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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.324/2005 /biz 
 
Sentenza del 30 novembre 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger e Müller, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Trisconi, 
studio legale Barchi e Associati, 
 
contro 
 
Amministrazione dell'imposta federale diretta 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 
6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
richiesta di garanzia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 18 aprile 2005 dell'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nel mese di marzo del 2005 è stato aperto un procedimento penale a carico del fiduciario A.________ per promovimento della prostituzione, contravvenzione alla legislazione in materia di persone straniere, appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e frode fiscale. Viste le implicazioni fiscali del caso, il 14 aprile 2005 il Procuratore pubblico l'ha segnalato alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, trasmettendo i verbali d'interrogatorio. 
B. 
Il 18 aprile 2005 l'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino ha ordinato a A.________ di fornire una garanzia di fr. 345'000.--, più interessi, in relazione all'imposta federale diretta ed alle spese per gli anni fiscali 2003 e 2004. L'autorità ha ritenuto che nell'ambito dell'inchiesta penale erano emersi importanti elementi non dichiarati al fisco e che l'attività del contribuente era strutturata in maniera tale da poter sottrarre i beni patrimoniali all'imposizione fiscale. Il credito ed il pagamento dell'imposta apparivano quindi oggettivamente minacciati. Il giorno seguente una richiesta di garanzia, per fr. 226'666.--, è stata notificata anche ad una società di cui A.________ è amministratore ed azionista unico, la B.________SA. 
C. 
Il 17 maggio 2005 A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento della richiesta di garanzia o, eventualmente, la sua riduzione a fr. 50'000.-- (per il parallelo ricorso della B.________SA, cfr. inc. 2A.325/2005). 
D. 
L'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino ha proposto di respingere il ricorso, osservando in particolare che la gestione di locali in cui veniva svolta la prostituzione ha procurato al ricorrente, direttamente o per mezzo di società a lui riconducibili, un reddito stimabile in fr. 1'500'000.-- sia nel 2003 che nel 2004. In sede di replica, rispettivamente duplica, le parti hanno precisato le loro tesi, riconfermandosi nelle precedenti conclusioni. Con scritto ulteriore, il ricorrente ha contestato le deduzioni di un rapporto di polizia, prodotto con la duplica, sui presunti introiti della sua attività. Chiamata pure ad esprimersi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha postulato a sua volta la reiezione dell'impugnativa. 
E. 
Con decreto presidenziale del 15 giugno 2005, è stata respinta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo formulata nel gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Inoltrato tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale fondata sul diritto pubblico federale, il ricorso di diritto amministrativo in esame è di principio ammissibile giusta gli art. 97 e segg. OG e 169 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). 
1.2 Non essendo l'istanza inferiore un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale può verificare d'ufficio gli accertamenti di fatto su cui si fonda la decisione impugnata (art. 105 OG). Esso può, in particolare, tenere conto di nuovi mezzi di prova o di nuovi fatti, compresi quelli addotti nell'ambito di un secondo scambio di allegati (DTF 118 II 243 consid. 3b; sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 1c). Nella fattispecie si può tuttavia evitare di fondarsi sulla ricostruzione contabile allegata alla duplica, ritenuto che la pronuncia litigiosa risulta sufficientemente suffragata già dalle prove prodotte con la risposta e viste le obiezioni sollevate dal ricorrente, peraltro non formalmente invitato ad esprimersi su tale documento (cfr., comunque, sentenza 2A.550/2002 dell'8 settembre 2003, in: RDAF 2003 II pag. 590, consid. 1.2). 
2. 
Dal profilo formale, il ricorrente pretende l'annullamento della decisione impugnata in ragione dell'errata indicazione del suo indirizzo e ne censura l'insufficiente motivazione, ravvisando la violazione del diritto di essere sentito. 
2.1 Per quanto concerne la prima doglianza, va evidenziato che la pronuncia litigiosa non lascia alcun dubbio sull'identità del destinatario ed è giunta senza intoppi al ricorrente, per nulla impedito nell'esercizio delle proprie facoltà di ricorso. Egli non può dunque trarre alcuna conseguenza sostanziale dal fatto che la decisione, indicando ad ogni modo correttamente il paese di domicilio, menzioni una via diversa da quella in cui realmente abiterebbe. 
