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Urteilskopf

133 IV 271


39. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A. SA e B. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino e Tribunale penale federale (ricorso in materia di diritto pubblico)
1C_187/2007 del 19 luglio 2007

Regeste

Art. 43 und 84 BGG; internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Vorliegen eines besonders bedeutenden Falles; Übermittlung von Internet-Adressierungselementen auf der Grundlage von Art. 14 BÜPF als Massnahme der polizeilichen Zusammenarbeit und nicht der Rechtshilfe.
Die Möglichkeit, die Beschwerdebegründung i.S. von Art. 43 BGG zu ergänzen, ist nicht die Regel: Grundsätzlich wird sie nur ausnahmsweise, aufgrund der Vielzahl und der Schwierigkeit der sich stellenden Tat- und Rechtsfragen gewährt (E. 2.1).
Die Übermittlung von Elementen einer IP-Adresse (hier: Namen, Telefonnummer und Adresse des Benutzers) an eine ausländische Behörde, ohne sämtliche so genannte Randdaten und insbesondere ohne den Inhalt der Kommunikationen, stellt keine Rechtshilfemassnahme dar, sondern eine Massnahme der polizeilichen Zusammenarbeit, die im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 14 BÜPF durchgeführt werden kann (E. 2.2-2.6).

Sachverhalt ab Seite 272

BGE 133 IV 271 S. 272

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di B., indagato per diffamazione per aver diffuso, tramite Internet, notizie che avrebbero offeso l'onore di un'università affermando che non era riconosciuta nel sistema universitario svizzero. L'autorità estera ha chiesto l'identificazione di due indirizzi IP su Internet attribuiti da Ticinocom e da Swisscom.

B. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura del 16 febbraio 2007, ha ordinato la trasmissione all'Italia di un'informazione del Servizio federale per compiti speciali indicante il nominativo di A. SA e del suo amministratore unico B., residente nel Cantone Ticino. Contro questa decisione gli interessati hanno interposto un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), respinto in quanto ricevibile, e uno alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, che ha dichiarato il gravame inammissibile per carenza di legittimazione.
BGE 133 IV 271 S. 273

C. Avverso questo giudizio la A. SA e B. presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono, in ordine, di dichiarare ammissibile il ricorso e di assegnare loro un termine di 30 giorni per depositare una memoria integrativa secondo l'art. 43 lett. a LTF e, nel merito, di annullare la pronunzia impugnata e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché decida nel merito il loro ricorso.
Non sono state chieste osservazioni all'impugnativa, ma è stato assunto l'incarto del Tribunale penale federale nel quale figura anche la decisione della CRP, non prodotta dai ricorrenti.
Il ricorso è stato respinto in quanto ammissibile.

Erwägungen

Dai considerandi:

2.

2.1 I ricorrenti si sono riservati di esprimersi più dettagliatamente nel merito della vertenza nel quadro dell'inoltro, da loro postulato, di una memoria integrativa ai sensi dell'art. 43 lett. a della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110). Questa richiesta dev'essere respinta, ritenuto che si è in presenza di una mera questione di diritto, sollevata già dinanzi alla CRP e all'istanza precedente e sulla quale i ricorrenti, senza grande dispendio di tempo, potevano e dovevano esprimersi compiutamente nell'atto di ricorso. D'altra parte, la facoltà di presentare una memoria integrativa non costituisce la regola, essendo concessa, su richiesta motivata, solo eccezionalmente, in presenza, come recita l'art. 43 lett. b LTF, di casi di straordinaria estensione o di particolare difficoltà, per i quali il termine di ricorso di 10 giorni di cui all'art. 100 cpv. 2 lett. b LTF non è sufficiente per motivare compiutamente tutte le censure. Ciò non tanto in considerazione della mole dell'incarto quanto per la molteplicità e la difficoltà delle questioni di fatto o di diritto che si pongono.

2.2 Le critiche ricorsuali concernono in larga misura le modalità della contestata sorveglianza e l'ammissibilità della stessa. Secondo i ricorrenti, il reato perseguito all'estero non rientrerebbe infatti tra quelli previsti dall'art. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1), la sorveglianza non sarebbe stata approvata dal Giudice ticinese dell'istruzione e dell'arresto e la richiesta, postulando informazioni risalenti a più di sei mesi prima della domanda, sarebbe illegale.
BGE 133 IV 271 S. 274

2.2.1 Ora, le censure inerenti all'asserita carenza di legalità e proporzionalità sono state esaminate e respinte dalla CRP: esse esulano quindi dall'oggetto del litigio e sono inammissibili (art. 10 cpv. 5 LSCPT; sull'esistenza di questi due rimedi di diritto cfr. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 246-16 pag. 285). La Corte cantonale ha inoltre ritenuto che le informazioni litigiose, non protette dal segreto, potevano essere assunte mediante la procedura semplificata dell'art. 14 LSCPT.

2.2.2 D'altra parte, adducendo che l'esclusione del doppio grado di giurisdizione non potrebbe precludere l'esame giudiziario di merito e un ricorso effettivo secondo l'art. 13 CEDU, i ricorrenti, ricordato che di massima l'art. 6 CEDU non è applicabile nell'ambito dell'assistenza (DTF 131 II 169 consid. 2.2.3), disattendono che scopo dell'art. 84 LTF non è di garantire sistematicamente un doppio grado di giurisdizione, ma di limitare fortemente l'accesso al Tribunale federale negli ambiti dell'assistenza e dell'estradizione, consentendo di ricorrere soltanto in un numero limitato di casi, ritenuti particolarmente importanti (sentenza 1C_111/2007 del 25 maggio 2007, consid. 2.2). Per di più, essi hanno potuto esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo dinanzi alla CRP (DTF 130 II 249 consid. 2.2.3 pag. 256).
Del resto, le asserite irregolarità della procedura secondo la LSCPT non potrebbero essere assimilate a gravi lacune del procedimento estero, quest'ultima espressione dovendo essere interpretata in maniera restrittiva (DTF 133 IV 131 consid. 3).

2.3 Oltre alla CRP e al Ministero pubblico ticinese, anche l'Ufficio federale di giustizia (UFG), nella risposta presentata dinanzi all'istanza inferiore, ha ritenuto che l'identificazione di un indirizzo IP è prevista dall'art. 14 cpv. 4 LSCPT, secondo cui se un reato è commesso mediante Internet, l'offerente Internet è tenuto a fornire all'autorità competente tutte le indicazioni che consentono di identificarne l'autore. Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni forniscono al servizio di sorveglianza i dati concernenti determinati collegamenti, segnatamente il nome, l'indirizzo e, se disponibile, la professione dell'utente (cpv. 1 lett. a): questi dati sono forniti, tra l'altro, all'ufficio federale di polizia e ai comandi di polizia cantonali e delle città (cpv. 2 lett. b; sulla sorveglianza dell'accesso a Internet v. gli art. 23 segg., 27 dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla
BGE 133 IV 271 S. 275
sorveglianza della corrispondenza postale et del traffico delle telecomunicazioni [OSCPT; RS 780.11]).

2.4 La II Corte dei reclami penali, come la CRP e l'UFG, ha ritenuto che la trasmissione di dati concernenti soltanto l'appartenenza di un indirizzo IP non costituisce una misura di assistenza giudiziaria, ma rientra nell'ambito della collaborazione di polizia, per cui non si è in presenza di una decisione di chiusura secondo l'art. 80e della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1): agli insorgenti è stata quindi negata la legittimazione a ricorrere in tale ambito. Essa ha stabilito che la semplice richiesta di informazioni concernenti collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'art. 14 LSCPT, il cui contenuto è assimilabile a informazioni sull'identità di una persona (generalità, impronte digitali, fotografie, ecc.), e pertanto a un atto di collaborazione di polizia ai sensi dell'art. 75a AIMP, non presuppone l'avvio di una domanda di assistenza giudiziaria e l'emanazione di una decisione di chiusura (cfr. al riguardo sentenze 1A.265/2004 del 12 settembre 2005, consid. 2.3 pubblicato in: Rivista ticinese di diritto [RtiD] I-2006 n. 44 pag. 173, 1A.314/2000 del 5 marzo 2001, consid. 3b, 1A.131/2000 del 7 agosto 2001, consid. 2a; cfr. pure l'accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo alla cooperazione tra le autorità di polizia e doganali [RS 0.360.454.1], in particolare l'art. 11 n.1 e l'art. 12).

2.5 Queste conclusioni sono corrette, l'accenno ricorsuale secondo cui le informazioni litigiose non sono pubblicate da nessuna parte, non è decisivo (sull'iscrizione negli elenchi dei servizi di telecomunicazioni e sul loro accesso cfr. l'art. 21 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni [LTC; RS 784.10]). In effetti, l'istanza precedente ha rilevato che è stata ordinata solo la trasmissione del nominativo dell'utente, il suo numero di telefono principale e secondario nonché l'indirizzo, informazioni che non sono coperte dal segreto delle telecomunicazioni e che le autorità di polizia, federali, cantonali e delle città, possono richiedere mediante procedura semplificata o senza formalità, quindi senza previa autorizzazione giudiziaria.
La comunicazione di elementi di indirizzo, e non di tutti i cosiddetti dati marginali ad autorità estere, non costituisce, sebbene l'identificazione degli utenti rappresenti un intervento rilevante nella sfera personale, una misura di assistenza in materia penale, ma una
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modalità di cooperazione di polizia (Messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 1998 sulla LSCPT, FF 1998 pag. 3319, 3354 seg.: sulla distinzione tra "dati marginali" e "elementi di indirizzo" ai sensi dell'art. 3 lett. f LTC, questi ultimi non soggetti al segreto delle telecomunicazioni e che possono quindi essere rivelati in forma estesa, vedi il citato Messaggio pag. 3335 seg., 3344 seg.; THOMAS HANSJAKOB, Kommentar zum Bundesgesetz und zur Verordnung über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, 2a ed., San Gallo 2006, n. 3, 4, 23 e 25 all'art. 14 LTC, che indica il caso di un delitto contro l'onore commesso per il tramite di Internet; JÜRG SCHNEIDER, Internet Service Provider im Spannungsfeld zwischen Fernmeldegeheimnis und Mitwirkungspflichten bei der Überwachung des E-Mail-Verkehrs über das Internet, in: AJP 2005 pag. 179 segg., 189; NIKLAUS OBERHOLZER, Das neue Bundesgesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs [BÜPF], in: Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtsprechung in Graubünden [ZGRG] 2002 pag. 3 segg., 4 seg.; cfr. tuttavia STEFAN HEIMGARTNER, Die internationale Dimension von Internetstraffällen - Strafhoheit und internationale Rechtshilfe in Strafsachen, in: Internet-Recht und Strafrecht, Berna 2005, pag. 117 segg., 135 seg.; cfr. pure LAURENT MOREILLON, La surveillance policière et judiciaire des communications par Internet, in: Medialex 2004 pag. 81 segg., che si esprime sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, sottoscritta il 23 novembre 2001 ma non ancora ratificata dalla Svizzera; sulla sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni cfr. ANDREAS DONATSCH/ALBERT SCHMID, Der Zugriff auf E-Mails im Strafverfahren - Überwachung [BÜPF] oder Beschlagnahme? in: Internet-Recht und Strafrecht, Berna 2005, pag. 151 segg.; per la disciplina previgente cfr. DTF 126 I 50).

2.6 Ulteriori dati, in particolare quelli inerenti al contenuto delle comunicazioni, non potevano infatti essere raccolti, dato che il reato di diffamazione secondo l'art. 173 CP (corrispondente all'art. 595 CP italiano) non è compreso nel catalogo dei reati per i quali può essere ordinata la sorveglianza (art. 3 cpv. 2 LSCPT).
Giova precisare nondimeno che la circostanza secondo cui la legittimazione dei ricorrenti non sarebbe data poiché, come addotto nella citata risposta dell'UFG, le informazioni litigiose erano detenute presso terzi, non sarebbe determinante qualora si trattasse di informazioni relative al contenuto delle telecomunicazioni e soggette quindi, di massima, al segreto delle comunicazioni (sulla carenza di legittimazione a ricorrere degli offerenti di prestazioni di
BGE 133 IV 271 S. 277
telecomunicazioni v. DTF 130 II 249 consid. 2.2). La sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, in particolare del loro contenuto è infatti espressamente disciplinata dagli art. 18a AIMP e 1 cpv. 1 lett. b LSCPT (cfr. al riguardo DTF 132 II 1 consid. 3.1 e 3.2).

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Erwägungen 2

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BGE: 130 II 249, 131 II 169, 133 IV 131, 126 I 50 mehr...

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