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Regesto

Obbligo di usare la lingua ufficiale del cantone nei rapporti con l'autorità cantonale. Effetti. Formalismo eccessivo. Art. 4 Cost.
1. Per rivolgersi alle autorità cantonali gli interessati devono servirsi della lingua ufficiale del cantone (conferma della giurisprudenza).
2. L'autorità cantonale che, avendo ricevuto entro il termine prescritto un atto redatto in lingua diversa da quella ufficiale del cantone, non lo rinvia all'interessato perché provveda entro un termine supplementare alla sua traduzione nella lingua ufficiale, ma lo dichiara senz'altro inammissibile, dà prova di un formalismo eccessivo e viola pertanto l'art. 4 Cost.

Inhalt

Ganzes Dokument:
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost.

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