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Regesto

Inquinamento delle acque, concorso di responsabilità in presenza di più perturbatori. Procedura del ricorso di diritto amministrativo.
1. Le decisioni parziali d'accertamento, che non si confondono con quelle incidentali, sono impugnabili col ricorso di diritto amministrativo immediatamente e a titolo indipendente nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 106 cpv. 1 OG (consid. 1).
2. Quando l'autorità cantonale d'ultima istanza è chiamata dal Tribunale federale a decidere nuovamente in seguito all'annullamento della sua decisione per violazione del diritto d'essere sentito, essa può peggiorare la situazione di una parte, rendendo a suo carico una decisione più onerosa rispetto alla precedente che è stata annullata (consid. 2).
3. Reformatio in pejus della decisione impugnata (art. 114 cpv. 1 OG); mancanza dei necessari presupposti nel concreto caso (consid. 3).
4. Inammissibilità del ricorso adesivo nella procedura del ricorso di diritto amministrativo (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 106 cpv. 1 OG, art. 114 cpv. 1 OG