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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 162/02 
 
Sentenza del 29 gennaio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
P.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 16 aprile 2002) 
 
Fatti: 
A. 
P.________, nato nel 1934, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta C.________ di C.________ in qualità di responsabile del personale e come tale assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 14 settembre 2000 è rimasto vittima di un infortunio: inciampando in un carrello porta-abiti, cadde per terra riportando una forte contusione vertebrale lombare. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale, con decisione 9 aprile 2001 - confermata il successivo 20 giugno 2001 anche in seguito all'opposizione interposta dall'assicurato -, dopo avere regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative, ha disposto la sospensione del suo obbligo prestativo a partire dal 2 maggio 2001 non ritenendo più essere dato il nesso causale tra i disturbi lamentati e l'infortunio. 
B. 
Adito dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, con pronuncia 16 aprile 2002, ha respinto il gravame. 
C. 
P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede implicitamente che l'assicuratore infortuni sia condannato a corrispondere le prestazioni di legge anche dopo il 2 maggio 2001. 
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La presente lite verte sulla questione di sapere se anche dopo il 2 maggio 2001 sussista un nesso di causalità fra i disturbi lamentati dal ricorrente e l'infortunio verificatosi nel settembre 2000. 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia il primo giudice ha già correttamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti il tema oggetto della lite, rammentando in particolare che il diritto a prestazioni presuppone in primo luogo l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico e il danno alla salute, questione questa sulla quale amministrazione e giudice, fondandosi essenzialmente su indicazioni di natura medica, si determinano secondo il grado della probabilità preponderante - insufficiente essendo un giudizio di mera possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza però osservare che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione su opposizione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Al giudizio in lite si deve prestare adesione nella misura in cui ha negato l'esistenza di un rapporto di causalità tra l'infortunio assicurato e le turbe lamentate dal ricorrente. In effetti, come giustamente ritenuto dal primo giudice, si può con un sufficiente grado di verosimiglianza dedurre dagli atti, in particolare dal referto 29 maggio 2001 del medico di circondario dell'INSAI (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronuncia su tali rapporti, non considerati di parte, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.), che la situazione lombare dell'assicurato ha raggiunto lo "status quo sine", vale a dire lo stato che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio, a partire dall'inizio del mese di maggio 2001 e che la persistenza dei disturbi lamentati è da ascrivere ad alterazioni degenerative preesistenti all'evento del 14 settembre 2000, quindi a malattia. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 29 gennaio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: