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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
I 763/06 Ws {T 7} 
 
Sentenza del 20 novembre 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, corso Elvezia 7, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 agosto 2006. 
 
Fatti: 
A. 
C.________, nato nel 1952, è stato con decisione 25 maggio 2001 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino messo al beneficio di una rendita AI sulla base di un grado d'invalidità del 40% dal 1° maggio 1996 e del 50% a far tempo dal 1° dicembre 1997, questo tenuto conto degli atti dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il quale aveva posto l'interessato al beneficio di una rendita dell'assicurazione infortuni del 20% con effetto dal 16 marzo 1981, rispettivamente del 40% a decorrere dal 1° maggio 1995. 
 
L'INSAI, a seguito di infortuni subiti nel maggio 1999 nonché nel marzo e nel maggio 2000, ha con decisione 28 gennaio 2004, sulla base di una transazione intervenuta il 1° dicembre 2003, assegnato all'assicurato una rendita del 70% dal 1° dicembre 2003 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%. 
 
In sede di una procedura di revisione avviata d'ufficio, gli organi dell'AI, dopo aver preso atto della documentazione INSAI relativa all'assicurato e proceduto agli esami medici ed economici del caso, hanno con provvedimento 8 aprile 2005 sostituito la mezza rendita con un quarto di rendita a decorrere dal 1° giugno seguente, avvertendo che la precedente decisione 25 maggio 2001 era manifestamente errata nella misura in cui erano stati commessi due errori, nel senso che si era preso in considerazione un inesatto reddito di riferimento da invalido ed era stata operata una eccessiva, non conforme, riduzione percentuale di quest'ultimo, errori che avevano indebitamente determinato il riconoscimento di una mezza rendita invece di un quarto di rendita. 
 
Avverso l'atto 8 aprile 2005 l'assicurato ha tramite la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA presentato un'opposizione con cui metteva in evidenza le divergenze risultanti tra le valutazioni dell'INSAI e quelle dell'AI. 
 
Per decisione su opposizione 23 settembre 2005 l'Ufficio AI ha confermato il suo precedente provvedimento considerando, da un lato, che la decisione dell'INSAI di cui si tratta non era vincolante in quanto resa a seguito di transazione e, dall'altro lato, che l'amministrazione dell'AI era incorsa in un errore manifesto quando aveva assegnato originariamente la rendita, in quanto nel calcolo dell'invalidità era stato preso in considerazione per la commisurazione del reddito da persona invalida il valore statistico relativo al primo quartile delle tavole applicabili, anziché quello mediano, e su questo reddito era stata fatta una deduzione del 30%, allorché il limite massimo ammissibile al riguardo è del 25%, errore questo che aveva condotto all'ammissione di un tasso d'invalidità del 51,25%, invece di quello, corretto, del 41%. 
B. 
Sempre patrocinato dalla CAP, l'interessato ha deferito la decisione su opposizione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando essere dati i requisiti di una riconsiderazione della decisione 25 maggio 2001 e facendo valere il subingredire da allora di un peggioramento delle sue condizioni di salute. 
 
Mediante giudizio 8 agosto 2006 il Tribunale cantonale ha respinto l'impugnativa, confermando l'erroneità manifesta del provvedimento iniziale e ritenendo essere la capacità di lavoro sempre stata idonea a permettere all'assicurato l'esercizio di un'attività nella misura stabilita dagli organi dell'AI. 
C. 
Rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, l'assicurato ha avverso la pronunzia cantonale interposto in sede federale un ricorso con cui, fatti valere gli argomenti già addotti nelle precedenti istanze, ha chiesto, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera o, in via subordinata, il rinvio della causa al primo giudice o all'amministrazione per nuovi accertamenti. 
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni non si è espresso sul gravame, l'Ufficio AI ne ha proposto la reiezione. 
 
