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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.247/2004 /viz 
 
Sentenza del 22 dicembre 2004 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola, 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 
16 novembre 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Considerando: 
che il 10 novembre 2004 A.________ ha dichiarato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, di ritirare il ricorso 18 ottobre 2004 presentato contro il pignoramento del suo reddito, ma di mantenere la domanda di assistenza giudiziaria pedissequa all'impugnativa; 
che con decisione 16 novembre 2004 l'autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli il ricorso e ha respinto la domanda di gratuito patrocinio; 
che con ricorso 3 dicembre 2004 A.________ chiede alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio inoltrata nella sede cantonale; 
che giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell'autorità cantonale superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento; 
che la violazione di diritti costituzionali o di leggi cantonali deve invece essere fatta valere con un ricorso di diritto pubblico (art. 43 cpv. 1 combinato con l'art. 81 OG; DTF 121 III 24 consid. 2d pag. 28, 125 III 247 consid. 2); 
che il diritto all'assistenza giudiziaria viene in primo luogo disciplinato dal diritto procedurale cantonale e che, indipendentemente dalla normativa cantonale, l'art. 29 cpv. 3 Cost. garantisce un minimo di protezione giuridica (DTF 129 I 129 consid. 2.1 con rinvio, v. anche 122 I 8 consid. 2a); 
che in queste circostanze il ricorso diretto contro la decisione con cui è stata respinta l'istanza di gratuito patrocinio dev'essere dichiarato inammissibile, l'autorità di vigilanza avendo peraltro unicamente applicato la legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) e la ricorrente non invocando alcuna norma di diritto federale violata; 
che una conversione del presente gravame in un ricorso di diritto pubblico non entra in linea di conto, avendo il patrocinatore professionista della ricorrente deliberatamente scelto di inoltrare un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale pur non potendo ignorare, alla luce della giurisprudenza pubblicata, l'inammissibilità di un siffatto rimedio (DTF 120 II 270 consid. 2). 
che non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF); 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 22 dicembre 2004 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: