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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.21/2006 /biz 
 
Sentenza del 20 febbraio 2006 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rinaldo Maderni, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
aggiudicazione, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 
13 gennaio 2006 dalla Camera di esecuzione e 
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nell'ambito dell'esecuzione in via di pignoramento promossa dalla banca B.________ nei confronti di C.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha venduto all'asta del 21 novembre 2005 6 opere d'arte per un importo complessivo di fr. 550'000.--. Lo stesso giorno, ma prima dell'incanto, un'avvocata luganese aveva revocato per iscritto l'offerta di fr. 575'000.-- fatta precedentemente per conto di un suo cliente. 
2. 
Con ricorso 1° dicembre 2005 alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, A.________ ha chiesto l'annullamento del predetto incanto. L'insorgente ha giustificato - a richiesta dell'autorità di vigilanza - il suo interesse a ricorrere asserendo di essere stata in trattative per il tramite della sua precedente legale con l'Ufficio per l'acquisto delle summenzionate opere d'arte, ma che essendo sorti dubbi in merito all'autenticità di un dipinto aveva chiesto all'Ufficio di rinviare l'incanto, proponendo nel contempo di far eseguire una perizia a sue spese. 
3. 
Il 13 gennaio 2006 l'autorità di vigilanza ha respinto [recte: dichiarato inammissibile] il gravame. Ha innanzi tutto rilevato che dai documenti prodotti non risulterebbe che A.________ sia la persona per la quale l'avvocata aveva prima dell'asta offerto fr. 575'000.--. Ha poi ritenuto che, in ogni caso, un interessato all'acquisto non potrebbe contestare le condizioni d'asta, motivo per cui ha ritenuto irricevibili sia le critiche concernenti l'assenza di una perizia sull'autenticità delle opere d'arte, sia quelle inerenti alla modifica, effettuata all'inizio dell'incanto, del piede d'asta. La Camera di esecuzione e fallimenti ha altresì reputato inammissibili le lamentele concernenti pretesi scambi di informazioni fra l'Ufficio di esecuzione e l'aggiudicatario, perché queste non soddisferebbero le esigenze di motivazione previste dall'art. 7 cpv. 3 lett. b della legge ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR). Ha infine ritenuto che, in mancanza di una conclusione formale, il rimprovero mosso all'Ufficio di non aver consegnato al patrocinatore dell'insorgente una copia del verbale d'incanto poteva essere ignorata, tanto più che questo legale aveva sempre agito quale rappresentante di un'altra terza persona estranea alla procedura esecutiva. 
 
4. 
Con ricorso 30 gennaio 2006 A.________ chiede al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza e di riformarla nel senso che l'asta pubblica sia annullata. In via subordinata domanda che l'autorità di vigilanza debba assumere una serie di prove. Dopo aver narrato e completato i fatti, afferma che l'asta si sarebbe svolta in dispregio delle condizioni d'incanto in precedenza stabilite. Ribadisce altresì di essere la persona che aveva offerto tramite la sua precedente legale fr. 575'000.--, sostiene di aver chiesto - sempre tramite tale avvocata - di differire l'incanto affinché venisse "fatta chiarezza" sul quadro sospettato di essere un falso e lamenta sia di essere stata esclusa dalla partecipazione all'asta, sia di non aver ricevuto il verbale d'incanto. 
5. 
La ricorrente - patrocinata da un legale - non indica (art. 79 cpv. 1 OG), né è ravvisabile una norma di diritto federale che permetta ad una persona semplicemente interessata ad acquistare dei beni mobili nell'ambito di una realizzazione forzata di esigere una perizia su tali beni e il rinvio di un'asta. Si deve poi rilevare che né la ricorrente, né l'avvocata che l'insorgente afferma aver incaricato delle trattative di acquisto hanno presenziato all'incanto, nonostante il fatto che questo era stato comunicato alla legale, la quale aveva poi ritirato per iscritto l'offerta di fr. 575'000.-- fatta in precedenza per un suo cliente. In queste circostanze la ricorrente, che pur lamentando "una manovra" non adduce alcun motivo che le avrebbe impedito di recarsi o farsi rappresentare all'incanto, si è preclusa la possibilità di contestare la modifica del piede d'asta intervenuta nel corso della realizzazione, poiché per costante giurisprudenza chi vuole impugnare le condizioni d'incanto dopo l'aggiudicazione deve già averle contestate durante l'incanto medesimo (DTF 128 III 339 consid. 5b, con rinvii; 120 III 25 consid. 2b, con rinvio). In seguito al disinteresse dimostrato con la rinuncia a partecipare all'incanto, la ricorrente dev'essere considerata una persona del tutto estranea alla procedura di realizzazione e non ha quindi nemmeno diritto a ricevere una copia del verbale d'incanto: la LEF limita infatti la consultazione e la possibilità di ottenere estratti di verbali degli uffici di esecuzione alle persone che hanno reso verosimile un interesse (art. 8a cpv. 1 LEF), condizione in concreto manifestamente non adempiuta dalla ricorrente. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta ammissibile, si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alle controparti, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 20 febbraio 2006 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: