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Regesto

Espropriazione; indennità per un albergo.
Nozione di valore venale e di danno soggettivo; possibilità d'introdurre nel calcolo dell'indennità di espropriazione simultaneamente elementi oggettivi e soggettivi del danno, senza tuttavia indennizzare due volte certe posizioni (consid. 2a). Se è espropriata un'azienda, dev'essere pagata, di regola, oltre l'indennità corrispondente al valore venale, un'indennità per inconvenienze (consid. 2b).
Fissazione del valore venale di un albergo e del parcheggio adiacente; un miglior uso meramente preteso non è da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LEspr (consid. 3, 4). Determinazione del fattore di capitalizzazione per il calcolo del valore di reddito (consid. 4b).
Se, a causa dell'espropriazione della sua azienda, l'espropriato perde anche il suo impiego, la perdita di reddito subita va compensata eccezionalmente anche per un periodo di tempo relativamente lungo, ove non possa più essere pretesa dall'interessato un'altra attività professionale o egli non possa più conseguire lo stesso reddito (consid. 2b). Caso d'applicazione (consid. 5). Calcolo della presumibile perdita di reddito, da indennizzare come altro pregiudizio (art. 19 lett. c LEspr) (consid. 5a). Controllo in base ad un confronto tra l'indennità corrispondente al valore venale con inclusione delle inconvenienze, e il danno soggettivo (consid. 5b).

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Referenzen

Artikel: art. 20 cpv. 1 LEspr