuto dal perito giudiziario. Alla luce di queste considerazioni, le censure ricorsuali risultano d'acchito inconferenti, giacché si fondano sul presupposto, non adempiuto, che la CARP ha negato una scemata imputabilità sulla base della perizia psichiatrica giudiziaria. Criticandola genericamente in questa sede, il ricorrente disattende che la stessa non è stata posta a fondamento del giudizio sull'imputabilità e non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.  
 
3.  
 
3.1. Come esposto, la Corte cantonale ha accertato che nei dodici anni considerati dall'atto di accusa, il ricorrente  "ha sempre lavorato senza problema alcuno, ha viaggiato intensamente evidentemente godendosi le vacanze e non ha mai fatto ricorso a cure mediche". Ha poi stabilito che l'evidenza stessa dei fatti portava a concludere che la sua pretesa depressione non lo aveva posto nella situazione di anormalità richiesta dalla giurisprudenza per potere riconoscere uno stato di scemata responsabilità.  
 
3.2. Il ricorrente ritiene tali accertamenti e considerazioni arbitrari, siccome non supportati da indicazioni mediche specialistiche e da riscontri oggettivi. Adduce che non sarebbero stati acquisiti agli atti i dati della sua cartella medica e non sarebbero state svolte indagini specifiche in relazione ai motivi dei suoi viaggi. Con tali argomentazioni, il ricorrente si limita a mettere in discussione in maniera appellatoria i citati accertamenti, opponendo la propria opinione a quella della Corte cantonale, ma non ne dimostra l'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. È infatti incontestato ch'egli ha sempre esercitato la sua professione e lui medesimo ha riconosciuto, anche al dibattimento di appello, che non si è rivolto a un medico per farsi curare la depressione di cui avrebbe sofferto all'epoca dei fatti. Ch'egli ha compiuto numerosi viaggi turistici è poi confermato dagli atti, segnatamente dalla fotocopia del suo passaporto. Non sostanziati d'arbitrio, i suddetti accertamenti sono quindi vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non è di conseguenza dato di vedere, né il ricorrente lo spiega con una motivazione rispettosa delle citate esigenze, per quali ragioni, tenendo conto di queste circostanze, la Corte cantonale avrebbe negato a torto una scemata imputabilità del ricorrente. Al riguardo, la precedente istanza ha rettamente rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non ogni minima diminuzione della capacità di controllarsi è sufficiente per ammettere una scemata responsabilità. L'interessato deve piuttosto ricadere in misura rilevante nel campo dell'anormalità, tanto più che la nozione di uomo normale non deve essere interpretata in modo restrittivo. La sua costituzione mentale deve quindi scostarsi in modo significativo non soltanto dalle persone ordinarie, ma anche dagli autori di reati (cfr. DTF 133 IV 145 consid. 3.3 e riferimenti; sentenza 6B_130/2012 del 22 ottobre 2012 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 138 IV 209). Che la depressione di cui avrebbe sofferto il ricorrente avrebbe di per sé avuto un'incidenza tale da fare ritenere realizzati simili estremi anche tenendo conto degli esposti accertamenti, non è in concreto seriamente ravvisabile.  
 
4.   
Non occorre infine esaminare la questione della commisurazione della pena, giacché la domanda del ricorrente, che ne chiede la riduzione, si fonda sul presupposto, non realizzato, che gli debba essere riconosciuta una scemata imputabilità. 
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
Il Cancelliere: Gadoni