 
2.2 In merito alla motivazione del provvedimento, ed alla presunta violazione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b), si rileva che dalla decisione impugnata, pur redatta in termini concisi, traspaiono comunque le ragioni che hanno indotto l'autorità fiscale a ritenere minacciato il credito fiscale, anche se invero non il calcolo delle imposte da garantire. Nelle osservazioni al Tribunale federale l'istanza inferiore ha in ogni caso spiegato in maniera dettagliata perché ritiene adempiuti i presupposti che giustificano una richiesta di garanzia ed ha esposto i parametri su cui si è basata per fissarne l'ammontare. Il ricorrente ha avuto e ha utilizzato la possibilità di replicare e di pronunciarsi sugli argomenti addotti dall'autorità fiscale. In simili circostanze, il vizio di motivazione iniziale è pertanto stato sanato in corso di procedura in maniera rispettosa dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza 2P.243/1997 del 12 marzo 1998, in: ASA 67 pag. 722, consid. 3c; sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 3b). 
3. 
3.1 In base all'art. 169 cpv. 1 LIFD, se il contribuente non ha domicilio in Svizzera oppure se il pagamento dell'imposta da lui dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. Affinché una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario che sia resa verosimile l'esistenza di un credito d'imposta, che sussista uno dei motivi menzionati nella norma citata e che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva. Nel contesto di tale procedura il Tribunale federale valuta semplicemente a titolo pregiudiziale ed in modo sommario i suddetti aspetti, limitandosi ad un esame di verosimiglianza. Questo esame, eseguito sulla base degli atti, non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 2c; sentenza 2A.247/1995 del 27 ottobre 1995, in: ASA 66 pag. 479, consid. 2). 
3.2 
3.2.1 Nel caso di specie, dagli accertamenti esperiti dalle autorità penali, ed in particolare già dai primi interrogatori dell'insorgente, è emerso il suo pieno coinvolgimento in un importante giro d'affari legato all'amministrazione di uno stabile con decine di appartamenti affittati a prostitute e alla gestione di un ritrovo pubblico connesso con tale attività. Dalle prime ricostruzioni, sulla base del numero di locatarie ospitate e delle pigioni pretese, questi affari gli hanno fruttato, direttamente o indirettamente, guadagni ben superiori al reddito imponibile di circa fr. 125'000.-- da lui indicato nella dichiarazione d'imposta per il 2003, senza che detti introiti siano mai stati segnalati alle autorità fiscali. Tra l'altro il ricorrente non ha nemmeno rilevato di essere titolare degli interi pacchetti azionari di alcune società anonime di cui si serviva per gestire i suoi commerci, oltre che di una società off-shore. È peraltro difficile credere che tale omissione sia avvenuta "per mero errore e non certo per malizia", come sostiene e ripete l'insorgente. Parimenti non dichiarati risultano pure gli oltre 170 quadri d'autore rinvenuti nell'ambito della perquisizione domiciliare, la cui contestata proprietà andrà semmai verificata nell'ambito della procedura di sequestro (sentenza 2A.247/1995 del 27 ottobre 1995, in: ASA 66 pag. 479, consid. 3c). 
3.2.2 Vi sono dunque significativi elementi per ritenere che l'insorgente abbia dissimulato sistematicamente e su larga scala beni e redditi importanti. Una tale situazione è già di per sé sufficiente per considerare il pagamento del credito fiscale oggettivamente minacciato (sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 4c; sentenza 2A.247/1995 del 27 ottobre 1995, in: ASA 66 pag. 479, consid. 2). Rilevante è poi anche il fatto che l'interessato dispone di strutture grazie alle quali potrebbe sottrarre i propri beni patrimoniali all'esecuzione del fisco trasferendoli all'estero (DTF 108 Ib 44 consid. 3). Pure la natura del patrimonio, consistente probabilmente soprattutto in depositi bancari ed in beni facilmente realizzabili e trasferibili, come è il caso per i quadri, giustifica la richiesta di garanzia (sentenza 2A.81/1994 del 28 febbraio 1995, in: ASA 65 pag. 386, consid. 3), tanto più che non è fuori luogo ipotizzare l'imposizione di una pesante multa per tentativo di sottrazione d'imposta (sentenza 2A.560/2002 dell'8 settembre 2003, in: StR 59/2004 pag. 40, consid. 4.1). Anche l'attitudine del contribuente, non improntata alla massima chiarezza e collaborazione, può far temere per i diritti del fisco (sentenza 2A.81/1994 del 28 febbraio 1995, in: ASA 65 pag. 386, consid. 3). 
