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Regesto

1. Art. 4, 58 cpv. 1, art. 64bis cpv. 2 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 94 OG; rifiuto di tener conto dell'effetto sospensivo, conseguenze.
Ove l'autorità cantonale decida nel merito in un procedimento nel cui quadro il Tribunale federale ha accordato (a titolo provvisorio o superprovvisorio) l'effetto sospensivo a un ricorso, essa commette un diniego di giustizia formale, che comporta in ogni caso l'annullamento della decisione impugnata (consid. 3c).
2. Art. 70 segg. CP; sospensione della prescrizione dell'azione penale.
La prescrizione dell'azione penale è sospesa durante la procedura relativa a un ricorso di natura cassatoria proposto contro una decisione esecutoria di condanna; in questo periodo di tempo non può quindi maturare la prescrizione assoluta (conferma della giurisprudenza; consid. 3e).

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Referenzen

Artikel: art. 64bis cpv. 2 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 94 OG