Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
«AZA» 
U 308/99 Ge 
 
 
IVa Camera 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2000 
 
nella causa 
D.________, ricorrente, 
 
contro 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
 
F a t t i : 
 
A.- D.________, nato nel 1961, era alle dipendenze della ditta Cartiere X.________ SA in qualità di operaio e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 1° settembre 1997 egli è rimasto vittima di un infortunio professionale: schiacciandosi l'estremità dell'arto superiore destro fra due rulli, si è procurato numerose ferite lacero-contuse al dorso della mano, con frattura aperta della falange distale del dito IV, nonché rottura e strappo della falange distale del dito III con distacco del tendine estensore. Detti postumi sono stati trattati, durante il periodo dal 1° al 6 settembre 1997, presso l'Ospedale Y.________. Il caso venne assunto dall'INSAI, il quale ha corrisposto le prestazioni assicurative previste dalla legge. 
Con decisione 8 maggio 1998, l'Istituto assicuratore ha assegnato all'interessato un'indennità per menomazione dell'integrità fisica del 5 %. Esso si è invece rifiutato di riconoscere una rendita d'invalidità, in quanto i postumi dell'infortunio non pregiudicavano in misura apprezzabile la capacità di guadagno dell'assicurato. Questo provvedimento è stato confermato mediante decisione su opposizione del 4 dicembre 1998. 
 
B.- D.________ è insorto contro il summenzionato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Censurava il rifiuto dell'assegnazione di una rendita d'invalidità e chiedeva una rivalutazione dell'indennità per menomazione dell'integrità. 
Esperito un complemento di istruttoria assumendo ulteriori informazioni segnatamente presso il datore di lavoro dell'insorgente e le parti nel processo, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame con giudizio del 16 luglio 1999. In sostanza la Corte di prime cure ha considerato che a ragione l'INSAI aveva negato il diritto ad una rendita d'invalidità e fissato al 5 % il tasso dell'indennità per menomazione dell'integrità fisica. 
 
C.- Avverso il giudizio cantonale l'interessato interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, mediante il quale contesta nuovamente la graduazione dell'indennità per menomazione dell'integrità stabilita dalle istanze inferiori, postulandone implicitamente l'aumento. Afferma in particolare che nella fattispecie si sarebbe erroneamente considerata la menomazione del dito IV, mentre l'incidente aveva provocato danni limitanti in maniera notevole l'uso del dito III. Soggiunge che intende sottoporsi prossimamente ad una visita specialistica presso un chirurgo neutro e che solo in quel momento potrà esibire dinanzi a questa Corte i relativi documenti. 
L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se correttamente all'assicurato sia stata riconosciuta un'indennità per menomazione dell'integrità del 5 %. In questa sede l'insorgente non contesta in effetti più il rifiuto di una rendita d'invalidità, per cui detta questione non dev'essere esaminata. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio la precedente istanza ha illustrato in modo pertinente e completo le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare semplicemente riferimento. 
 
2.- a) Nell'evenienza concreta l'Istituto opponente ed il Tribunale cantonale hanno valutato il grado della menomazione dell'integrità fisica subita dall'insorgente a dipendenza dell'infortunio professionale occorsogli nel settembre 1997 fondandosi sul parere espresso dal dott. K.________, medico di circondario dell'INSAI, in particolare in un rapporto del 29 aprile 1998. Come è stato rilevato in modo pertinente nel giudizio impugnato, tale apprezzamento non venne affatto censurato dal dott. R.________, specialista in chirurgia della mano consultato in data 17 luglio 1998 a titolo privato dal ricorrente per una valutazione del tipo "seconda opinione". Quest'ultimo sanitario ha semplicemente rilevato che l'indennità concessa dall'Istituto assicuratore era stata di sicuro paragonata alla perdita di un dito, ciò che secondo le tabelle dell'INSAI corrispondeva al 5 %. 
 
b) Le suesposte considerazioni risultano convincenti sotto ogni aspetto, in quanto esprimono una graduazione fondata su un apprezzamento coscienzioso delle prove. Anche nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente non è in grado di contrastare l'opinione dei dottori K.________ e R.________avanzando argomenti medico-scientifici pertinenti. Egli si limita a invocare che l'INSAI avrebbe valutato la menomazione del dito IV omettendo di tener conto dei danni subiti al dito III. Come giustamente ha evidenziato l'Istituto opponente nella risposta al gravame, tale avviso si rivela essere inesatto, ove appena si consideri il contenuto degli accertamenti effettuati dal menzionato medico di circondario. Infine, nel proprio gravame il ricorrente ha indicato voler produrre prossimamente il rapporto di un chirurgo che intende consultare privatamente. Tuttavia, ritenuto che la vertenza in esame può essere vagliata alla luce degli atti all'inserto senza che sussista alcun dubbio sull'esattezza del contenuto degli stessi, neppure si giustifica di soprassedere all'emanazione della sentenza in previsione del prospettato referto. 
 
c) In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato, mentre meritano conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta. 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 11 gennaio 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Giudice presidente la IVa Camera: 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere: