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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_597/2021  
 
 
Sentenza del 31 agosto 2021  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso di dimora 
(mancato pagamento dell'anticipo spese), 
 
ricorso contro la decisione emanata il 25 giugno 2021 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino (52.2021.229). 
 
 
Fatti:  
Il 26 maggio 2021 A.________ ha impugnato davanti al Tribunale cantonale amministrativo la risoluzione del Governo ticinese del 28 aprile 2021, che confermava il diniego del rilascio di un permesso di dimora deciso dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni il 5 giugno 2020. 
Il 28 maggio successivo la stessa è stata invitata a versare, entro il 15 giugno 2021, un anticipo a garanzia delle spese processuali presunte, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il suo gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 47 cpv. 3 LPAmm; RL/TI 165.100). Constatato che, entro il termine impartito, non era stato effettuato nessun pagamento, con decisione del 25 giugno 2021 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha quindi decretato l'irricevibilità del gravame. 
Con ricorso del 27 luglio 2021 e suo complemento del 21 agosto successivo, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale. Non è stato ordinato nessun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato versamento dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale; in questo contesto, l'art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 e 141 I 36 consid. 1.3).  
 
1.2. Nella fattispecie, il ricorso e il suo complemento non contengono tuttavia una simile censura, di modo che - già per questo motivo - sfuggono a un esame di merito. Ritenuto che nello scritto del 27 luglio 2021 viene chiesta "venia" per eventuali vizi di forma riconducibili alle "condizioni psicofisiche" della ricorrente ed in quello del 21 agosto 2021 viene di nuovo rinviato a tali condizioni e ad una situazione di "forza maggiore", il gravame è trasmesso al Tribunale amministrativo ticinese per l'esame di sua competenza (istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini; sentenze 2C_1043/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.3 e 2C_1185/2013 del 2 maggio 2014 consid. 2).  
 
2.  
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 LTF); non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso è trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino per l'esame di sua competenza. 
 
3.  
Non vengono prelevate spese. 
 
4.  
Comunicazione alla ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 31 agosto 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli