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Regesto

Espropriazione di fondi usati per scopi di pubblica utilità.
1. a) Anche i diritti reali su fondi destinati ad uno scopo di utilità pubblica possono in linea di principio formare oggetto di espropriazione (art. 7 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 1 LEspr.). Quest'ultima è tuttavia subordinata alla possibilità per l'espropriante di adottare i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 7 cpv. 2 LEspr. (consid. 2a).
b) Ai fini dell'applicazione della predetta norma è indifferente che la proprietà appartenga ad un ente pubblico: determinante è esclusivamente la destinazione del fondo (consid. 2a).
c) Sui provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LEspr. non statuisce la Commissione federale di stima, ma l'autorità amministrativa chiamata a pronunciarsi sulle opposizioni e, in materia di strade nazionali, quella chiamata ad approvare i progetti esecutivi (art. 35 lett. b, art. 55 cpv. 1 LEspr. e art. 27 cpv. 2 LSN) (consid. 2a).
d) L'incompetenza della Commissione federale di stima a decidere sui provvedimenti sostitutivi non le impedisce tuttavia di esaminare se la prevista sostituzione esaurisca nel caso specifico ogni pretesa dell'espropriato, oppure se sussista ancora un pregiudizio risarcibile (consid. 3).
2. I fondi di una corporazione di diritto pubblico che non sono destinati a un fine di pubblica utilità devono esser trattati alla stessa stregua di quelli che fanno parte del patrimonio finanziario (consid. 2b).
3. Il diritto cantonale può prevedere l'obbligo di cessione gratuita di fondi di corporazioni del diritto pubblico per l'esecuzione di opere pubbliche; sull'esistenza e la portata di un tale obbligo, che rende superflua l'espropriazione, deve pronunciarsi l'autorità cantonale competente, non la Commissione federale di stima, cui incombe unicamente di applicare la LEspr. (consid. 2d).
4. Applicabilità dell'art. 20 cpv. 2 LEspr.; questa norma entra in linea di conto soltanto se gli oneri speciali gravano sui fondi oggetto dell'esproprio (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 7 cpv. 2 LEspr, art. 5 cpv. 1 LEspr, art. 35 lett. b, art. 55 cpv. 1 LEspr, art. 27 cpv. 2 LSN mehr...