Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regesto

Norme sui conflitti. Art. 43 cpv. 1 OG.
L'applicazione del diritto federale a titolo sussidiario da parte dell'autorità cantonale, ammessa in assenza di norme imperative sui conflitti che impongano quella del diritto straniero, può essere censurata con ricorso per riforma (consid. 1).
Principio della territorialità del fallimento: legittimazione attiva di una massa fallimentare straniera.
Riassunto della giurisprudenza (consid. 2a). Riconoscimento della legittimazione attiva a una massa fallimentare bahamense per l'azione di contestazione della graduatoria in un fallimento svizzero, perlomeno in mancanza di conflitti d'interessi tra i diritti della massa straniera e quelli della società estera fallita, dei suoi creditori o azionisti (consid. 2b).
Art. 213 LEF.
La limitazione della facoltà di compensare è istituita dall'art. 213 LEF nell'interesse della massa, nei confronti della quale essa non esplica pertanto effetto alcuno (consid. 4a).
Art. 32 cpv. 2 CO. Rapporto fiduciario.
Il rapporto fiduciario esclude la rappresentanza diretta tra il fiduciario e il suo mandante (consid. 4b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 213 LEF, Art. 43 cpv. 1 OG, Art. 32 cpv. 2 CO