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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_625/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 luglio 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Andrea Daldini, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Clarissa Indemini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, legittimazione ricorsuale 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 21 maggio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 3 febbraio 2014 il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento avviato con la denuncia/querela presentata da A.________ nei confronti di B.________, segretaria comunale di X.________, per titolo di coazione, sequestro di persona e rapimento, nonché vie di fatto. Adita da A.________, con sentenza del 21 maggio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
Prevalendosi di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e della violazione degli art. 15, 181 e 183 CP, A.________ insorge al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio della CRP e del decreto di abbandono. 
 
2.   
Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, è legittimato a proporre un ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e dispone di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (n. 6), e l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5), ovvero pretese basate sul diritto civile (DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 87). 
L'insorgente fonda il suo diritto di ricorrere sulla sua posizione di querelante e accusatore privato. 
 
2.1. Dal momento che il ricorrente non si duole della violazione del suo diritto di querela come tale, non può basare la legittimazione ricorsuale sulla sua veste di querelante. Ciò a maggior ragione ove si consideri che l'unico reato oggetto dell'esposto penale perseguibile a querela di parte sono le vie di fatto, per il quale tuttavia egli non ha contestato l'abbandono del procedimento davanti alla CRP. Tale infrazione e il relativo diritto di querela esulano pertanto dall'oggetto della procedura in esame, definito dalla sentenza dell'ultima autorità cantonale (art. 80 LTF).  
 
2.2. Contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, la sentenza impugnata non può influire sulle pretese civili, nella misura in cui egli semmai può solo far valere pretese fondate sul diritto pubblico. Infatti nel Cantone Ticino la legge del 24 ottobre 1988 sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI; RL 2.6.1.1), applicabile anche ai funzionari comunali (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp/TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI) : l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI). Il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI). Atteso che il ricorrente rimprovera alla segretaria comunale degli atti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, eventuali pretese di risarcimento del danno sono pertanto rette dal diritto pubblico cantonale che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico (v. sentenza 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2.1). Rilevasi inoltre, a titolo meramente abbondanziale, che le spese di difesa nell'ambito del procedimento penale addotte nel ricorso non costituiscono delle pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, essendo il loro indennizzo disciplinato dal diritto di procedura (segnatamente dall'art. 433 CPP concernente l'accusatore privato). Riconoscere il diritto di ricorrere sulla base di tali spese permetterebbe di eludere sistematicamente l'esigenza posta dall'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, a prescindere dalle pretese di merito che l'accusatore privato intende formulare (sentenza 1B_712/2011 del 3 aprile 2012 consid. 1.3).  
 
2.3. Il ricorrente tenta infine di fondare la sua legittimazione ricorsuale sulla clausola generale dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Ritiene di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata, in quanto questa misconoscerebbe la lesione della sua libertà di movimento e le pretese civili e penali a essa correlate. In realtà cerca di prevalersi della pretesa violazione degli art. 181 e 183 CP, che tutelano la libertà personale, per vedersi riconoscere il diritto di ricorrere in materia penale. La presunta vittima di tale violazione deve nondimeno disporre di pretese civili al riguardo, come visto non date nella fattispecie. In caso contrario verrebbe ancora una volta elusa l'esigenza esplicitamente posta dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF.  
 
2.4. Ne segue che l'insorgente difetta della legittimazione per contestare nel merito la sentenza della CRP. Potrebbe tutt'al più ricorrere in questa sede per censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale (DTF 136 IV 29 consid. 1.7.2 e 1.9), l'interesse giuridicamente protetto esatto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF fondandosi in tal caso sul diritto di partecipare alla procedura (v. DTF 136 IV 41 consid. 1.4). Sennonché il ricorrente non formula alcuna censura al riguardo.  
 
3.   
Risultando manifestamente inammissibile, il ricorso può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non essendo stato ordinato uno scambio di scritti, non si accordano ripetibili (art. 68 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, peraltro immotivata. 
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 luglio 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy