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Regesto

Art. 106 cpv. 1 OG. Gli invii indirizzati fermi in posta sono ritenuti notificati nel momento in cui sono ritirati all'ufficio postale; se il ritiro non ha luogo nel periodo di giacenza di un mese l'invio si reputa notificato l'ultimo giorno di tale periodo (consid. 2).
Art. 20 cpv. 2, art. 11 cpv. 2 LAVS.
- Principi generali della compensazione (conferma della giurisprudenza). L'amministrazione, la quale, nell'ambito di un procedimento di compensazione, determinando le condizioni finanziarie del debitore di contributi accerta che il pagamento del contributo minimo rappresenterebbe onere troppo grave, promuove la procedura di condono dei contributi secondo l'art. 11 cpv. 2 LAVS (consid. 3b).
- Se da accertamenti complementari successivi al rinvio degli atti all'amministrazione, risulta che le entrate del ricorrente non hanno in nessun momento superato il minimo di esistenza stabilito dal diritto esecutivo, ogni compensazione è esclusa e la cassa deve restituire gli importi già compensati durante il procedimento ricorsuale; se risulta che la cassa avrebbe potuto mensilmente compensare un importo inferiore a quello ritenuto, ma che nell'ipotesi di una corretta compensazione dell'importo inferiore il debito contributivo sarebbe già stato estinto nel momento degli accertamenti complementari è opportuno attenersi alla compensazione come eseguita (consid. 4b).

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Artikel: Art. 106 cpv. 1 OG, Art. 20 cpv. 2, art. 11 cpv. 2 LAVS, art. 11 cpv. 2 LAVS