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[AZA 0] 
 
2P.42/2000 
 
II CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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31 marzo 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Wurzburger, presidente, 
Hungerbühler e Müller. 
Cancelliera: Ieronimo Perroud. 
 
_________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 9 febbraio 2000 da A.________ (02. 04.1940), Napoli (I), rappresentato da B.________, Canobbio, contro la decisione emessa il 12 gennaio 2000 dal Consiglio federale svizzero in materia di divieto d'entrata; 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 
 
che il 12 gennaio 2000 il Consiglio federale svizzero ha respinto il ricorso esperito il 29 luglio 1999 da A.________ (1940), cittadino italiano, contro la decisione su ricorso del 14 luglio 1999 con cui il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha confermato il divieto d'entrata valido fino al 29 giugno 2003 pronunciato nei confronti dell'insorgente dal Ministero pubblico della Confederazione in data 30 giugno 1998; 
 
che il 10 febbraio 2000 A.________ ha trasmesso al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, datato 9 febbraio 2000, con cui chiede che il divieto d'entrata sia annullato e che venga conferito effetto sospensivo al proprio gravame; 
 
che, con osservazioni del 27 marzo 2000, il Dipartimento federale delle finanze, in rappresentanza del Consiglio federale svizzero, ha proposto la reiezione in ordine e nel merito del ricorso; 
 
che, vista la natura sussidiaria del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2 OG), occorre esaminare previamente se la presente impugnativa possa essere trattata quale ricorso di diritto amministrativo; 
 
che il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è ammissibile contro decisioni in materia di polizia degli stranieri, segnatamente contro il divieto d'entrata in Svizzera (art. 100 cpv. 1 lett. b cifra 1 OG); 
 
che l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non apre la via del ricorso di diritto amministrativo quando il rimedio è proposto contro un divieto d'entrata, dato che il ricorrente può prevalersi di tale norma solo quando si tratta di stabilire se si debba rilasciare o rifiutare un'autorizzazione di soggiorno e se egli abbia diritto a tale autorizzazione, questione che non è oggetto della presente procedura (cfr. DTF 110 Ib 397 consid. 2); 
 
che il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è esperibile contro le decisioni del Consiglio federale soltanto in determinati casi previsti dalla legge, concernenti i rapporti di servizio del personale federale (art. 98 lett. a OG); 
 
che oltretutto, poiché la contestazione in oggetto non porta sulla determinazione dei diritti o dei doveri di carattere civile del ricorrente ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU, non sono date in concreto le condizioni eccezionali stabilite nella sentenza pubblicata in DTF 125 II 417 consid. 4 per potere ammettere la competenza di codesta Corte ad entrare nel merito di un ricorso rivolto contro una decisione del Governo federale; 
 
 
che, d'altro lato, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale è dato soltanto per impugnare decisioni e decreti cantonali (art. 84 cpv. 1 OG); 
 
che, di conseguenza, il rimedio di diritto del ricorrente - trattato sia quale ricorso di diritto amministrativo sia come ricorso di diritto pubblico - si rivela già di primo acchito improponibile, non essendo la decisione impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso; 
 
che la causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
 
che, con l'emanazione del giudizio, l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d' oggetto; 
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG), mentre non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG); 
 
 
visto l'art. 36a OG
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione alla rappresentante del ricorrente e al Dipartimento federale delle finanze, in rappresentanza del Consiglio federale svizzero. 
Losanna, 31 marzo 2000 MDE 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, La Cancelliera