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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_35/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 31 gennaio 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________SA, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
patrocinati dall'avv. Rosa Cappa, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 
al Brasile; consegna di mezzi di prova; sequestro di 
conti bancari; 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 gennaio 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 25 agosto 2014 la Procura della Repubblica di Rio de Janeiro (Brasile) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento avviato nei confronti di E.________, F.________ e altre persone per titolo di riciclaggio di denaro, inchiesta avviata in seguito a una rogatoria del 2013 inoltrata dalle autorità elvetiche nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti di F.________. Gli inquisiti, già condannati in Brasile per essere stati attivi in un'organizzazione criminale dedita alla messa in atto e allo sfruttamento del gioco d'azzardo illegale e al contrabbando di apparecchi per tale gioco, attività garantite da un complesso schema corruttivo nel quale venivano versate tangenti a pubblici ufficiali, sono sospettati d'aver riciclato denaro dell'organizzazione tramite l'utilizzo di società offshore, valori giunti anche su conti bancari svizzeri riconducibili ai familiari degli indagati, relazioni delle quali l'autorità estera chiede la perquisizione e il sequestro. 
 
B.   
L'8 febbraio 2016 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato il blocco di determinate relazioni bancarie e, con cinque decisioni di chiusura del 17 giugno 2016, ha autorizzato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione riguardante conti bancari presso banche svizzere, in particolare a Zurigo e Ginevra. Adita da persone e società interessate, con giudizio del 9 gennaio 2017 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF), congiunte le cause, ha respinto i ricorsi in quanto ammissibili. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________SA, B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono, in via preliminare, di annullarla e di rinviare al TPF l'incarto affinché conceda loro un termine suppletorio ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA (RS 172.021); in via principale, postulano di dichiarare irricevibili la rogatoria e il suo complemento, di annullare le decisioni di entrata in materia e di chiusura del MPC e di revocare i sequestri; in via subordinata, di ordinare al MPC di invitare l'autorità estera a produrre determinate disposizioni legislative e di documentare ch'essa ha promosso, nei 60 giorni successivi al sequestro, l'azione penale per riciclaggio di denaro. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro un sequestro o la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).  
 
2.  
I ricorrenti adducono, a torto, che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. In effetti, la censura di mancata concessione di un termine suppletorio per poter produrre documenti atti a provare la legittimazione di alcuni di loro sarebbe ininfluente, visto che il TPF ha nondimeno esaminato i loro ricorsi nel merito. Insistendo poi nel criticare in sostanza le decisioni adottate dal MPC, essi non sostengono che il TPF, applicando i principi della doppia punibilità, dell'utilità potenziale e della proporzionalità, si sarebbe scostato dalla costante prassi. Adducendo la lacunosità dell'esposto dei fatti riportato nella rogatoria, in particolare riguardo al periodo, antecedente, in cui sarebbero stati commessi i reati a monte di quello di riciclaggio, oggetto del procedimento estero, e la loro estraneità agli stessi, i ricorrenti si limitano in sostanza a criticare l'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove effettuati dal TPF, adducendo un'asserita carenza di motivazione del giudizio impugnato al riguardo. Non si tratta chiaramente di questioni di principio. I ricorrenti non dimostrano del resto perché l'istanza precedente, dopo aver esposto i nessi temporali e personali tra i conti sequestrati e i fatti oggetto d'inchiesta, sulla base dei citati principi non avrebbe potuto dedurre che la documentazione litigiosa sarebbe utile e pertinente per l'inchiesta estera. Conclusione che vale pure per quella secondo cui la domanda estera non presenterebbe gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. d AIMP (RS 351.1). 
 
3.   
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 31 gennaio 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri