Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
[AZA 7] 
U 279/98 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Schäuble, cancelliere 
 
 
Sentenza del 31 maggio 2001 
 
nella causa 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, 
 
contro 
 
M._________, opponente, rappresentato dal Patronato ACLI, 
Via Balestra 19, 6900 Lugano, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- M._________, nato nel 1938, lavorava come meccanico/magazziniere 
presso la ditta S._________ SA di 
A._________ - che nel frattempo è fallita - quando, il 2 
ottobre 1995, fu vittima di un infortunio professionale. 
Egli ne riportò la frattura del radio distale sinistro e 
una contusione alla schiena. 
L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro 
gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni 
di legge. 
Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il 
diritto a indennità per menomazione all'integrità del 20%, 
l'INSAI, mediante decisione 5 gennaio 1998, dispose l'erogazione 
di una rendita d'invalidità del 40% dal 1° giugno 
1997, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, 
il 20 marzo 1998. 
 
B.- Assistito dal Patronato ACLI, M._________ insorse 
con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone 
Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita d'invalidità 
del 50%, con protesta di spese e ripetibili. 
Per giudizio 3 settembre 1998 l'autorità giudiziaria 
cantonale accolse il gravame, obbligando l'INSAI a versare 
all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 
50%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di 
ripetibili nella misura di fr. 800.-. 
C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto 
amministrativo con cui chiede di stabilire il tasso 
d'invalidità al 40%, conformemente alla decisione su opposizione 
litigiosa. 
L'assicurato e l'Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali rinunciano a prendere posizione sul gravame. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale 
delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente 
ricordato le norme di diritto concernenti il tema 
oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione 
della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente. 
Il primo giudice ha in particolare esposto come, 
giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità 
venga determinato paragonando il reddito del lavoro che 
l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità 
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti 
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da 
lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con 
quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato 
invalido. L'istanza cantonale ha poi rilevato, pure a ragione, 
che al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione 
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario 
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal 
medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da 
un lato, come il compito del medico consista nel porre un 
giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura 
e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, 
dall'altro, come la documentazione medica costituisca 
un importante elemento di giudizio per determinare quali 
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. 
A questa esposizione non può che essere fatto riferimento 
e prestata adesione. 
2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente 
sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati 
nei rapporti allestiti rispettivamente il 27 novembre 1996, 
il 27 febbraio 1997 e il 12 marzo 1998 dalla Clinica 
X._________ di B._________, dal dott. K._________, medico 
di circondario dell'INSAI, e dal dott. G._________, 
specialista in chirurgia della divisione medica 
dell'Istituto, la Corte cantonale ha considerato che l'assicurato, 
a dipendenza dei postumi infortunistici, non era 
più in grado di svolgere l'attività esercitata prima dell'incidente 
subito nel 1995. Come l'assicuratore, l'autorità 
giudiziaria di primo grado ha però ritenuto l'interessato 
abile al lavoro in misura completa in attività sostitutive 
leggere compatibili con lo stato di salute. Su tale 
punto, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha alcun 
motivo per scostarsi dal giudizio impugnato, nel quale 
il primo giudice ha rettamente disatteso le censure formulate 
in proposito dall'assicurato (cfr. sull'attendibilità 
dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla 
facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali 
rapporti, DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 
pag. 1341 segg.). 
 
b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche 
dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente 
attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un 
paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 
LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, 
il reddito ipotetico d'invalido, il primo giudice, in modifica 
di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo 
impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata 
in tema di determinazione del salario di riferimento 
per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha 
ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli 
anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile 
sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati 
non qualificati con problemi di salute in attività 
leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati 
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria 
ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente 
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata 
in DTF 126 V 75 segg. 
 
c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza 
stabilito che ai fini della determinazione del reddito 
da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale 
e salariale concreta dell'interessato. Qualora 
difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente 
alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti 
dalle statistiche salariali. La questione di sapere se 
e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici 
debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle 
circostanze personali e professionali del caso concreto 
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni 
di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado 
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è 
tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al 
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del 
salario statistico permettesse di tener conto delle varie 
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora 
rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a 
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da 
una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, 
il giudice non può senza valido motivo sostituire il 
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. 
 
d) Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo 
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su 
un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o 
non qualificato in attività confacenti allo stato di salute 
è valutato senza particolare riferimento alle circostanze 
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, 
non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova 
giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 
aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 
10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio 
querelato non può quindi essere tutelato. 
 
e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, 
l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti 
presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando 
come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe 
in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto 
riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di 
tali ditte percepissero un reddito annuo medio di all'incirca 
fr. 43'000.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni 
può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico 
di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito 
appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla 
struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale 
- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori 
di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e 
ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1997, a fr. 
54'245.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12 x 100,5%) - quando 
si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 
V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso 
concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del 
salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al 
limite massimo del 25%. 
 
3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico 
conseguibile senza invalidità (fr. 74'035.- annui) non 
è mai stato contestato dalle parti in causa, atteso inoltre 
che altre attività confacenti, più redditizie, non furono 
considerate nell'ambito del provvedimento amministrativo in 
lite, ciò a favore dell'assicurato, la decisione dell'INSAI 
che riconosce a quest'ultimo il diritto a una rendita calcolata 
in base a un grado di invalidità arrotondato del 40% 
merita di essere ristabilita. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il 
giudizio querelato 3 settembre 1998 essendo annullato. 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale 
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 31 maggio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
Il Cancelliere :