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[AZA] 
I 564/99 Ws 
 
IVa Camera  
 
composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 22 febbraio 2000  
 
nella causa 
 
A.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'Avv. 
P.________, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le 
persone residenti all'estero, Losanna 
 
F a t t i :  
 
    A.- Con decisione 11 ottobre 1977 della Cassa di com- 
pensazione CIAB, A.________, cittadino italiano, nato nel 
1948, veniva posto al beneficio di una rendita intera 
d'invalidità svizzera dal 1° settembre 1976. Con ulteriore 
decisione del 13 maggio 1992, la Cassa svizzera di 
compensazione, divenuta competente a seguito del rimpatrio 
dell'assicurato, soppresse la prestazione dal 1° ottobre 
1990 per carenza d'invalidità pensionabile. Questo provve- 
dimento, pronunciato dopo una pronunzia di rinvio della 
competente Commissione di ricorso, passò incontestato in 
giudicato. 
    Il 9 giugno 1993 A.________ ha presentato una nuova 
domanda di rendita all'assicurazione svizzera per 
l'invalidità. 
    Dopo aver esperito i necessari accertamenti d'ordine 
medico ed economico, l'Ufficio AI per gli assicurati resi- 
denti all'estero, con decisione del 17 novembre 1998, ha 
respinto la richiesta per inadempimento del requisito assi- 
curativo. Esso espose che l'affiliazione del richiedente 
all'AVS/AI svizzera si era estinta già nel 1975, mentre 
presso l'assicurazione sociale italiana nessuna affiliazio- 
ne aveva potuto essere stabilita. 
 
    B.- A.________, assistito dall'avv. M.________, ha 
interposto un gravame alla Commissione federale di ricorso 
in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 
chiedendo l'annullamento del provvedimento amministrativo, 
con conseguente riconoscimento del diritto a prestazioni. 
    Per giudizio del 12 luglio 1999, la menzionata Commis- 
sione ha respinto il ricorso, rilevando che dall'attestato 
concernente la carriera assicurativa in Italia non risulta- 
vano periodi contributivi e che, per quanto riguardava la 
presunta invalidità pensionabile continuata anche dopo la 
soppressione della rendita intera, l'interessato avrebbe 
dovuto semmai contestare anche il provvedimento del 13 mag- 
gio 1992. 
 
    C.- Con il presente ricorso di diritto amministrativo 
A.________, assistito ora dall'avv. P.________, postula 
l'annullamento del suddetto giudizio e il rindegli atti 
all'Ufficio AI per nuova decisione. Degli argomenti 
ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario. 
    L'Ufficio predetto propone di respingere il gravame. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- a) Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la 
Commissione di ricorso ha già esposto, seppur succintamen- 
te, i presupposti che un cittadino italiano residente in 
Italia deve adempiere per aver diritto a una rendita del- 
l'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
 
    b) È comunque opportuno ribadire che per aver diritto 
alla rendita medesima il cittadino italiano residente in 
Italia deve adempiere cumulativamente tre presupposti, os- 
sia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera 
(art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi al- 
l'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 
cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'inva- 
lidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 
6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane 
(art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 di- 
cembre 1962 relativa alla sicurezza sociale). 
    Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati 
versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella 
prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione 
facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale 
dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione ita- 
lo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure 
realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposi- 
zioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Pro- 
tocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli 
ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni 
sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Ac- 
cordo aggiuntivo 4 luglio 1969). 
    Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è 
considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se 
sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, vo- 
lontaria continuata o facoltativa italiane prima del veri- 
ficarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero 
o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il 
momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati 
prima della resa della decisione amministrativa. Questa 
prassi intende impedire la costituzione con effetto retro- 
attivo di un rapporto assicurativo quando già si è realiz- 
zato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr. 
DTF 112 V 95, 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69). 
 
    2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che la 
decisione del 13 maggio 1992, con cui la Cassa svizzera di 
compensazione soppresse la rendita intera d'invalidità dal 
1° ottobre 1990 per carenza d'invalidità pensionabile, è 
passata in giudicato in quanto non impugnata dal ricorren- 
te. A nulla vale quindi sostenere ora che quest'ultimo non 
l'avrebbe mai accettata. 
    Ciò ha per conseguenza che in caso di nuova domanda, 
qualora il diritto a una prestazione sarebbe nuovamente na- 
to in epoca posteriore, il richiedente doveva adempiere non 
soltanto le condizioni materiali che danno diritto alla 
rendita, ma anche assolvere, nel momento del verificarsi 
dell'evento assicurato, le condizioni assicurative. 
 
    b) Dagli atti dell'incarto emerge chiaramente che il 
ricorrente, dopo la soppressione dal 1° ottobre 1990 della 
prestazione di cui beneficiava in precedenza, non è più 
stato assicurato. Nell'attestato concernente la carriera 
assicurativa in Italia, rilasciato dall'INPS di L.________ 
il 5 marzo 1998, non è indicato nessun periodo di 
assicurazione. Il ricorrente non risulta neppure essere 
titolare di una pensione d'invalidità italiana. 
    L'affiliazione obbligatoria all'assicurazione svizzera 
era d'altronde cessata già da anni, essendosi estinta nel 
lontano 1978. 
    Ne consegue che, indipendentemente dalla realizzazione 
delle condizioni materiali che danno diritto a una rendita 
in epoca successiva al 1° ottobre 1990, il ricorrente non 
adempie manifestamente più il requisito assicurativo. Già 
per questo motivo, il ricorso deve quindi essere respinto, 
senza che metta conto interrogarsi sui presupposti materia- 
li del diritto alla rendita. 
 
    3.- Nel gravame a questa Corte il patrocinatore del 
ricorrente solleva numerose censure, che sono manifestamen- 
te prive di fondamento e che non trovano il benché minimo 
appiglio nella normativa convenzionale. 
 
    a) L'avv. P.________ ritiene innanzitutto che 
l'attestato concernente la carriera assicurativa in Italia 
rilasciato dall'INPS sia erroneo. Le prove addotte, 
segnatamente la menzione contenuta alla cifra 3.3 della 
perizia medica dettagliata del 25 febbraio 1998 e la 
domanda di prestazioni del 9 giugno 1993, sono 
manifestamente inconferenti, poiché simili atti nulla 
dicono a proposito della carriera assicurativa - anzi, 
nella domanda di prestazioni del 9 giugno 1993 l'INPS 
comunica che il richiedente non è iscritto alle 
assicurazioni sociali italiane e che egli non è titolare di 
pensione italiana d'invalidità -, ma rientrano nel quadro 
dell'assistenza internazionale tra amministrazioni, segna- 
tamente della collaborazione che l'INPS deve prestare al- 
l'istruzione delle domande in base agli art. 5 e 6 dell'Ac- 
cordo amministrativo del 18 dicembre 1963 concernente le 
modalità di applicazione della Convenzione. 
 
    b) L'avv. P.________ sostiene inoltre - per quanto è 
dato di capire - che nella misura in cui la Commissione di 
ricorso ammette che, comunque, l'affiliazione all'assicura- 
zione svizzera è cessata al più tardi con la soppressione 
della rendita dal 1° ottobre 1990, essa ammetterebbe impli- 
citamente l'esistenza dell'affiliazione obbligatoria presso 
l'INPS, condizione essenziale peraltro per il mantenimento 
della rendita fino a quella data. 
    Neppure questo argomento è di pregio. Esso pare essere 
il frutto di una interpretazione creativa, per non dire 
fantasiosa, delle norme legali, che non trova fondamento 
alcuno nella normativa legale e convenzionale. La condizio- 
ne assicurativa può infatti essere assolta soltanto attra- 
verso le modalità esposte al consid. 1b. 
 
    c) Né vale scomodare i principi generali delle assicu- 
razioni sociali che vieterebbero, secondo il patrocinatore 
del ricorrente, un rigore eccessivo e che avrebbero dovuto 
indurre l'Ufficio AI a non accontentarsi della risposta 
fornita dall'INPS. Anche questo argomento sconfina larga- 
mente nella temerarietà, non appena si ponga mente alla 
normativa convenzionale citata, ma anche alla giurispruden- 
za del Tribunale federale delle assicurazioni, esposta al 
consid. 1b, volta a evitare la costituzione con effetto re- 
troattivo di una condizione assicurativa preesistente al- 
l'evento assicurabile giusta il diritto svizzero 
 
    d) A nulla giova, infine, il richiamo dell'avv. 
P.________ al principio della buona fede al cospetto 
dell'Ufficio AI e, più in generale, dell'assicurazione 
svizzera. Indipendentemente dalle condizioni che devono 
essere cumulativamente adempite, perché a un assicurato 
possa essere riconosciuta la buona fede, va rilevato che 
dopo il rimpatrio il dovere d'informazione verso 
l'assicurato, che intende continuare l'assicurazione in 
patria, è questione che riguarda l'interessato medesimo e 
l'amministrazione di quello Stato, ma non l'Ufficio AI. Non 
è certo compito dell'amministrazione svizzera fornire 
informazioni su un'amministrazione straniera, segnatamente 
su come, in concreto, ci si debba comportare, quali passi 
devono essere intrapresi, quali condizioni devono essere 
realizzate per assolvere il requisito assicurativo dopo il 
rimpatrio. 
 
    4.- In esito a quanto precede, il gravame risulta in- 
fondato, mentre devono essere tutelati il giudizio commis- 
sionale e la decisione da esso protetta. 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
p r o n u n c i a :  
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
    Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
    per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- 
    derale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 22 febbraio 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: