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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_277/2007 /viz 
 
Sentenza del 12 settembre 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger e Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 3 maggio 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
In seguito al suo matrimonio celebrato il 12 aprile 2005 con B.A.________ (1961), cittadino svizzero, A.A.________, cittadina ucraina (1979), è stata posta al beneficio di un permesso di dimora, valevole fino all'11 aprile 2007. 
Il 23 gennaio 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora di A.A.________. A sostegno della propria decisione ha ritenuto che ella non conviveva più con il marito e che invocava in modo abusivo un matrimonio sussistente unicamente sulla carta per continuare a soggiornare in Svizzera. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 27 febbraio 2007, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 maggio 2007. 
B. 
Il 6 giugno 2007 A.A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e gli atti rinviati all'autorità di prime cure affinché si pronunci sul rinnovo del permesso di dimora. In via subordinata postula l'annullamento del giudizio cantonale e il rilascio dell'autorizzazione di soggiorno. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale cantonale amministrativo ha chiesto la conferma della propria decisione, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. L'Ufficio federale della migrazione, allineandosi ai considerandi della sentenza impugnata, postula la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069): la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF). 
2. 
2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami). 
2.2 Durante la procedura avviata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il permesso di dimora della ricorrente è giunto a scadenza (l'11 aprile 2007). È quindi a giusto titolo che la Corte cantonale ha trattato la vertenza dal profilo del rinnovo, e non della revoca, dell'autorizzazione di soggiorno. Lo stesso vale nell'ambito del procedimento in rassegna. Nella misura in cui il gravame si riferisce alla problematica della revoca, lo stesso sfugge ad un esame di merito. 
2.3 Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. 
Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Ai fini dell'ammissibilità del presente ricorso è quindi determinante soltanto la questione se, formalmente, vi sia matrimonio (cfr. DTF 126 II 265 consid. 1b). Infatti, sapere se il menzionato diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è un problema di merito, no di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii). In concreto anche se, come addotto nell'impugnativa, è stata avviata una procedura di divorzio, la ricorrente è tuttora sposata con un cittadino svizzero: il gravame è quindi ricevibile dal profilo dell'art. 83 lett. c cifra 2 LTF. 
3. 
3.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio, non sono manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF). Nella fattispecie emerge dalla sentenza impugnata che i coniugi A.________, sposatisi il 12 aprile 2005, hanno convissuto fine alla fine del mese di agosto del 2006. Da allora vivono separati, ognuno organizzando autonomamente la propria vita e hanno anche avviato una procedura di divorzio. Orbene, riguardo a queste constatazioni, la ricorrente non dimostra né fornisce la prova che vi sia la possibilità o perlomeno la volontà di entrambi i coniugi di una ripresa della vita comune. In queste condizioni, è quindi chiaro che tra i coniugi non sussiste più una vera e propria relazione sentimentale. È dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulla carta unicamente per poter fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a; 123 II 49 consid. 4 e 5). Al riguardo va aggiunto che, come già spiegato da questa Corte (DTF 128 II 145 consid. 3.3; 127 II 49 consid. 5d), scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere ed assicurare giuridicamente la vita comune in Svizzera, cioè la convivenza con il coniuge svizzero domiciliato in Svizzera, non invece il soggiorno in Svizzera del coniuge straniero con un domicilio separato, tanto più se una ripresa effettiva della convivenza non sembra presa in considerazione. In caso contrario, il mantenimento del matrimonio servirebbe unicamente ad assicurare al coniuge straniero la continuazione del soggiorno in Svizzera, ciò che costituisce proprio un abuso di diritto. 
Va poi rammentato che, per prassi costante (DTF 128 II 145 consid. 3.4; 127 II 49 consid. 4d), i motivi che hanno condotto alla separazione non sono determinanti. Per esaminare la questione dell'abuso di diritto nell'ambito dell'art. 7 LDDS è decisivo unicamente il quesito di sapere se entrambi i coniugi siano intenzionati a riprendere la vita comune. Ciò che non è il caso in concreto. Infine, per quanto concerne le pratiche relative alla procedura di divorzio, la ricorrente non deve rimanere in Svizzera, in quanto ella può farsi rappresentare da un mandante oppure effettuare dei soggiorni turistici nel nostro Paese (sentenza 2C_156/2007 del 30 luglio 2007, consid. 4.2 in fine). 
3.2 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 109 cpv. 3 seconda frase LTF), segnatamente per quanto concerne la proporzionalità del provvedimento contestato e l'art. 8 CEDU (cfr. sentenza cantonale pag. 7). 
4. 
4.1 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente infondato. La causa va decisa seconda la procedura dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF
4.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 66 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 109 LTF, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 12 settembre 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: