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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_944/2022  
 
 
Sentenza del 30 novembre 2022  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hänni, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Assistenza amministrativa SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2022 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I 
(A-2419/2020). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle entrate - Ufficio cooperazione internazionale italiano, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana), ha presentato una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta).  
In tale domanda, l'autorità richiedente ha esposto che, nell'ambito di un programma di "collaborazione volontaria" lanciato con lo scopo di mettere in regola la situazione fiscale dei contribuenti italiani che vi partecipavano, circa 7'000 contribuenti italiani avevano chiesto di "regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico B.________". L'autorità italiana ha inoltre affermato di essere in possesso di una copia di una lettera inviata dalla B.________ SA (cui è subentrata nel 2016 la C.________ AG; di seguito: la B.________/C.________ o la banca) ai propri clienti italiani il 3 febbraio 2014, nella quale la banca chiedeva a questi ultimi se fossero in regola ("compliant") nei confronti del fisco italiano e li informava che, qualora non avessero fornito la prova di tale "compliance" fiscale, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Secondo l'autorità richiedente, alla luce di questi elementi, vi era un sospetto di evasione fiscale nei confronti di numerosi contribuenti italiani clienti della banca. 
 
1.2. Basandosi su quanto precede, l'autorità richiedente ha precisato che la propria richiesta riguardava "i contribuenti italiani [cosiddetti] 'recalcitranti', cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:  
a. è stato titolare di uno o più conti presso [la banca]; 
b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso [della banca]); 
c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera [della banca] in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello 'Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure) ' o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti; 
 
d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito [alla banca] prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali". 
In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità italiana ha dunque richiesto all'AFC: 
 
--..] tutte le informazioni in possesso [della banca] in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia [cosiddetti] 'titolari recalcitranti di attività finanziarie' (recalcitrant account holders), in particolare [...]: 
a. informazioni anagrafiche dei 'recalcitrant account holders' (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria); 
b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso [la banca]; 
c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai 'recalcitrant account holders' [...]". 
 
1.3. Il 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la B.________/C.________ a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca suesposti, precisando che la richiesta riguardava unicamente i clienti che erano a conoscenza della summenzionata lettera della banca e che non avevano comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo averla ricevuta. Dopo avere domandato alcuni chiarimenti, la banca ha trasmesso all'AFC le informazioni richieste da quest'ultima.  
 
1.4. Con decisione finale del 27 aprile 2020, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale formulata dall'autorità richiedente il 23 novembre 2018 relativamente a A.________, la quale nel periodo oggetto della domanda era titolare di un conto presso la B.________/C.________.  
Il 7 maggio 2020, l'interessata ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda. Con sentenza dell'8 novembre 2022, tale autorità ha respinto il ricorso. 
 
1.5. Il 23 novembre 2022 - venuto a sapere che la propria patrocinata era nel frattempo deceduta, ma non conoscendo ancora chi le sia succeduto "ab intestat e/o altrimenti" - l'avv. Stefano Ferrari ha inoltrato davanti al Tribunale federale un ricorso con cui domanda, in via preliminare, il riconoscimento dell'effetto sospensivo, come previsto anche dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF, e la sospensione della procedura per almeno tre mesi, al fine di individuare eventuali eredi legali e/o istituiti della defunta. Nel merito, protestate tasse, spese e ripetibili, chiede inoltre: in via principale, che la sentenza impugnata sia annullata e non venga dato alcun seguito alla domanda italiana di assistenza internazionale in materia fiscale; in via subordinata, che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti siano retroceduti all'AFC, affinché completi le indagini e - dopo avere impartito un termine di almeno 30 giorni per produrre osservazioni, una volta individuati gli eredi di A.________ - emani una nuova decisione.  
Non è stato ordinato nessun atto istruttorio. 
 
