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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.505/2004 /biz 
 
Sentenza del 9 febbraio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Carri, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (accertamento dei fatti e valutazione delle prove), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 29 luglio 2004 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 15 gennaio 2002 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuta truffa, per avere, in correità con terzi, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia presso il locale notturno X.________, nell'agosto 1998, i dipendenti delle società di emissione delle carte di credito Visa Center Card, American Express Card e Europay Card, così come per avere, sempre in correità, ingannato con astuzia al night club Y.________ i dipendenti delle società di emissione delle carte di credito Visa Card, Europay Card e altre non meglio precisate. 
B. 
A.________ è quindi stato condannato a nove mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni. La pena privativa della libertà è stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, mentre la pena accessoria dell'espulsione per quattro anni. 
La Corte ha accertato che le suddette frodi avvenivano mediante l'uso di carte di credito contraffatte (per lo più carte vergini sulla cui banda magnetica erano registrati dati duplicati da una carta originale all'insaputa dei titolari) o mediante digitazione manuale di dati di carte di credito, previa contestuale falsificazione della firma del titolare sui documenti di vendita. Il loro utilizzo presupponeva la correità di partner commerciali convenzionati con gli istituti emittenti, i quali permettevano consapevolmente l'impiego delle carte falsificate nei loro esercizi, per ottenere direttamente denaro contante da suddividere poi con gli altri. 
C. 
Il 29 luglio 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso proposto da A.________ contro la sentenza di prima istanza, annullando i dispositivi sull'espulsione e sulla sospensione condizionale di quest'ultima. 
D. 
A.________ impugna la sentenza dell'ultima autorità cantonale mediante ricorso di diritto pubblico, chiedendo di annullarla nella misura in cui il ricorso per cassazione è stato parzialmente respinto. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Il Procuratore pubblico, senza formulare particolari osservazioni, propone la conferma della sentenza impugnata. 
 
Mediante decreto presidenziale del 24 novembre 2004 al gravame è stato conferito l'effetto sospensivo. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 145 consid. 2). 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale il ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è fondato su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1, 89 cpv. 1 OG e 269 cpv. 2 PP. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG). 
2. 
2.1 Il ricorrente si duole di un arbitrario accertamento dei fatti e di una valutazione arbitraria delle prove da parte della prima Corte cantonale riguardo all'effettivo svolgimento dei fatti posti a fondamento della decisione di condanna. Sostiene che per giustificare il reato di truffa nell'ambito dell'utilizzazione di carte di credito sarebbe necessario dimostrare l'esistenza di una persona fisica che goda di poteri decisionali e che operi un controllo effettivo sulle operazioni effettuate con le carte di credito, come pure che il personale degli istituti di emissione delle carte di credito avrebbe subito un inganno astuto. 
2.2 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c) o perché il criticato accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrari (al riguardo v. DTF 129 I 8 consid. 2.1; sul principio "in dubio pro reo" vedi DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c e d). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è quindi sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 130 I 258 consid. 1.3, 128 I 295 consid. 7a pag. 312). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato nei limiti delle facoltà che le competevano dalla CCRP, dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio (art. 9 Cost.), non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile (DTF 129 I 173 consid. 3.1). 
3. 
3.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel presente gravame era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente, può quindi formare oggetto del presente ricorso. 
Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e rinvii, apparsa in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). 
3.2 Nella misura in cui si limita a riproporre le medesime censure presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza confrontarsi esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte dall'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela quindi inammissibile. 
D'altra parte, ciò che è decisivo nella fattispecie, la CCRP ha ritenuto appellatorie diverse censure e non le ha quindi esaminate nel merito: secondo la costante prassi, spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a). Ove il ricorrente non lo dimostri, ma riproponga le argomentazioni di carattere materiale fatte valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è parimenti inammissibile. 
3.2.1 In particolare, la CCRP ha ritenuto inammissibile per carenza di motivazione la critica del ricorrente, sulla quale è incentrato il ricorso di diritto pubblico, secondo cui il reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP può essere perpetrato unicamente nei confronti di una persona, e non nei confronti di una macchina, e che pertanto l'uso delle carte di credito avrebbe dovuto essere perseguito, semmai, sulla base dell'art. 147 CP (abuso di un impianto per l'elaborazione di dati), imputazione che però non era contenuta nell'atto di accusa. Al dire del ricorrente non sarebbe infatti stata ingannata nessuna persona, essendo stata effettuata unicamente una manipolazione di una macchina. 
 
