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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_373/2018  
 
 
Sentenza del 31 luglio 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Comunione ereditaria fu A.________ e fu B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Gordola, rappresentato dal Municipio, via S. Gottardo 44, 6596 Gordola, 
 
Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona, rappresentato dal Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, casella postale 2170, 6501 Bellinzona, 
 
1. Comune di Locarno, rappresentato dal Municipio, piazza Grande 18, 6600 Locarno, 
patrocinato dall'avv. Marco Lucchini, via Sempione 13, 6600 Muralto, 
2. C.________SA, 
patrocinata dall'avv. Fabio Abate. 
 
Oggetto 
Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano 
di Magadino, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 maggio 2018 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (90.2015.39). 
 
 
Considerando:  
che con risoluzione del 5 giugno 2012 il Consiglio di Stato ha adottato il piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino; 
 
che con decreto legislativo del 18 dicembre 2014 il Gran Consiglio ha approvato il citato piano, estromettendo tuttavia dal suo perimetro una determinata area per non precludere la possibilità di ampliare in futuro la limitrofa zona industriale di Locarno Riazzino; 
che il Comune di Gordola ha impugnato questo decreto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; 
 
che la Corte cantonale ha invitato i proprietari inclusi nel comparto in esame a esprimersi sul ricorso e sulle risposte: i membri della Comunione ereditaria furono A.________ e B.________, nonché una società anonima hanno postulato la reiezione del gravame, mentre gli altri proprietari non si sono pronunciati; 
ch'essa ha poi accolto il ricorso e annullato il decreto legislativo, ponendo la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'600.-- in parti uguali a carico della società e della citata comunione ereditaria; 
che avverso questa decisione la Comunione ereditaria fu A.________ e fu B.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che si esprima sull'asserita mancata presa di conoscenza da parte della Corte cantonale delle risposte dei proprietari fondiari, sulla validità di tale consultazione e sull'asserita ingiustificata messa a loro carico di una tassa di giustizia; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2); 
 
che la ricorrente non censura il merito della decisione impugnata, ma unicamente l'accollamento a suo carico della metà delle spese giudiziarie (fr. 800.--), senza tuttavia chiedere l'annullamento del relativo dispositivo n° 2 della decisione impugnata; 
ch'essa, precisato d'essersi opposta al ricorso presentato dal Comune di Gordola, rileva che le spese sono state poste a carico soltanto dei privati che avevano concluso per la reiezione del gravame; 
che con questo rilievo essa non si confronta con l'applicazione da parte dei giudici cantonali dell'art. 47 cpv. 1 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm), secondo cui, notoriamente, le spese sono poste a carico della parte soccombente in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti, il Comune essendone esonerato (art. 47 cpv. 6 LPAmm; cfr. per analogia la portata della motivazione di ripetibili in presenza di tariffe, DTF 139 V 496 consid. 5.1 pag. 504); 
 
che la ricorrente neppure critica l'importo fissato dalla Corte cantonale, né fa valere ch'essa avrebbe abusato dell'ampio margine di apprezzamento che le spetta nella determinazione delle spese giudiziarie litigiose, rientranti del resto nel limite inferiore dell'ammontare previsto dalla richiamata norma (DTF 141 I 105 consid. 3.3.2 pag. 109), né che avrebbe applicato in maniera insostenibile e quindi arbitraria l'art. 47 LPAmm (DTF 143 I 321 consid. 6.1 pag. 324); 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF
 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie; 
 
 
 per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione ai rappresentanti delle parti, al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 31 luglio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
Il Cancelliere: Crameri