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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.520/2006 /biz 
 
Sentenza dell'8 novembre 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
Pretore del distretto di Lugano, 
avv. Francesco Trezzini, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
istanza di scarcerazione, rispettivamente proroga della carcerazione nell'ambito di misure coercitive (art. 13b cpv. 2 LDDS), 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 9 agosto 2006 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 30 luglio 2002 A.________ (1985), sedicente cittadino della Sierra Leone sprovvisto di documenti di legittimazione, ha depositato una domanda d'asilo, la quale è stata respinta dapprima dall'Ufficio federale dei rifugiati (ora Ufficio federale della migrazione) il 19 marzo 2003 e poi, su ricorso, dalla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo l'8 giugno 2004. Nel contempo gli è stato ordinato di lasciare la Svizzera, ordine al quale non ha però dato seguito. Il 24 settembre 2004 l'interessato è stato sottoposto al test LINGUA e l'interprete è giunto alla conclusione che se questi poteva essere nato e vissuto in Sierra Leone, molto verosimilmente era tuttavia cittadino della Guinea Conakry. A.________ è stato poi nuovamente invitato a lasciare il nostro Paese, sempre invano. 
B. 
Visto il comportamento assunto dall'interessato, il quale rifiutando di collaborare continuava a sottrarsi allo sfratto, rendendone difficile l'esecuzione, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha ordinato, il 2 maggio 2006, la sua carcerazione in vista di sfratto per la durata di tre mesi (art. 13b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS; RS 142.20), provvedimento convalidato dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) con decisione del 3 maggio successivo, cresciuta in giudicato incontestata. 
C. 
Richiamandosi ad una sentenza del 29 maggio 2006 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, che annullava la decisione di conferma della carcerazione di un cittadino della Guinea, al motivo che il GIAR non era un'autorità giudiziaria competente in materia di misure coercitive, A.________ ha chiesto il 31 maggio/2 giugno 2006 al Dipartimento delle istituzioni la sua immediata scarcerazione. L'istanza è stata respinta il 6 giugno successivo, al motivo che la Corte cantonale non aveva decretato la nullità della decisione del GIAR ma si era limitata ad annullarla e che, quindi, i suoi effetti valevano solo per il caso specifico e non si estendevano ad altri casi analoghi. Il 14 giugno 2006, la Corte cantonale, dinanzi alla quale l'interessato aveva impugnato la decisione dipartimentale, ha dichiarato il gravame inammissibile per difetto di competenza a statuire. Da parte sua il Tribunale federale, con sentenza del 10 agosto 2006 (causa 2A.452/2006), ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso presentato dall'interessato contro il giudizio cantonale. 
D. 
Visto che A.________ continuava a rifiutare di collaborare con le autorità al fine di procurarsi i documenti necessari per l'espatrio, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso, il 21 giugno 2006, di prolungare di tre mesi la sua carcerazione (art. 13b cpv. 2 LDDS), mentre l'interessato ha chiesto il 23 giugno successivo di essere scarcerato. Dopo avere sentito A.________ il 28 giugno 2006, il Giudice straordinario delle misure coercitive ha, il medesimo giorno e con due decisioni separate, respinto l'istanza di scarcerazione, rispettivamente ha convalidato la proroga della carcerazione. 
E. 
Queste decisioni sono state confermate su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo, con un'unica sentenza del 9 agosto 2006. La Corte cantonale ha confermato in primo luogo la legalità del trasferimento provvisorio deciso dal Consiglio di Stato della funzione di Giudice delle misure coercitive, conferita in precedenza al GIAR, al pretore del Distretto di Lugano sez. 1. Essa ha poi accertato la validità della proroga della carcerazione di tre mesi, rispettivamente ha ritenuto che non erano date le premesse per accogliere l'istanza di scarcerazione dell'insorgente così come non erano adempiti i presupposti legali per porre un termine alla carcerazione. 
F. 
L'11 settembre 2006 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede che sia constatata la violazione dell'art. 13c cpv. 4 LDDS e che egli venga immediatamente liberato. Contesta, in sintesi, la legalità della designazione di un Giudice straordinario nonché censura la violazione del principio della celerità. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio. 
Chiamati ad esprimersi, il Giudice straordinario delle misure coercitive e il Tribunale cantonale amministrativo, senza formulare osservazioni, hanno chiesto la conferma della sentenza contestata. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione e l'Ufficio federale della migrazione non si sono espressi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 132 III 291 consid. 1 e richiami). 
1.2 Il presente gravame è rivolto contro una decisione di ultima istanza cantonale (art. 98 lett. g OG), fondata sul diritto pubblico federale; inoltre non è realizzata alcuna delle eccezioni previste dagli art. 99 a 102 OG, segnatamente non quella di cui all'art. 100 cpv. 1 lett. b OG. Direttamente interessato (art. 103 lett. a OG) l'insorgente è senz'altro legittimato a ricorrere. Tempestiva e presentata nelle dovute forme, l'impugnativa è pertanto ammissibile. 
2. 
2.1 Il ricorrente, con gli stessi argomenti che quelli già sviluppati in sede cantonale, contesta in primo luogo la legalità della nomina, da parte del Consiglio di Stato, del Pretore quale Giudice straordinario delle misure coercitive. A suo avviso, tale modo di procedere disattenderebbe sia la legislazione federale determinante, segnatamente l'art. 1 delle disposizioni finali della LDDS relative alla modifica legislativa del 18 marzo 1994 concernente le misure coercitive in materia di stranieri (LMC), sia quella cantonale, più particolarmente l'art. 70 della legge organica giudiziaria allora in vigore (LOG). Afferma poi che in mancanza di una valida autorità giudiziaria ai sensi della legge federale, la sua istanza di scarcerazione non sarebbe stata decisa regolarmente, ciò che porterebbe alla violazione dell'art. 13c cpv. 4 LDDS
2.2 La critica non può essere condivisa. Come ben rilevato nel giudizio contestato, i cui pertinenti considerandi vanno qui condivisi e ai quali si rinvia (cfr. sentenza impugnata pag. 6 segg.), anche se l'art. 1 delle disposizioni finali della LDDS è stato introdotto con il chiaro scopo di costringere i Cantoni ad adeguare entro breve termine i loro ordinamenti processuali alle mutate esigenze poste dalla legislazione federale in materia di misure coercitive concernenti gli stranieri, detta norma non impedisce tuttavia ai Cantoni di ricorrere, laddove si dovessero verificare delle situazioni straordinarie la cui risoluzione necessiti l'adozione di provvedimenti d'urgenza, alla legislazione d'emergenza in attesa che il legislatore adotti le soluzioni adatte alle circostanze del caso. Ammettere il contrario, come rilevato dai giudici ticinesi, conferirebbe alla citata norma una portata che non possiede nonché porrebbe in pericolo l'applicazione del diritto materiale in un campo delicato quale quello in questione. Nella presente fattispecie - come constatato dalla Corte ticinese - la designazione litigiosa è avvenuta per colmare temporaneamente il vuoto di competenza creatosi in seguito alla propria sentenza del 29 maggio 2006 e in attesa che il Gran Consiglio adottasse le necessarie modifiche della legge cantonale di applicazione alla legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (LALMC). Entro questi limiti ben definiti il provvedimento querelato appare pertanto conforme alla legislazione federale. Allo stesso modo la designazione di un magistrato straordinario da parte del Governo cantonale rispetta la normativa cantonale e non viola segnatamente l'art. 70 LOG, quando, come spiegato dettagliatamente nel giudizio querelato ai cui pertinenti considerandi si rinvia (cfr. pag. 6 segg. del medesimo), si verificano condizioni speciali, come è il caso in concreto. Al riguardo va poi ricordato che questo modo di procedere è già stato tutelato da questa Corte (sentenze P.541/1986 del 19 novembre 1986 e 1P.549/2000 del 3 ottobre 2000 pubblicate in Rep 1988 pag. 316 e RDAT 2001 I n. 9 pag. 33): orbene in concreto non è dato da vedere nulla che permetterebbe di giungere ad una conclusione diversa. 
2.3 Visto quanto precede anche la censurata violazione dell'art. 13c cpv. 4 LDDS risulta priva di pertinenza. 
3. 
3.1 Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS, se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione, può incarcerare lo straniero, segnatamente se "indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare" (lett. c; sugli indizi di pericolo di fuga, cfr. DTF 122 II 49 consid. 2a; 125 II 369 consid. 3b/aa; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 53/1997 I pag. 332 seg.). In linea di principio, la carcerazione può durare tre mesi al massimo; tuttavia, con il consenso dell'autorità giudiziaria cantonale, essa può essere prorogata di sei mesi al massimo se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (art. 13b cpv. 2 LDDS). Le autorità sono tenute ad intraprendere immediatamente il necessario per l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (art. 13b cpv. 3 LDDS). Infine, giusta l'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS, la carcerazione ha termine se il motivo della stessa è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o effettivi (cfr. sul tema le sentenze richiamate in DTF 125 II 369 consid. 3a). 
3.2 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, va osservato in primo luogo che le autorità cantonali hanno soddisfatto all'obbligo di celerità di cui all'art. 13b cpv. 3 LDDS, hanno cioè intrapreso rapidamente le pratiche necessarie per cercare di stabilire l'identità dell'interessato ed ottenere i documenti necessari per potere eseguire il suo allontanamento. In effetti, come rilevato dai giudici cantonali, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione si è rivolta il 26 aprile, il 30 maggio e il 20 giugno 2006 all'Ufficio federale della migrazione chiedendogli d'intraprendere i passi necessari ai fini dell'identificazione del ricorrente e, di conseguenza, dell'ottenimento dei necessari documenti di legittimazione. Va poi aggiunto che, come risulta dalla comunicazione dell'Ufficio federale della migrazione del 20 giugno 2006, un'audizione era stata organizzata con una delegazione della Guinea Conakry, ma siccome l'interessato continuava ad affermare che non era cittadino di quel paese, il suo riconoscimento formale risultava ostacolato. Non va infine tralasciato che il ricorrente si è sempre rifiutato di collaborare, così come di agire personalmente al fine di procurarsi documenti d'identità, come risulta dai suoi diversi interrogatori (cfr. audizioni del 21 e del 28 giugno 2006). 
3.3 La carcerazione decisa il 2 maggio 2006 e convalidata il 3 maggio successivo dall'autorità giudiziaria è cresciuta in giudicato incontestata. Non vi è quindi motivo di riesaminarla. Rimane da appurare se sono adempiti i requisiti di cui all'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS, occorre cioè verificare se la proroga della carcerazione sia giustificata. Come emerge dal giudizio impugnato, il ricorrente ha sempre dichiarato che non avrebbe collaborato con le autorità al fine di procurarsi documenti di legittimazione così come ha ammesso che non era sua intenzione intraprendere personalmente i passi necessari a tal fine. Va poi osservato che malgrado il fatto che in seguito al test linguistico al quale era stato sottoposto (settembre 2004) era emerso che molto verosimilmente era originario della Guinea Conakry e non della Sierra Leone, egli ha sempre rifiutato di ammettere tale dato di fatto (limitandosi a dichiarare che semmai dovevano essere i membri della delegazione della Sierra Leone a non essere cittadini di tal paese, visto che non lo riconoscevano come tale). Al riguardo occorre precisare che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame e come peraltro già rilevato dalla Corte cantonale, le competenti autorità in materia d'asilo non hanno mai riconosciuto che l'interessato era cittadino della Sierra Leone (cfr. decisione dell'Ufficio federale dei rifugiati del 19 marzo 2003 dove sulla prima pagina figura "Monsieur A.________, né le 1er juillet 1985, de provenance inconnue"; pag. 3 e 7 ove viene constatato che egli non è cittadino dalla Sierra Leone; pag. 5 dove si rileva che il suo paese non è stato stabilito). Orbene, come già osservato da questa Corte, più il comportamento passivo dello straniero (ad esempio, il rifiuto di collaborare con le autorità al fine di procurarsi dei documenti di legittimazione) perdura e si protrae nel tempo, più si deve considerare che un tale comportamento costituisce un indizio che permette di concludere per l'esistenza di un motivo di detenzione ai sensi dell'art. 13b cpv. 1 lett. c LDDS. Inoltre, lo straniero che fornisce delle informazioni manifestamente inverosimili o contraddittorie, in particolare sulle sue origini, e che in tal modo rende più difficile il compito delle autorità è presunto volere sottrarsi al suo allontanamento. Nel caso concreto, come già accennato in precedenza, il ricorrente ha sempre dichiarato che non voleva collaborare con le autorità all'esecuzione del suo allontanamento. Egli inoltre non ha mai intrapreso nulla a tal fine. Il ricorrente continua poi a sostenere che è cittadino della Sierra Leone, malgrado i forti dubbi esistenti in proposito. Visto quanto precede, il comportamento passivo del ricorrente tende a prolungarsi, ciò che costituisce un indizio concreto che intende sottrarsi allo sfratto. Tenuto conto dell'insieme di questi elementi, le condizioni poste dall'art. 13b cpv. 2 combinato con l'art. 13b cpv. 1 lett. c sono soddisfatte nella fattispecie. Va poi rilevato che la durata della proroga della carcerazione ossequia il principio della proporzionalità (DTF 126 II 439). Infine, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non appare inattuabile per motivi giuridici o effettivi (art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS). 
3.4 Visto quanto precede è pertanto a ragione che la Corte cantonale ha confermato la proroga della carcerazione, rispettivamente ha respinto l'istanza di scarcerazione ai sensi dell'art. 13c cpv. 4 LDDS. Il presente ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la sentenza impugnata confermata. 
4. 
Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere parimenti respinta (art. 152 OG). Le spese processuali dovrebbero pertanto seguire la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Sennonché, secondo costante prassi di questa Corte, in casi di questa indole non si preleva tassa di giustizia. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, al Pretore del distretto di Lugano, avv. Francesco Trezzini nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 8 novembre 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: