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Regesto

Art. 277, 277ter PP.
Nel pronunciare la propria nuova decisione, l'autorità cantonale è vincolata dagli accertamenti di fatto contenuti nella decisione annullata, in quanto essi non siano stati rettificati a causa di una svista manifesta; ciò vale tanto nel caso di un annullamento ai sensi dell'art. 277 PP, quanto in quello di un annullamento ai sensi dell'art. 277ter PP. L'autorità cantonale può tuttavia essere invitata, nel quadro dell'art. 277 PP, ad acclarare ulteriormente o in modo più esatto determinate questioni di fatto (consid. 3).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 277, 277ter PP, art. 277 PP