Diritto: 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già esattamente ricordato il disciplinamento applicabile in materia di riconsiderazione di una rendita dell'AI: ai medesimi può essere fatto riferimento (art. 36a cpv. 3 seconda frase OG). 
4. 
Al giudizio di prima istanza può essere data adesione pure per quel che concerne l'applicazione fatta di esso disciplinamento nella fattispecie concreta. 
4.1 Per quel che attiene alla presa in considerazione dei dati di cui alle tabelle statistiche operata dall'amministrazione in sede di decisione iniziale di riconoscimento delle prestazioni, questione questa di diritto che il Tribunale federale esamina con potere cognitivo lato nella misura in cui - come si avvera nel caso di specie - non poggia su un apprezzamento concreto delle prove (DTF 132 V 393 consid. 3.3 pag. 399; cfr. pure la sentenza 9C_237/2007 del 24 agosto 2007, consid. 4, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, concernente l'inamissibilità di una revisione in caso di modifiche minime nei dati statistici generali, anche se tali modifiche determinano un superamento [al di sopra o al di sotto] dei valori limite di riferimento per il diritto alla rendita), il primo giudice ha a ragione considerato essere gli organi dell'AI incorsi in un errore manifesto. L'Ufficio AI si era infatti riferito a torto al reddito indicato nelle tabelle concernente il primo quartile, anziché al valore mediano; l'amministrazione aveva poi ridotto il valore ritenuto nella misura del 30%, quando per giurisprudenza la riduzione non può eccedere il 25% (DTF 126 V 75). Presi a base i dati corretti si giungeva a un tasso di invalidità del 41%, e non del 51%. 
 
 
Deve ad ogni buon conto essere soggiunto che questa valutazione appare addirittura generosa per il ricorrente ove si consideri che a seguito della più recente giurisprudenza in materia, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica, il reddito ipotetico da invalido andrebbe in realtà stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato, mediamente più elevati rispetto a quelli regionali ticinesi (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]). 
4.2 Riguardo al tema dell'incapacità lavorativa, questione di fatto che il Tribunale esamina con potere cognitivo limitato (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), non si vede in che misura il giudice di primo grado avrebbe operato una constatazione manifestamente inesatta o incompleta dei fatti considerando, in base alla valutazione conclusiva 27 agosto 2003 del dott. Y.________ dell'INSAI, che l'assicurato era al momento della resa della decisione iniziale, come pure successivamente, pienamente abile in attività adeguate. Come rilevato nel querelato giudizio, il medico in questione aveva in effetti affermato quanto segue: 
« Con riferimento anche alle osservazioni scaturite dal soggiorno stazionario presso il Centro X.________ nella primavera del 2003 il signor C.________ risulta essere complessivamente limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio degli arti superiori al di sopra della orizzontale, i movimenti frequenti o ripetuti di innalzamento delle braccia fino, rispettivamente al di sopra della orizzontale, il trasporto di pesi complessivamente limitato alla decina di chili scostati dal tronco, l'uso di strumenti o utensili vibranti, rispettivamente contundenti. In relazione con i postumi di natura infortunistica agli arti inferiori il paziente risulta essere inoltre limitato nelle attività lavorative che richiedono degli spostamenti frequenti e/o prolungati su terreni irregolari sconnessi scoscesi o declivi, il mantenimento prolungato di una posizione eretta senza possibilità di alternanza, i movimenti ripetuti di accovacciamento o inginocchiamento, rispettivamente il mantenimento di una posizione accovacciata o inginocchiata. Anche per gli arti inferiori vale il limite del trasporto o sollevamento di pesi nell'ordine di grandezza della decina di kg. Per quanto attiene al rachide, oggetto di una rendita da parte della competente Assicurazione Invalidità, il paziente risulta essere limitato nel mantenimento prolungato di una posizione flessa, rispettivamente contorta del tronco, nell'esecuzione frequente di movimenti di rotazione e/o di flessione del tronco così come nel mantenimento prolungato di una posizione fissa non solo eretta ma pure seduta senza possibilità di alternanza ». 
5. 
Giova rilevare che il ricorrente, pur non misconoscendo la giurisprudenza per cui l'accertamento dell'invalidità da parte dell'assicuratore contro gli infortuni nell'ambito di una transazione non vincola l'assicurazione per l'invalidità (VSI 2003 pag. 107 [I 153/00]), assevera di mal comprendere il motivo per il quale la valutazione in sede di AI debba essere più severa nei suoi confronti. Questa osservazione, comprensibile, conduce semmai, visto segnatamente il parere suddetto del dott. Y.________, a dedurre che gli accertamenti dell'INSAI devono essere considerati favorevoli all'istante. 
6. 
La procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 novembre 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti