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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 1102/06 
 
Sentenza del 31 gennaio 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
S.________, 
ricorrente, rappresentata da R.________, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 novembre 2006. 
 
Considerando: 
che mediante decisione del 20 settembre 2005, sostanzialmente confermata il 21 novembre successivo anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha denegato il diritto a una rendita AI a S.________, nata nel 1953, 
che per pronuncia del 24 novembre 2006 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurata avverso il provvedimento amministrativo, 
che allegando un nuovo certificato dello psichiatra curante e censurando la valutazione posta a fondamento del giudizio impugnato, S.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso, 
che pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la nuova legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG, ritenuto che il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395), 
che giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'inammissibilità, le conclusioni e i motivi per i quali questa Corte dovrebbe dar seguito alle richieste del ricorrente, 
che nel caso di specie sussistono serie perplessità riguardo all'adempimento di tali requisiti formali, la ricorrente non avendo formulato chiare conclusioni e non avendo propriamente spiegato per quali motivi la pronunzia dedotta in giudizio andrebbe annullata (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 segg., pag. 114 segg.), 
che la questione può tuttavia rimanere irrisolta, il gravame dovendo comunque essere respinto nel merito, 
che il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, 
che di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG), 
che la Corte cantonale ha già correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti per il diritto alla rendita in caso di affezione psichica (cfr. pure DTF 130 V 352 segg.), 
che per giurisprudenza, l'accertamento del danno alla salute, e più precisamente la formulazione della diagnosi, la valutazione medica delle risorse residue della persona assicurata, segnatamente in caso di affezioni psichiche, come pure l'accertamento giudiziario sulla (in)capacità lavorativa sulla base dei reperti medici, sono questioni di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), 
che in virtù del potere cognitivo limitato di cui dispone la Corte giudicante nella procedura di specie, tali accertamenti sono pertanto ampiamente sottratti a un suo riesame, 
che l'istanza precedente ha diligentemente esaminato la documentazione medica e ha esposto in dettaglio i motivi per i quali ha deciso di fondare la propria valutazione sulle conclusioni, complete, motivate e convincenti del Servizio accertamento medico dell'AI (SAM) anziché su quelle dei medici curanti, e in particolare del dott. D.________ (sul valore probatorio attribuito ai vari referti medici cfr. DTF 125 V 351 segg.), 
che tale valutazione non è (manifestamente) censurabile anche perché conforme alla giurisprudenza in materia, 
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. ad esempio le sentenze I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2, e 9C_114/2007 del 20 luglio 2007, consid. 3.2.3 in fine, con riferimenti), 
che una diversa valutazione da parte della ricorrente non basta a rendere manifestamente inesatto l'apprezzamento dell'istanza precedente, 
che vanamente e confusamente la ricorrente sembra pure contestare (peraltro per la prima volta) l'imparzialità della dott.ssa X.________ e della traduttrice ufficiale, intervenute, rispettivamente, prima e durante l'accertamento dinanzi al SAM, 
che anche queste censure si appalesano manifestamente inammissibili, rispettivamente infondate, 
che nuove allegazioni di fatto non sono infatti per principio ammesse in una procedura di ricorso come quella presente, in cui la Corte giudicante è ampiamente vincolata agli accertamenti di fatto operati dal Tribunale cantonale (art. 105 cpv. 2 OG), tanto meno se, come si avvera in concreto, esse potevano agevolmente essere invocate precedentemente (inoltre, sull'obbligo di invocare immediatamente un motivo di ricusa, pena la rinuncia a prevalersi del vizio cfr. DTF 119 Ia 221 consid. 5a pag. 228 seg. con riferimenti; VSI 2001 pag. 111 consid. 4a/aa), 
che la procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006), 
che la presente fattispecie, sufficientemente chiara, può essere decisa secondo la procedura sommaria prevista dall'art. 36a OG
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 31 gennaio 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti