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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.325/2005 /biz 
 
Sentenza del 30 novembre 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger e Müller, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
B.________SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Luca Trisconi, 
 
contro 
 
Amministrazione dell'imposta federale diretta 
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 
6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
richiesta di garanzia, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 19 aprile 2005 dell'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nel mese di marzo del 2005 a carico dell'amministratore e azionista unico della B.________SA, il fiduciario A.________, è stato aperto un procedimento penale per promovimento della prostituzione, contravvenzione alla legislazione in materia di persone straniere, appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti e frode fiscale. Viste le implicazioni fiscali del caso, il 14 aprile 2005 il Procuratore pubblico l'ha segnalato alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, trasmettendo i verbali d'interrogatorio. 
B. 
Il 19 aprile 2005 l'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino ha ordinato alla B.________SA di fornire una garanzia di fr. 226'666.--, più interessi, in relazione all'imposta federale diretta ed alle spese per gli anni fiscali 2003 e 2004. L'autorità ha ritenuto che nell'ambito dell'inchiesta penale erano emersi importanti elementi non dichiarati al fisco e che l'attività della società sembrava strutturata in maniera tale da poter sottrarre i beni patrimoniali all'imposizione fiscale. Il credito ed il pagamento dell'imposta apparivano quindi oggettivamente minacciati. Il giorno precedente una richiesta di garanzia, per fr. 345'000.--, è stata notificata anche a A.________ personalmente. 
C. 
Il 17 maggio 2005 la B.________SA ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, con cui chiede l'annullamento della richiesta di garanzia o, eventualmente, la sua riduzione a fr. 20'000.-- (per il parallelo ricorso di A.________, cfr. inc. 2A.324/2005). 
D. 
L'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino ha proposto di respingere il ricorso, osservando in particolare che l'attività svolta dalla ricorrente, consistente nella gestione di camere affittate a prostitute, ha generato un utile stimabile in fr. 1'000'000.-- sia nel 2003 che nel 2004. In sede di replica, rispettivamente duplica, le parti hanno precisato le loro tesi, riconfermandosi nelle precedenti conclusioni. Con scritto ulteriore, la ricorrente ha contestato le deduzioni di un rapporto di polizia, prodotto con la duplica, sui presunti introiti della sua attività. Chiamata pure ad esprimersi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha postulato a sua volta la reiezione dell'impugnativa. 
E. 
Con decreto presidenziale del 15 giugno 2005, è stata respinta l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo formulata nel gravame. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Inoltrato tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale fondata sul diritto pubblico federale, il ricorso di diritto amministrativo in esame è di principio ammissibile giusta gli art. 97 e segg. OG e 169 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). 
1.2 Non essendo l'istanza inferiore un'autorità giudiziaria, il Tribunale federale può verificare d'ufficio gli accertamenti di fatto su cui si fonda la decisione impugnata (art. 105 OG). Esso può, in particolare, tenere conto di nuovi mezzi di prova o di nuovi fatti, compresi quelli addotti nell'ambito di un secondo scambio di allegati (DTF 118 II 243 consid. 3b; sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 1c). Nella fattispecie si può tuttavia evitare di fondarsi sulla ricostruzione contabile allegata alla duplica, ritenuto che la pronuncia litigiosa risulta sufficientemente suffragata già dalle prove prodotte con la risposta e viste le obiezioni sollevate dalla ricorrente, peraltro non formalmente invitata ad esprimersi su tale documento (cfr., comunque, sentenza 2A.550/2002 dell'8 settembre 2003, in: RDAF 2003 II pag. 590, consid. 1.2). 
2. 
Dal profilo formale, la ricorrente censura l'insufficiente motivazione della decisione impugnata, ravvisando la violazione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). 
 
Sennonché dalla pronuncia litigiosa, pur redatta in termini concisi, traspaiono comunque le ragioni che hanno indotto l'autorità fiscale a ritenere minacciato il credito fiscale, anche se invero non il calcolo delle imposte da garantire. Nelle osservazioni al Tribunale federale l'istanza inferiore ha in ogni caso spiegato in maniera dettagliata perché ritiene adempiuti i presupposti che giustificano una richiesta di garanzia ed ha esposto i parametri su cui si è basata per fissarne l'ammontare. La ricorrente ha avuto e ha utilizzato la possibilità di replicare e di pronunciarsi sugli argomenti addotti dall'autorità fiscale. In simili circostanze, il vizio di motivazione iniziale è pertanto stato sanato in corso di procedura in maniera rispettosa dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza 2P.243/1997 del 12 marzo 1998, in: ASA 67 pag. 722, consid. 3c; sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 3b). 
3. 
3.1 In base all'art. 169 cpv. 1 LIFD, se il contribuente non ha domicilio in Svizzera oppure se il pagamento dell'imposta da lui dovuta sembra compromesso, l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può esigere in ogni momento, anche prima che l'imposta sia accertata definitivamente, la costituzione di garanzie. Affinché una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario che sia resa verosimile l'esistenza di un credito d'imposta, che sussista uno dei motivi menzionati nella norma citata e che la somma richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva. Nel contesto di tale procedura il Tribunale federale valuta semplicemente a titolo pregiudiziale ed in modo sommario i suddetti aspetti, limitandosi ad un esame di verosimiglianza. Questo esame, eseguito sulla base degli atti, non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 2c; sentenza 2A.247/1995 del 27 ottobre 1995, in: ASA 66 pag. 479, consid. 2). 
3.2 
3.2.1 Nel caso di specie, già dai primi accertamenti esperiti dalle autorità penali è emerso che l'amministratore ed azionista unico dell'insorgente ha formalmente affidato a quest'ultima la gestione di uno stabile di decine di appartamenti affittati a prostitute. Dalle prime ricostruzioni, sulla base del numero di locatarie ospitate e delle pigioni pretese, tale attività ha con tutta probabilità generato una cifra d'affari superiore a quella esposta nella dichiarazione d'imposta 2003, pari a circa fr. 1'150'000.--, e soprattutto un guadagno ben maggiore dell'utile di poche migliaia di franchi dichiarato. È peraltro difficile credere che l'omessa indicazione di determinate entrate possa essere avvenuta "per mero errore e non certo per malizia", come sostiene la ricorrente. 
3.2.2 Vi sono dunque significativi elementi per ritenere che l'insorgente abbia dissimulato sistematicamente e su larga scala beni e redditi importanti. Una tale situazione è già di per sé sufficiente per considerare il pagamento del credito fiscale oggettivamente minacciato (sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 4c; sentenza 2A.247/1995 del 27 ottobre 1995, in: ASA 66 pag. 479, consid. 2). Rilevante è poi anche l'attitudine dell'amministratore della ricorrente, non improntata alla massima chiarezza e collaborazione (sentenza 2A.81/1994 del 28 febbraio 1995, in: ASA 65 pag. 386, consid. 3), così come il fatto che egli disponga di strutture grazie alle quali potrebbe sottrarre i beni patrimoniali all'esecuzione del fisco trasferendoli all'estero (DTF 108 Ib 44 consid. 3). Pure la natura del patrimonio della società, che non contempla la proprietà dello stabile, né, a quanto affermato, nemmeno dell'autovettura di cui ha comunque ceduto la detenzione, giustifica la richiesta di garanzia; probabilmente i beni societari consistono infatti soprattutto in depositi bancari (sentenza 2A.81/1994 del 28 febbraio 1995, in: ASA 65 pag. 386, consid. 3). Non va infine sottovalutato che non è fuori luogo ipotizzare l'imposizione di una pesante multa per tentativo di sottrazione d'imposta (sentenza 2A.560/2002 dell'8 settembre 2003, in: StR 59/2004 pag. 40, consid. 4.1). 
3.2.3 In queste circostanze, l'esistenza di un credito fiscale e la messa in pericolo della sua conseguente riscossione appaiono più che verosimili. La ricorrente cadrebbe peraltro in palese contraddizione volendo sostenere il contrario in virtù dell'eventuale confisca dei beni che potrebbe venir ordinata in sede penale. Né è d'altra parte possibile ritenere l'effettivo pagamento dell'imposta durevolmente garantito grazie al sequestro di natura penale che attualmente colpisce gli stessi beni (cfr., comunque, 2A.370/1992 del 22 giugno 1993, in: ASA 63 pag. 732, consid. 3c). 
3.3 
3.3.1 Per quanto attiene all'importo richiesto, l'autorità fiscale ha stimato in fr. 1'000'000.-- l'utile netto probabilmente conseguito sia nel 2003 che nel 2004, da cui deriva un'imposta federale diretta pari a fr. 85'000.-- annui (art. 68 LIFD). A tale importo andrebbe poi aggiunta la multa per tentativo di sottrazione d'imposta - riferita solo al 2003 dato che per il 2004 non è stata presentata la dichiarazione - equivalente di regola ai due terzi dell'importo dell'imposta sottratta (ossia, in concreto, a fr. 56'666.--), ma potenzialmente anche di tre volte superiore (art. 175 cpv. 2 e 176 cpv. 2 LIFD). 
3.3.2 Come risulta dai verbali di interrogatorio, l'azionista unico dell'insorgente, confrontato con i dati raccolti dagli inquirenti, ha riconosciuto che l'attività di affittacamere ha ingenerato una cifra d'affari attorno a fr. 2'500'000.-- nel 2004. Egli ha invece valutato all'incirca nella metà l'incasso lordo per l'anno precedente, con una differenza quindi di poche decine di migliaia di franchi rispetto a quanto dichiarato in sede di tassazione. Non ha tuttavia saputo fornire spiegazioni esaustive riguardo alla rilevante differenza tra i due anni, contestata dalle autorità penali sulla base di indicazioni concrete secondo cui la gestione è rimasta pressoché immutata. 
Orbene, per quanto è dato di comprendere a questo stadio della procedura circa la portata dell'attività praticata, l'importo chiesto alla ricorrente non può essere ritenuto manifestamente eccessivo. In effetti, il rapporto tra la cifra d'affari e l'utile netto desuntone non appare fuori da ogni logica e del tutto sproporzionato, ma anzi attesta che gli oneri connessi al conseguimento dei profitti sono stati debitamente considerati. Conforme ai parametri legali risulta poi anche l'ammontare della possibile multa. D'altronde l'insorgente si limita a rilevare che a fronte dei guadagni vi erano pure ingenti spese, in particolare per la manutenzione dello stabile, senza tuttavia essere in grado di sostanziare le sue contestazioni, in assenza di qualsivoglia indicazione contabile minimamente attendibile. Va peraltro evidenziato che l'efficacia di una richiesta di garanzia dipende in larga misura anche dalla sua imprevedibilità e dalla rapidità con cui il provvedimento viene adottato (sentenza 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in: RDAT II-1998 n. 20t, consid. 3b) e che tale procedura non pregiudica comunque la determinazione dell'imposta effettivamente dovuta, da stabilire in sede di tassazione. 
4. 
In base alle considerazioni che precedono, il ricorso si avvera manifestamente infondato e va pertanto respinto secondo la procedura prevista dall'art. 36a OG
La tassa di giustizia va posta a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 cpv. 1 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione dell'imposta federale diretta del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
Losanna, 30 novembre 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: