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Regesto

Art. 4 Cost.; potere d'esame nella procedura cantonale di ricorso; diniego di giustizia formale.
1. Le norme definite in DTF 112 Ia 121 consid. 3 circa la legittimazione ricorsuale in materia di pianificazione del territorio (art. 33 LPT) si applicano anche al potere d'esame (consid. 2c).
2. L'autorità che limita la propria cognizione al controllo dell'arbitrio, pur disponendo di pieno potere d'esame, commette un diniego di giustizia formale (consid. 2b).
3. Secondo le circostanze, un certo riserbo nell'esercizio del libero potere d'esame può essere giustificato, ove l'autorità inferiore goda di una certa latitudine di apprezzamento. Un'autorità di ricorso viola tuttavia l'art. 4 Cost. se essa limita in tal caso il proprio potere d'esame al controllo dell'arbitrio (consid. 2d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 112 IA 121

Artikel: Art. 4 Cost., art. 33 LPT