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[AZA] 
I 449/99 Ws 
 
IIa Camera  
 
composta dei giudici federali Meyer, Borella e Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 24 gennaio 2000  
 
nella causa 
 
B.________, Italia, ricorrente, rappresentata dal Patronato 
X.________, Italia, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue 
Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le 
persone residenti all'estero, Losanna 
 
F a t t i :  
 
    A.- B.________, cittadina italiana nata nel 1956, ha 
lavorato in Svizzera dal 1974 al 1987 solvendo 
i contributi di legge. Rientrata in Italia, non ha più 
svolto alcuna attività lucrativa né ha mai versato contri- 
buti alle patrie assicurazioni. Non è titolare di una ren- 
dita d'invalidità in patria. 
    Il 22 ottobre 1997 B.________ ha presentato una 
domanda di rendita dell'assicurazione per l'invalidità 
svizzera lamentando un'ulcera duodenale e asma bronchiale. 
Il 16 aprile 1998 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti 
all'estero le ha inviato un progetto di decisione, con cui 
respingeva la predetta domanda, poiché la richiedente dopo 
il 31 luglio 1987 non aveva più adempiuto il requisito 
assicurativo. 
    Dopo aver esaminato le osservazioni della richiedente, 
che, per il tramite del Patronato X.________, ha prodotto 
nuova documentazione medica, l'Ufficio AI, con decisione 20 
ottobre 1998, ha respinto la richiesta di prestazioni per 
difetto del requisito assicurativo. 
 
    B.- Ancora tramite il Patronato X.________, 
l'interessata è insorta contro il provvedimento 
amministrativo con gravame alla Commissione federale di 
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti 
all'estero, chiedendo l'accoglimento della richiesta di 
prestazioni. 
    Con giudizio 21 giugno 1999 la Commissione di ricorso 
ha respinto il gravame, rilevando, a sua volta, l'assenza 
del presupposto assicurativo e osservando inoltre che sino 
a fine luglio 1987, al momento della partenza dalla Svizze- 
ra, l'insorgente non aveva mai subito un'incapacità lavora- 
tiva. 
 
    C.- Con ricorso di diritto amministrativo B.________, 
sempre assistita dal Patronato X.________, chiede 
l'annullamento del predetto giudizio e l'erogazione di una 
rendita d'invalidità a contare dal 1980. 
    L'Ufficio AI opponente propone la reiezione del ricor- 
so. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- a) Per avere diritto ad una rendita dell'assicura- 
zione per l'invalidità svizzera, il richiedente deve, in 
sostanza, essere invalido ai sensi della legge svizzera, 
aver versato i contributi stabiliti dall'assicurazione so- 
ciale svizzera per almeno un anno intero ed essere assicu- 
rato quando insorge l'invalidità. 
 
    b) Giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'inca- 
pacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante du- 
rata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica 
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. 
    L'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la 
rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3% 
e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il 
quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia, 
secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado 
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicu- 
rati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Sviz- 
zera. 
    Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determina- 
ta stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che 
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invali- 
dità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'inte- 
grazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragione- 
volmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato 
del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto 
conseguire se non fosse diventato invalido. 
    In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assi- 
curazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere eco- 
nomico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 
110 V 275 consid. 4a); i dati economici risultano pertanto 
determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inat- 
tività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura 
medica. Il compito del sanitario consiste allora nel porre 
un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale 
misura l'interessato non può più svolgere, a causa del dan- 
no alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri 
ragionevolmente esigibili (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 
314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
    Infine, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI il dirit- 
to alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto 
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità per- 
manente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in 
cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, in- 
capace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). 
 
    c) Già s'è detto che per aver diritto alla rendita me- 
desima il cittadino italiano deve non soltanto aver contri- 
buito all'AVS/AI per almeno un anno intero e essere invali- 
do ai sensi della legislazione svizzera, ma deve pure esse- 
re assicurato, al verificarsi del rischio assicurabile, o 
presso l'AVS/AI o presso le assicurazioni sociali italiane. 
    Egli adempie quest'ultima condizione quando sono ver- 
sati dei contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella 
prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria o 
nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a 
del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 
alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza so- 
ciale), durante i periodi assimilati secondo le disposizio- 
ni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Proto- 
collo finale stesso) o quando egli ha diritto a pensione 
d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 
del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 
1969). 
    Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è 
considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se 
sono versati contributi nell'assicurazione obbligatoria, 
nella prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligato- 
ria o nell'assicurazione facoltativa prima del verificarsi 
dell'evento assicurabile giusta il diritto svizzero o se 
sono accreditati - sempre per il momento della verifica del 
rischio - periodi assimilati, che devono essere comprovati 
prima della resa della decisione amministrativa (DTF 109 V 
180 consid. 2a). Questa giurisprudenza intende impedire la 
costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicu- 
rativo, quando già si è realizzato l'evento assicurato giu- 
sta il diritto svizzero. 
 
    2.- a) In concreto, va innanzitutto rilevato che la 
ricorrente fino al momento in cui ha lasciato definitiva- 
mente la Svizzera, vale a dire sino a fine luglio 1987, ha 
sempre lavorato normalmente, senza subire alcuna perdita di 
guadagno. Deve quindi essere condiviso il giudizio di prima 
istanza, secondo cui fino a quella data non era nato alcun 
evento assicurabile, segnatamente alcun diritto a una ren- 
dita d'invalidità, foss'anche soltanto parziale. 
    La pretesa della ricorrente di far risalire l'insorge- 
re del diritto a una rendita d'invalidità addirittura al 
1980 appare manifestamente destituita di fondamento. A mag- 
gior ragione se si considera che, indipendentemente dal 
fatto che ella abbia sempre lavorato normalmente in Svizze- 
ra, senza subire alcuna perdita di guadagno, manca del tut- 
to - e non certo per caso - una documentazione sanitaria 
oggettiva sugli anni passati che possa in qualche modo suf- 
fragare la tesi ricorsuale. Persino la documentazione rela- 
tiva a questi ultimi tempi appare assai lacunosa, non appe- 
na si consideri che manca, ad esempio, una spirometria che 
attesti i dati oggettivi rilevati subito dopo la prescri- 
zione di uno spray broncodilatatore. 
    È quindi chiaro, alla luce di queste circostanze, che 
un eventuale diritto alla rendita della ricorrente non può 
essere nato, come correttamente rilevato dal giudice di 
prime cure, se non in un'epoca posteriore alla sua partenza 
dalla Svizzera, avvenuta nel luglio del 1987. 
 
    b) Dopo la sua partenza dalla Svizzera, la ricorrente 
non ha più versato, come risulta dall'attestato concernente 
la carriera assicurativa in Italia, contributi alle patrie 
assicurazioni sociali. Ella nemmeno è titolare di una pen- 
sione d'invalidità italiana. Fa quindi pacificamente difet- 
to, dopo la partenza dalla Svizzera, il requisito assicura- 
tivo esatto dalla normativa convenzionale. 
    In simili condizioni non mette più nemmeno conto porsi 
teoricamente il quesito dell'eventuale nascita, in epoca 
posteriore alla partenza dalla Svizzera, di un diritto vir- 
tuale a prestazioni. 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
 
p r o n u n c i a :  
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
    Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
    per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- 
    derale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 24 gennaio 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Giudice presidente la IIa Camera: 
 
Il Cancelliere: