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Regesto

1. Velocità massimafuori delle località.
a) Art. 32 cpv. 5 LCStr. Questa norma autorizza il Consiglio federale a ordinare una limitazione generale della velocità al di fuori delle località (consid. 1 a-e).
b) L'art. 1 DCF del 10 luglio 1972, che fissa a titolo di prova una velocità massima al di fuori delle località non eccede l'ambito dell'art. 32 cpv. 3 LCStr. (consid. f.).
2. Sospensione condizionale della pena.
a) Art. 41 n. 1 cpv. 1 e n. 3 cpv. 2 CP. Decisione che statuisce in modo diverso circa la concessione e circa la revoca della sospensione condizionale, gli elementi sui quali può essere fondata la prognosi non essendo gli stessi (consid. 3).
b) Art. 41 n. 2 cpv. 1 CP. Regola di comportamento che vieta per la durata di tre anni la guida di un veicolo a motore (consid. 2).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 32 cpv. 5 LCStr, art. 32 cpv. 3 LCStr, Art. 41 n. 2 cpv. 1 CP