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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.481/2003 /viz 
 
Sentenza del 10 settembre 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, 
opponente, 
Pretura penale del Cantone Ticino, via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale (tardività della dichiarazione di ricorso), 
 
Oggetto 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 
15 luglio 2003 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con decreto di accusa del 17 marzo 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha dichiarato A.________ autore colpevole di diffamazione nei confronti di C.________, proponendone la condanna a una multa di fr. 500.--. In seguito a opposizione gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale; il 16 giugno 2003, giorno del dibattimento, l'accusato ha fatto pervenire al Giudice una richiesta di rinvio del processo per motivi di salute. Il Presidente della Pretura penale ha tuttavia respinto quello stesso giorno l'istanza, proceduto in assenza dell'accusato (oltre che del PP, assente giustificato) e dichiarato l'accusato autore colpevole del reato ascrittogli, infliggendogli una multa di fr. 300.--; il dispositivo è stato intimato alle parti il 23 giugno successivo. 
B. 
Il 25 giugno 2003 il condannato, in sede cantonale patrocinato da un avvocato, ha comunicato alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) di ricorrere contro la decisione pretorile, segnatamente contro la dichiarazione di contumacia; ha inoltre chiesto alla Pretura penale la motivazione della decisione. Con sentenza del 15 luglio 2003 la CCRP ha rilevato che il termine per la dichiarazione di ricorso decorre dalla comunicazione verbale del dispositivo (art. 276 cpv. 1 e 2 CPP/TI), ritenuto tardiva quella proposta dall'insorgente e dichiarato inammissibile il ricorso. 
C. 
Contro questa sentenza A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di accertare la nullità della decisione pretorile e degli atti successivi, in particolare del giudizio della CCRP; in via subordinata chiede di annullare quest'ultima sentenza e di riformarla nel senso di annullare la decisione pretorile; in via ancora più subordinata postula di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla CCRP con l'invito ad accogliere il suo ricorso e ad annullare la decisione di prima istanza. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
Il Ministero pubblico chiede di confermare la decisione impugnata, la CCRP rinuncia a presentare osservazioni; C.________ propone la reiezione del ricorso, mentre la Pretura penale non ha formulato proposte di giudizio. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1). 
1.2 Come noto al ricorrente (causa 1P.423/2003, sentenza del 16 luglio 2003), il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria. Ove il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, il gravame è quindi inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1,127 II 1 consid. 2c). 
1.3 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe definitiva a livello cantonale per cui, dal profilo dell'art. 86 OG, il ricorso di diritto pubblico sarebbe ammissibile. L'assunto non regge. 
1.3.1 Secondo la citata norma, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza. Il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 268 n. 1 PP, ha stabilito che, di massima, una sentenza contumaciale, anche se pronunciata dall'ultima istanza cantonale, non può essere impugnata con ricorso per cassazione qualora il condannato possa chiederne la revoca, un'eccezione a questa regola essendo data solo quando il diritto cantonale subordini l'instaurazione della procedura ordinaria alla prova che l'assenza del condannato non sia dovuta a sua colpa (DTF 121 IV 340 consid. 2a e riferimenti, 102 IV 59 consid. 1a-c; 80 IV 137; causa Str.39/1982, sentenza dell'11 marzo 1982, consid. 1, apparsa in Rep 1984 301). La medesima regola vale per il ricorso per riforma (DTF 120 II 93) e anche per il ricorso di diritto pubblico (causa 1P.485/1997, sentenza del 12 marzo 1998, consid. 1b). 
1.3.2 Nella fattispecie, come è stato rilevato sia nella decisione impugnata che nella sentenza pretorile, al ricorrente rimane manifestamente aperta la facoltà di chiedere la revoca della sentenza contumaciale. In effetti, secondo l'art. 277 cpv. 3 CPP/TI, il condannato in contumacia può, nel termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza, presentare al giudice istanza per un nuovo giudizio; in tal caso il giudice invia nuove citazioni e procede come prescritto per i giudizi di presenza (cpv. 4). 
L'ordinamento ticinese non subordina la domanda di revoca di una decisione contumaciale resa dalla Pretura penale a motivazioni o riserve. Il ricorrente ha la facoltà di chiedere incondizionatamente, entro sei mesi dalla sentenza contumaciale, un nuovo giudizio in sua presenza, impugnabile, se del caso, in sede cantonale e, in ultima battuta, dinanzi al Tribunale federale (per il condannato in contumacia da una Corte d'assise corrono altri termini: vedi art. 316 CPP/TI). L'ordinamento ticinese, che non prevede l'impugnabilità diretta della sentenza pronunciata in contumacia, ma introduce la facoltà di chiedere il rifacimento del processo, non viola la CEDU, peraltro non invocata dal ricorrente (DTF 122 I 36). Quest'ultimo non avrebbe del resto alcun interesse pratico e attuale a impugnare la decisione della CCRP (cfr. DTF 107 Ia 325 consid. 3 concernente un caso ticinese; cfr. anche DTF 119 Ia 237 pag. 240): evidenti motivi di economia procedurale impongono in effetti, secondo il principio della sussidiarietà relativa, che il Tribunale federale non si occupi due volte della stessa vertenza (cfr. DTF 121 IV 340 consid. 2c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 331 segg.). L'impugnata decisione, limitata invero alla dichiarazione di contumacia, non cagiona comunque, secondo quanto già si è visto, un danno irreparabile al ricorrente, ritenuto che l'istanza per un nuovo processo è idonea a eliminare il pregiudizio, addotto dal ricorrente, causato dalla (contestata) decisione pretorile e a tutelare efficacemente i diritti di difesa (DTF 127 I 213). 
 
Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 86 OG
2. 
2.1 L'ammissibilità del ricorso sarebbe comunque stata dubbia per altri motivi. Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 129 I 113 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c). In particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 276 cpv. 1 e 2 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). 
2.2 Secondo l'art. 276 cpv. 1 CPP/TI il Giudice della Pretura penale, conclusa la discussione, emana la sentenza, che è immediatamente comunicata verbalmente alle parti nei dispositivi e con esposizione dei motivi essenziali; il capoverso 2 stabilisce che il giudice avverte le parti del diritto di presentare per il suo tramite dichiarazione di ricorso alla CCRP entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Se è richiesta la sentenza motivata, questa dev'essere intimata alle parti, pena la nullità, entro venti giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi con l'indicazione del rimedio di diritto e del termine entro il quale può essere proposto (cpv. 3). L'art. 289 CPP/TI, che ha come marginale "ricorso per cassazione", ribadisce che la dichiarazione di ricorso dev'essere presentata per scritto, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi (cpv. 1) e aggiunge che la motivazione del ricorso dev'essere presentata entro venti giorni dalla notificazione della sentenza scritta (cpv. 2 in relazione con l'art. 278 cpv. 2 CPP/TI). 
2.3 Il ricorrente rileva di non aver ricevuto la motivazione scritta della decisione pretorile e conclude ch'essa è quindi nulla secondo l'art. 276 CPP/TI: egli sostiene di non aver rinunciato alla motivazione la quale pertanto doveva essergli notificata. 
La censura, a prescindere dalla sua ricevibilità, sarebbe manifestamente infondata. Risulta con chiarezza dall'art. 276 cpv. 2 CPP/TI che la motivazione è notificata solo su istanza delle parti (essa va presentata entro cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo). Secondo il previgente, non più applicabile, e quindi ininfluente, art. 276 cpv. 2 vCPP/TI, cui il ricorrente sembra far capo, la rinuncia alla motivazione era ammissibile unicamente se le parti lo dichiaravano espressamente. L'attuale norma legale ha tuttavia, come si è visto, altra portata e la CCRP l'ha applicata, contrariamente all'assunto ricorsuale, correttamente. 
2.4 In via subordinata il ricorrente rimprovera alla CCRP di aver ritenuto tardiva la dichiarazione di ricorso. Richiamando non meglio precisati diritti della difesa, egli rileva che il dispositivo della sentenza è stato intimato sette giorni dopo il dibattimento, per cui egli non poteva rispettare il termine di cinque giorni dalla celebrazione del processo. Conclude che, nell'ipotesi in cui il termine per inoltrare la dichiarazione di ricorso non dovesse decorrere dalla notifica della sentenza bensì dalla data del dibattimento, la decisione della Pretura penale avrebbe dovuto indicare questa particolarità: in difetto di tale avvertenza essa sarebbe arbitraria. Anche questo assunto non regge. 
2.5 La CCRP ha rilevato che, conformemente alla sua prassi, il PP che non compare al pubblico dibattimento (art. 274 cpv. 2 CPP/TI), come la parte civile nel caso di assenza giustificata, non possono contare su comunicazioni scritte del giudice, ma devono tener conto che il termine di cinque giorni per la dichiarazione di ricorso decorre per tutte le parti dalla comunicazione verbale del dispositivo: spetta quindi al PP e alla parte civile adottare i provvedimenti necessari per informarsi tempestivamente sull'esito del processo. La Corte cantonale ha stabilito che la dichiarazione di ricorso dev'essere presentata da tutte le parti entro il medesimo termine, ossia entro cinque giorni da quando il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione, rispettivamente, in caso di assenza di tutti gli interessati, da quando egli ha statuito, e ciò per motivi di parità di trattamento e di sicurezza giuridica. I Giudici cantonali hanno considerato questa regola valida anche nella fattispecie, ove il dibattimento si è svolto in assenza del PP, della parte civile e dell'accusato: hanno infatti ritenuto che se l'onere di informarsi sull'esito del processo è imposto alle parti dispensate dal comparire in aula, a maggior ragione quest'obbligo vale per l'imputato contumace: il ricorrente, che il giorno del processo aveva presentato un'istanza di rinvio, doveva quindi secondo la CCRP informarsi sull'esito della sua richiesta, per poter presentare tempestivamente, in caso di rifiuto, un' eventuale dichiarazione di ricorso contro la contumacia. 
Il termine di cinque giorni per presentare la dichiarazione di ricorso decorre dalla comunicazione orale della decisione, come risulta dalla semplice lettura dell'art. 276 CPP/TI (vedi pure l'art. 289 CPP/TI). Ora, il ricorrente non dimostra, con un'argomentazione conforme alle esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'incostituzionalità della norma, rispettivamente dell'interpretazione datale dalla CCRP secondo cui si può far capo al principio della notificazione fittizia (cfr., in tale ambito, DTF 126 I 36, 127 I 31). 
3. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dovendo essere respinta, il ricorso non avendo manifestamente alcuna possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, alla Pretura penale, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 10 settembre 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: