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Regesto

Art. 2 LAVS, 25 OAF e 39 OAVS.
- Nell'assicurazione facoltativa degli Svizzeri all'estero il carattere facoltativo è riferito unicamente alla libertà di principio di aderire all'assicurazione o di recedere dalla stessa. Vigente il rapporto assicurativo gli assicurati, riservato il disciplinamento dell'OAF, sono assoggettati alle prescrizioni dell'assicurazione obbligatoria (conferma della giurisprudenza).
- Trova segnatamente applicazione nell'assicurazione facoltativa la norma di cui all'art. 39 OAVS che dispone per l'amministrazione la possibilità, nei limiti dei termini di perenzione, di percepire contributi arretrati mediante provvedimento di rettifica. La libertà dell'assicurato di costantemente poter valutare il suo interesse a mantenere il rapporto assicurativo è limitata in questa misura (consid. 4).
Art. 17 cpv. 1 OAF. Della libertà d'apprezzamento dell'amministrazione nell'ambito dell'assicurazione facoltativa trattandosi di fissare i contributi secondo la procedura di tassazione d'ufficio (consid. 5).
Art. 12 cpv. 2 OAF. È conforme alla legge questo disposto che conferisce alla recessione effetto solo con la fine dell'anno civile. Pure la tassazione deve avere effetto sino a quella scadenza (consid. 5b).

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Referenzen

Artikel: Art. 2 LAVS, art. 39 OAVS, Art. 17 cpv. 1 OAF, Art. 12 cpv. 2 OAF