Al riguardo la CCRP ha rilevato che secondo la Corte di prima istanza, la quale si è fondata sull'opera di Daniel Stoll (Les cartes et moyens de paiement analogues: la répression des abus et des fraudes en droit pénal suisse, tesi, Losanna 2001, pag. 46), nonostante l'uso previo di un sistema elettronico ("terminalcard"), in concreto l'atto di disposizione, consistente nel bonifico al partner commerciale della somma relativa alla transazione autorizzata, è stato eseguito da una persona fisica, un dipendente dell'istituto emittente della carta di credito, il quale ha proceduto ai controlli di sua competenza, non solo formali ma anche sostanziali, tendenti a smascherare sin dall'inizio possibili frodi e a individuare eventuali abusi, con facoltà di richiamare in caso sospetto i giustificativi di vendita (sentenza di primo grado, consid. 6.1.2 pag. 46 seg.). La CCRP, pur rilevando che detta sentenza non manchi di porre qualche interrogativo, ha accertato che la prima Corte ha dato per acquisito che l'operazione di bonifico a favore del fornitore della prestazione è stata preceduta da verifiche da parte di un funzionario, ma ch'essa non ha proceduto a indagini concrete, nel senso che non ha inquisito su quanto è realmente accaduto presso i singoli istituti di credito. Essa, dopo aver spiegato i sistemi di funzionamento delle carte di credito, si è attenuta a quanto risulta dalla citata opera di Daniel Stoll. 
3.2.2 La CCRP ha tuttavia stabilito che, in siffatte circostanze, spettava al ricorrente spiegare perché, così facendo, la presidente della Corte sarebbe incorsa nell'arbitrio e che in realtà nel caso di specie i controlli evocati dall'autore non avrebbero avuto luogo. L'ultima istanza cantonale ha accertato che il ricorrente si è in effetti limitato a criticare la sentenza di primo grado con argomentazioni appellatorie, senza accennare ad arbitrio di sorta e senza lontanamente sostanziare perché le modalità operative enunciate nella criticata sentenza sarebbero insostenibili, limitandosi a contrapporvi il proprio punto di vista. Su questo punto la CCRP ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di motivazione (consid. 7). 
 
Ora, in questa sede, il ricorrente non adduce, come gli sarebbe spettato secondo la citata, costante giurisprudenza, l'arbitrarietà delle carenze di motivazione rimproverategli dalla CCRP relativamente al suo ricorso per cassazione, né sostiene esplicitamente che tale gravame avrebbe adempiuto, dal profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza. Spettava quindi al ricorrente, che si è limitato semplicemente a riproporre le tesi addotte dinanzi alla CCRP e ad accennare al fatto che "probabilmente" il sistema non funziona come si vuol far credere, dimostrare con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e non avrebbe arbitrariamente esaminato nel merito la critica ricorsuale. La censura è quindi inammissibile. 
3.3 Nella misura in cui le censure ricorsuali attengono alla contestata interpretazione e applicazione degli art. 146 e 147 CP, come quella relativa alla censura secondo cui le modalità dell'utilizzazione delle carte di credito contraffate non adempirebbero gli estremi dell'inganno astuto secondo l'art. 146 CP, esse concernono l'applicazione del diritto federale e avrebbero dovuto essere proposte, semmai, con un ricorso per cassazione (art. 269 PP), rimedio che il ricorrente, nella sua veste di accusato (art. 270 lett. a PP), non ha presentato. Come peraltro espressamente riconosciuto dal ricorrente, la medesima conclusione vale per l'assunto secondo cui la dottrina (Stoll, op. cit., pag. 241) escluderebbe la possibilità di compiere un reato di truffa "qualora il pagamento con carte di credito non fosse avvenuto con l'utilizzo di mezzi meccanici, cioè mediante l'apposizione della firma sulla ricevuta". Il ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nel registro cantonale, ha espressamente proposto soltanto un ricorso di diritto pubblico, che è un rimedio sussidiario (art. 84 cpv. 2 OG, art. 269 cpv. 2 PP), nonostante fosse manifesto che la controversa interpretazione degli art. 146 e 147 CP concerne l'applicazione del diritto federale. In queste circostanze, una conversione d'ufficio del rimedio giuridico esperito non può entrare in considerazione (DTF 120 II 270; cfr. anche DTF 128 III 76 consid. 1d pag. 81/82; sentenza 1P.420/2003 del 24 settembre 2003, consid. 1.3). Siffatte censure non possono pertanto essere esaminate nel merito. 
4. 
Ne segue che il ricorso di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 9 febbraio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: