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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_58/2018  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
denegata giustizia, 
 
ricorso contro lo scritto 24 settembre 2018 del Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2016.26). 
 
 
Considerando:  
che il 24 settembre 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha comunicato a A.________ l'impossibilità di emanare sulla base delle lettere 5 e 14 settembre 2018 una decisione soggetta a ricorso; 
che A.________ è insorto al Tribunale federale contro tale informazione postulando il pagamento in suo favore dei costi decretati nella sentenza del 22 maggio 2017; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; 
che nel gravame il ricorrente lamenta la mancata emanazione di una decisione suscettiva di ricorso e chiede di provvedere affinché la giustizia ticinese esegua la predetta sentenza; 
che il gravame può unicamente essere interpretato come un ricorso per denegata giustizia (art. 29 cpv. 1 Cost.); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura ( art. 106 cpv. 2 LTF); 
che un diniego di giustizia formale sussiste se un'autorità non applica o non applica correttamente una regola di procedura in modo da impedire l'accesso alla giustizia a una parte che ne avrebbe invece diritto (sentenza 2C_409/2013 del 27 maggio 2013 consid. 5.1); 
che il ricorrente non illustra in alcun modo per quale motivo competerebbe alla Corte di appello di procedere nel senso da lui voluto e dimostra quindi ancora meno una violazione dei suoi diritti costituzionali; 
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
 
che si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente e al Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti