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Regesto

Trattamento fiscale delle operazioni di borsa per contanti e a termine nel Cantone di Zurigo.
1. Nel quadro di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina soltanto le censure invocate in modo conforme alla legge; grado di specificazione richiesto per le censure con cui è addotta la violazione di diritti costituzionali (consid. 2a).
2. Il diverso trattamento fiscale delle operazioni di borsa per contanti e di quelle a termine (esenzione, nel primo caso, dei profitti, considerati quali profitti di capitale; loro imposizione, nel secondo caso, quali redditi) dà luogo ad una disparità dinanzi alla legge e viola pertanto l'art. 4 Cost. (consid. 4). Come in materia di commercio professionale d'immobili, i profitti in capitale realizzati in operazioni di borsa possono soggiacere, secondo le circostanze, all'imposta sul reddito, se il diritto fiscale applicabile non conosce l'imposta sui profitti in capitale (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cost.