2.  
In caso di decesso di una parte, la procedura viene di regola sospesa e, salvo rinuncia, viene ripresa solo dal momento in cui gli eredi sono noti (art. 6 cpv. 2 e 3 PCF, per rinvio dell'art. 71 LTF; cfr. sentenza 2C_405/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2). 
Ora, in base alle informazioni fornite dall'avv. Stefano Ferrari, A.________ è deceduta prima dell'inoltro del ricorso al Tribunale federale ed eventuali eredi legali e/o istituiti non sono ancora noti. In considerazione dell'esito della causa, un prolungamento artificiale della durata della procedura sarebbe tuttavia privo di senso e anche la presente causa va pertanto decisa in applicazione dell'art. 107 cpv. 3 LTF (al riguardo, cfr. sentenze 2C_673/2022 del 13 settembre 2022 consid. 2; 2C_405/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2). 
 
3.  
Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). 
 
Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). 
Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_838/2022 del 25 ottobre 2022 consid. 2; 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5). 
 
4.  
 
4.1. Nel gravame presentato davanti al Tribunale federale viene indicato che la condizione posta dall'art. 84a LTF sarebbe rispettata, in ragione della violazione costituzionale del diritto di essere sentita dell'insorgente (ricorso, p.to 3 pag. 14 e pag. 17). Una simile lesione è individuata nella mancata presa in considerazione di "alcuni fatti", che risulterebbero accertati ma che non sarebbero stati adeguatamente apprezzati dall'istanza inferiore, rispettivamente nel mancato esame di alcune censure sollevate davanti al Tribunale amministrativo federale, da esso trattate solo "in termini acritici" (ricorso, p.to 3 pag. 14 segg.).  
Una questione d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a LTF non è però data, perché gli aspetti oggetto di censura da parte dell'insorgente (diritto di essere sentito e apprezzamento delle prove), in relazione ai quali esiste per altro una giurisprudenza consolidata, non riguardano l'applicazione di norme specifiche in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale (sentenze 2C_872/2022 dell'8 novembre 2022 consid. 4.2.1; 2C_964/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 4.2). 
 
4.2. Nel contempo, ammessa non può essere nemmeno l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 cpv. 2 LTF.  
A prescindere dal fatto che l'applicazione di tale norma non viene invocata, perché il gravame chiede un'entrata in materia soltanto in base all'art. 84a LTF, va difatti rilevato che le critiche in esso contenute - relative a una presa in considerazione "inadeguata" di taluni fatti e a un esame "in termini acritici" di talune censure - non permettono di dimostrare in maniera sufficientemente dettagliata e credibile delle violazioni che sarebbero gravi a tal punto da fare apparire la presente causa come particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (sentenza 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5.2). Come osservato nel precedente considerando 3, l'entrata in materia in base all'art. 84 cpv. 2 LTF non si giustifica infatti già davanti alla semplice denuncia di violazioni di diritti fondamentali, ma soltanto in presenza di lesioni gravi, ciò che va sostanziato e che non è qui stato fatto (sentenza 2C_964/20221 del 14 dicembre 2021 consid. 4.2). 
 
5.  
 
5.1. Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).  
 
5.2. Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo - con cui l'impugnativa si limita del resto a chiedere quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF - è priva di oggetto (cfr. sentenze 2C_550/2022 del 14 luglio 2022 consid. 3; 2C_903/2021 del 24 novembre 2021 consid. 6). Lo stesso vale per la domanda di sospendere la procedura per almeno tre mesi, con lo scopo di individuare eventuali eredi legali e/o istituiti della defunta A.________ (cfr. precedente consid. 2; sentenza 2C_405/2019 del 16 maggio 2019 consid. 6).  
 
6.  
Tenuto conto delle circostanze del caso (precedente consid. A, con riferimento al decesso di A.________ e all'inoltro del ricorso da parte del solo patrocinatore), il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; in senso conforme, cfr. sentenza 2C_405/2019 del 16 maggio 2019 consid. 6). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non vengono prelevate spese. 
 
3.  
Comunicazione all'avv. Stefano Ferrari, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 30 novembre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
Il Cancelliere: Savoldelli