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Regesto

Art. 30 cpv. 1 e 30bis cpv. 1 LAMI.
Le normative particolari in deroga alle disposizioni statutarie sull'indennità giornaliera di cui beneficia un assicurato a titolo individuale sono soggette al diritto federale sull'assicurazione sociale contro le malattie.
Esse devono in particolare rispettare i principi fondamentali della LAMI (tra gli altri quello di mutualità e quello di parità di trattamento).
Esse costituiscono "disposizioni delle casse" ai sensi dell'art. 30bis cpv. 1 LAMI.
In caso di controversia è competente il giudice delle assicurazioni sociali.

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Referenzen

Artikel: art. 30bis cpv. 1 LAMI