3.2.3 In queste circostanze, l'esistenza di un credito fiscale e la messa in pericolo della sua conseguente riscossione appaiono più che verosimili. Il ricorrente cadrebbe peraltro in palese contraddizione volendo sostenere il contrario in virtù dell'eventuale confisca dei beni che potrebbe venir ordinata in sede penale. Né è d'altra parte possibile ritenere l'effettivo pagamento dell'imposta durevolmente garantito grazie al sequestro di natura penale che attualmente colpisce gli stessi beni (cfr., comunque, 2A.370/1992 del 22 giugno 1993, in: ASA 63 pag. 732, consid. 3c). 
3.3 
3.3.1 Per quanto attiene all'importo richiesto, l'autorità fiscale ha stimato in fr. 1'500'000.-- il reddito netto probabilmente conseguito sia nel 2003 che nel 2004, da cui deriva un'imposta federale diretta pari a fr. 172'500.-- annui, corrispondente per l'appunto all'ammontare della garanzia. Tale somma non terrebbe peraltro conto della multa per tentativo di sottrazione d'imposta - riferita solo al 2003 dato che per il 2004 non è stata presentata la dichiarazione - equivalente di regola ai due terzi dell'importo dell'imposta sottratta, ma potenzialmente anche di tre volte superiore (art. 175 cpv. 2 e 176 cpv. 2 LIFD). 
3.3.2 Come risulta dai verbali di interrogatorio, il ricorrente stesso, confrontato con i dati raccolti dagli inquirenti, ha riconosciuto che già solo l'attività di affittacamere ha ingenerato una cifra d'affari attorno a fr. 2'500'000.-- nel 2004. Egli ha invece valutato all'incirca nella metà l'incasso lordo per l'anno precedente, con una differenza quindi di poche decine di migliaia di franchi rispetto a quanto dichiarato in sede di tassazione dalla B.________SA. Non ha tuttavia saputo fornire spiegazioni esaustive riguardo alla rilevante differenza tra i due anni, contestata dalle autorità penali sulla base di indicazioni concrete secondo cui la gestione è rimasta pressoché immutata. 
Orbene, è vero che queste cifre non attestano i guadagni netti e concernono in primo luogo la società che di per sé gestiva in proprio nome questi affari e a cui le autorità fiscali hanno pure richiesto garanzie, stimandone l'utile netto in fr. 1'000'000.-- annui (cfr. inc. n. 2A.325/2005). Tuttavia, per quanto è dato di comprendere a questo stadio della procedura circa la portata dell'attività praticata, l'importo chiesto al ricorrente non può essere ritenuto manifestamente eccessivo. In effetti, il rapporto tra la cifra d'affari e il reddito netto desuntone non appare fuori da ogni logica e del tutto sproporzionato, ma anzi attesta che gli oneri connessi al conseguimento dei profitti sono stati debitamente considerati. Se si dovesse poi tener conto anche della multa, il calcolo della garanzia reggerebbe persino computando un reddito di parecchio inferiore. Inoltre il conteggio effettuato si basa soltanto sugli introiti della gestione degli appartamenti, senza considerare i redditi non dichiarati derivanti dalle altre attività. D'altronde l'insorgente si limita a rilevare che a fronte dei guadagni vi erano pure ingenti spese, in particolare per la manutenzione dello stabile, senza tuttavia essere in grado di sostanziare le sue contestazioni, in assenza di qualsivoglia indicazione contabile minimamente attendibile. Non è poi irragionevole, ma semmai prudente, accollare in questa fase anche al ricorrente personalmente gli introiti conseguiti dalla società di cui era unico azionista ed amministratore, vista l'incertezza sui reciproci rapporti patrimoniali. Va infine evidenziato che l'efficacia di una richiesta di garanzia dipende in larga misura anche dalla sua imprevedibilità e dalla rapidità con cui il provvedimento viene adottato (sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 3b) e che tale procedura non pregiudica comunque la determinazione dell'imposta effettivamente dovuta, da stabilire in sede di tassazione. 
4. 
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso si avvera manifestamente infondato e va pertanto respinto secondo la procedura prevista dall'art. 36a OG
La tassa di giustizia va posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 cpv. 1 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
Losanna, 30 novembre 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: